A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Fondi comuni monetari
Revisione del Regolamento sui fondi comuni monetari (FCM)
Consultazione ESMA sulla revisione del quadro europeo sui FCM
ESMA ha pubblicato, in data 26 marzo 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Report. EU Money Market Fund Regulation – legislative review”.
Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione attraverso il quale ESMA intende raccogliere feedback da parte dei partecipanti al mercato ai fini dell’elaborazione del Parere da sottoporre alla Commissione europea ai sensi dell’art. 46 “Riesame” del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”).
Tale articolo prevede, infatti, che la Commissione riesamini l’adeguatezza del Regolamento FCM dal punto di vista prudenziale ed economico, valutando se sia necessario modificare il regime europeo dei FCM.
Pertanto, con il documento in esame, ESMA – tenendo in considerazione anche le conseguenze della pandemia da Covid-19 su tali fondi – sottopone a consultazione le aree di revisione del regime degli FCM riguardanti principalmente la gestione delle attività (assets) e delle passività (liabilities) degli FCM – ai fini della gestione della liquidità – nonché la gestione di fattori esterni agli stessi.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 30 giugno 2021; ESMA intende pubblicare il proprio Parere finale nella seconda metà 2021.
Consultation Report. EU Money Market Fund Regulation – legislative review
Normativa europea – Direttiva MiFID II
Notifica delle posizioni
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento delegato sulle soglie per la notifica settimanale di talune posizioni ai sensi della MiFID II
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 marzo 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/527 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda le soglie per la notifica settimanale delle posizioni”.
Il Regolamento delegato apporta alcune modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/565 integrativo della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e riguardante i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, al fine dimodificare la soglia minima che le sedi di negoziazione devono considerare per la pubblicazione delle relazioni settimanali sulle posizioni.
In particolare, il nuovo Regolamento delegato modifica l’art. 83 “Notifica delle posizioni” del Regolamento delegato (UE) 2017/565 per garantire ai soggetti interessati trasparenza su una gamma più ampia di strumenti derivati su merci.
Il Regolamento delegato è in vigore dal 29 marzo 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Regolamento MiFIR
Trasparenza pre e post- negoziazione
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento delegato sull’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili di negoziazione ai sensi del MiFIR
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 marzo 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/529 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione e che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale”.
Il Regolamento delegato apporta alcune modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/583 integrativo del cd. Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014) e riguardante gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
Si precisa che il Regolamento delegato (UE) 2017/583 ha previsto un’introduzione graduale (nell’arco di quattro anni a partire dal 2019) degli obblighi e dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione previsti in capo alle sedi di negoziazione e alle imprese di investimento.
Nello specifico, il nuovo Regolamento delegato modifica l’art. 17 “Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni” del Regolamento delegato (UE) 2017/583 per adeguare (con riferimento all’anno 2021):
(i) le soglie per il criterio di liquidità previsto per le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido, e
(ii) i percentili di negoziazione per la determinazione della dimensione specifica degli strumenti finanziari.
Il Regolamento delegato è in vigore dal 15 aprile 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Regolamento MiFIR
Revisione degli obblighi segnaletici ai sensi del MiFIR
Pubblicazione del Final Report dell’ESMA
ESMA ha pubblicato, in data 30 marzo 2021, un documento dal titolo “Final Report. MiFIR review report on the obligations to report transactions and reference data”.
Si tratta del Report elaborato da ESMA e sottoposto alla Commissione europea ai fini dell’elaborazione da parte di quest’ultima della Relazione richiesta sensi dell’art. 26 “Obbligo di segnalare le operazioni” del cd. Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari), essendo passati due anni dalla sua prima applicabilità.
Nel dettaglio, il documento contiene le raccomandazioni dell’ESMA e alcuneproposte legislative di modifica del quadro europeo sugli obblighi di segnalazione delle operazioni in strumenti finanziari previsti in capo alle imprese di investimento (cd. transaction reporting, ex art. 26 MiFIR) e sul regime di segnalazione dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari previsti in capo alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici (ex art. 27 MiFIR).
L’obiettivo delle proposte è quello di semplificare l’attuale regime di segnalazione delle operazioni nonché di migliorare la qualità dei dati segnalati alle autorità competenti alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi due anni.
Pertanto, con le modifiche proposte – di interesse per le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e i fornitori di servizi di segnalazione dei dati – ESMA propone, principalmente, di:
- sostituire il concetto di strumento derivato “negoziato in una sede di negoziazione”;
- eliminare l’indicatore delle vendite allo scoperto (cd. short sale indicator);
- migliorare l’allineamento tra il regime segnaletico previsto dal Regolamento MiFIR e quelli di cui ai Regolamenti EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012), Benchmark (Regolamento (UE) n. 1011/2016) e MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014), al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni e ridurre l’onere per le entità segnalanti;
- tenere conto degli standard internazionali in materia;
- introdurre tre ulteriori elementi segnaletici con le relative modalità di segnalazione per garantire pratiche coerenti e armonizzate a livello di Unione (si tratta, in particolare, di elementi che interessano il riacquisto di strumenti finanziari, le informazioni fornite alle diverse categorie di clienti e le transazioni di ordini aggregati).
Il Report è stato sottoposto alla Commissione europea la quale valuterà se adottare proposte legislative in materia.
Final Report. MiFIR review report on the obligations to report transactions and reference data
Normativa europea – Direttiva MiFID II
Best execution
Chiarimenti ESMA sulla sospensione temporanea prevista dalla Direttiva modificativa della MiFID II
ESMA ha pubblicato, in data 31 marzo 2021, un documento dal titolo “Application of the temporary suspension of the obligation to publish RTS 27 reports”.
Si tratta della dichiarazione attraverso la quale l’Autorità fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la sospensione temporanea dell’obbligo previsto in capo alle sedi di esecuzione dall’art. 27 “Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente” della MiFID II (Direttiva 2014/65/UE); tale articolo prevede, infatti, che le sedi di esecuzione mettano a disposizione del pubblico i dati relativi alla qualità dell’esecuzione delle operazioni in tali sedi (dati relativi al prezzo, ai costi, alla velocità e alla probabilità dell’esecuzione per singoli strumenti finanziari).
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito dell’adozione della Direttiva (UE) 2021/338 – nell’ambito del pacchetto della Commissione europea di misure per la ripresa dei mercati dei capitali (cd. “Capital Markets Recovery Package”) in risposta alla pandemia da Covid-19, di luglio 2020 – che modifica la MiFID II.
La Direttiva (UE) 2021/338 (che dovrà essere recepita entro il 28 novembre 2021 e diventa applicabile dal 28 febbraio 2022) prevede, infatti, la sospensione temporanea – fino al 28 febbraio 2023 – dell’obbligo sulla disclosure della qualità dell’esecuzione delle operazioni, in quanto ritenuta poco significativa ai fini della trasparenza e dell’informativa nei confronti degli investitori. Tuttavia, l’intenzione in sede di discussione legislativa era quella di sospendere per due anni tale obbligo.
In tale contesto, ESMA intende chiarire gli aspetti applicativi della sospensione temporanea; in particolare, l’Autorità si aspetta che le autorità nazionali competenti non diano priorità – nell’ambito dei propri poteri di vigilanza – al rispetto degli obblighi richiesti dal suddetto art. 27 della MiFID II e dei relativi atti delegati in materia (Regolamento delegato (UE) 2017/575).
Application of the temporary suspension of the obligation to publish RTS 27 reports
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Enti di rilevanza sistemica globale (G-SIIs)
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento delegato riguardante gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIIs)
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 marzo 2021è statopubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale”.
Il Regolamento delegato modifica le disposizioni europee riguardanti l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) al fine di tenere conto della metodologia riveduta per l’identificazione degli G-SIIs prevista dalla CRD V (Direttiva (UE) 2019/878); quest’ultima ha, infatti, previsto – attraverso la modifica dell’art. 131 “Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica” della CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) – un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SIIs e ha affidato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in materia.
A tale fine – per riflettere le modifiche apportate alla metodologia riveduta – il Regolamento delegato apporta modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 integrativo della CRD IV e contenente disposizioni relative alla metodologia per l’individuazione degli G-SII e per la definizione delle loro sottocategorie.
Il Regolamento delegato è in vigore dal 30 marzo 2021; le disposizioni che riflettono le modifiche apportate alla metodologia riveduta si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2021.
Normativa europea – Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR)
Obblighi di segnalazione
Traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti ESMA
Il 29 marzo 2021 ESMA ha pubblicato, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti dal titolo “Orientamenti. Segnalazioni ai sensi degli articoli 4 e 12 del SFTR”.
Gli Orientamenti sono stati elaborati dall’Autorità ai sensi degli artt. 4 “Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT” e 12 “Trasparenza e disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle negoziazioni” del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (cd. SFTR – Securities Financing Transactions Regulation), concernenti, rispettivamente, l’obbligo di segnalazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) che le controparti devono trasmettere a un repertorio di dati e la trasparenza e disponibilità dei dati registrati presso quest’ultimo.
Nello specifico, gli Orientamenti definiscono i principi generali che si applicano alle segnalazioni SFT, comprese le modalità di compilazione delle stesse (specificando le tabelle e i relativi campi da segnalare per ogni tipologia di informazione richiesta).
Gli Orientamenti prevedono che i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che trasmettono la segnalazione sono incoraggiati a seguire tali Orientamenti a partire dal primo giorno in cui diventa applicabile il relativo obbligo di segnalazione; per gli enti creditizi e le imprese di investimento la decorrenza dell’obbligo segnaletico è stata, da ultimo, prevista per il 13 luglio 2020 (posticipata, alla luce dell’emergenza pandemica, rispetto alla data del l’11 aprile 2020 inizialmente prevista).
Orientamenti. Segnalazioni ai sensi degli articoli 4 e 12 del SFTR
Normativa europea – Imprese di investimento
Obblighi di disclosure
Avviata consultazione EBA sulla disclosure della politica degli investimenti
In data 31 marzo 2021, EBA ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on disclosure of investment policy by investment firms under article 52 of Regulation (EU) 2019/2033 on the prudential requirements of investment firms”.
Si tratta, in particolare, della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 52 “Politica di investimento” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), applicabile dal 26 giugno 2021.
La bozza di RTS riguarda la pubblicazione (disclosure) da parte delle imprese di investimento di informazioni relative alla politica di investimento.
L’obiettivo è quello di fornire al mercato informazioni chiare e comparabili sulle modalità con cui le imprese di investimento esercitano i propri diritti di voto nelle imprese in cui partecipano (direttamente o indirettamente) nell’ambito della propria politica di investimento.
A tal fine, la bozza di RTS stabilisce i principi generali e specifici, i modelli e le istruzioni per la disclosure:
- della proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute;
- della descrizione completa del comportamento di voto;
- della spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto (cd. proxy advisor firms);
- degli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute.
È possibile fornire commenti alla consultazione entro il 1° luglio 2021.
Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on disclosure of investment policy by investment firms under article 52 of Regulation (EU) 2019/2033 on the prudential requirements of investment firms
Normativa europea – Servizi di pagamento
Pagamenti istantanei
Avviata seconda consultazione della Commissione europea relativa ai pagamenti istantanei
La Commissione europea ha avviato, in data 31 marzo 2021, una seconda consultazione in materia di pagamenti istantanei (rispetto a quella avviata in data 24 marzo 2021) dal titolo “Consultazione pubblica sui pagamenti istantanei”.
Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione strutturato sotto forma di questionario, attraverso il quale la Commissione europea intende ricevere feedback da parte del mercato ai fini dello sviluppo del quadro europeo sui pagamenti istantanei.
Si precisa che tale iniziativa fa seguito alla “Strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l’UE” pubblicata dalla Commissione a settembre 2020, volta a stimolare la competitività e l’innovazione europea nel settore finanziario, offrendo ai consumatori e alle imprese una più ampia scelta e maggiori opportunità per quanto riguarda i moderni sistemi di pagamento.
In particolare, la consultazione si rivolge a un’ampia gamma di portatori di interesse quali utenti di servizi di pagamento (consumatori, imprese ed esercenti), fornitori di servizi di pagamento (cd. PSPs – Payment Service Provider) e fornitori di servizi di assistenza tecnica, a differenza della consultazione del 24 marzo 2021 (rivolta, principalmente ai PSP e ai fornitori di servizi tecnici a supporto dei pagamenti istantanei).
Nello specifico, la consultazione contiene domande di natura generale sull’utilizzo dei pagamenti istantanei nell’UE al fine di individuare eventuali ostacoli rimanenti e possibili azioni da intraprendere per garantire un’ampia disponibilità e un utilizzo diffuso dei pagamenti istantanei nell’UE.
È possibile fornire commenti alla Commissione europea entro 23 giugno 2021.
Consultazione pubblica sui pagamenti istantanei
Normativa nazionale – POG bancaria
Processo di governo e controllo sui prodotti bancari al dettaglio
Orientamenti Banca d’Italia sul processo di POG e sui temi di inclusione finanziaria
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 1° aprile 2021, la Comunicazione inviata alle banche e agli intermediari finanziari sul processo di governo e controllo sui prodotti bancari al dettaglio (c.d. “POG“, product oversight and governance).
Il documento, dal titolo “Orientamenti per gli intermediari relativi ai dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (POG)”, richiama l’attenzione degli intermediari vigilati sull’importanza di avere un processo di governo e controllo che sia al centro delle strategie commerciali ossia tenga in considerazione le esigenze e le caratteristiche dei clienti a cui sono destinati (cd. target market) in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti.
Banca d’Italia fa riferimento a quanto riportato in ambito europeo nei recenti Report EBA, che evidenziano le buone prassi e le criticità riscontrate nelle fasi di implementazione nei vari Stati membri degli Orientamenti EBA in materia di POG bancaria del 2015 (Orientamenti POG).
La Comunicazione intende anche sensibilizzare il sistema sui potenziali rischi di esclusione finanziaria della clientela da alcuni prodotti e servizi, in particolare digitali, legati, ad esempio, al livello di competenze finanziarie o digitali; gli operatori sono inoltre invitati a tenere conto delle esigenze dei clienti più vulnerabili fin dalla fase di progettazione dei prodotti e ad assicurare l’accessibilità di siti web e app anche alla clientela con disabilità, coerentemente con la normativa nazionale.
Pertanto, attraverso la Comunicazione al sistema, l’Autorità invita gli intermediari a tenere conto di tutte le evidenze di EBA (ricapitolate e spiegate nel documento) al fine di assumere iniziative utili per innalzare il livello di conformità con le normative di settore e la qualità delle relazioni con la clientela.
Comunicazione del 1° aprile 2021
Let’s Talk
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
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