Decreto Sostegni – Le principali misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza COVID-19

A cura di Cristian Sgaramella, Maria Progida, Giorgio Olivari

Il Decreto-legge n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il 23 marzo 2021, ha introdotto, tra le altre, nuove misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, connesse all’emergenza COVID-19.

Tra le principali novità, si segnalano:

1.l’introduzione di due nuovi Fondi, rispettivamente a sostegno:

  • delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

2.il differimento di un anno della decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019 (“CCII”).

1. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza

Il Decreto Sostegni, all’art. 26, prevede per l’anno 2021 l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo da 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

È previsto che il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome sia effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2. Fondo per il sostegno alle Grandi Imprese

All’art. 37 del Decreto Sostegni, invece, è prevista l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un ulteriore fondo per l’anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro, attraverso cui saranno concessi finanziamenti della durata di 5 anni a favore delle grandi imprese che si trovino in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Più precisamente, il fondo opererà concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati a favore delle grandi imprese – escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo – a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Dette misure saranno concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Destinatarie del Fondo, pertanto, sono esclusivamente:

1.le grandi imprese, ossia le imprese con:

  • un numero di dipendenti pari o maggiore a 250;
  • un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro (ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE e del Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005);
  • che presentino flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; o,
  • che si trovino in situazione di “difficoltà” come definita all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentino prospettive di ripresa dell’attività.

2. in temporanea difficoltà finanziaria, ovvero:

  • che presentino flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; o,
  • che si trovino in situazione di “difficoltà” come definita all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentino prospettive di ripresa dell’attività.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dal richiamato art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo potrà operare anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria (di cui al D.Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003), purché i relativi finanziamenti siano diretti:

  • alla gestione corrente;
  • alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali;
  • alle altre misure indicate nel programma presentato.

In tal caso, è previsto che i crediti maturati e relativi ai finanziamenti concessi siano soddisfatti, nell’ambito della procedura, in prededuzione, a norma dell’art. 111, primo comma, n. 1), della Legge fallimentare.

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni.

La gestione del fondo potrà essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

La concreta operatività del Fondo, tuttavia, è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. Rinvio al 2023 dell’obbligo di segnalazione del debito IVA scaduto e non versato

L’art. 5 del Decreto Sostegni, al comma 14, ha introdotto il differimento di un anno della decorrenza dell’obbligo di segnalazione a carico dall’Agenzia delle Entrate previstodall’art. 15, comma 7, del CCII.

Per effetto di tale disposizione, pertanto, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del CCII (attualmente fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo.

Più precisamente, l’obbligo di allerta “esterna” previsto dal CCII in capo all’Agenzia delle Entrate decorrerà a partire dal 2023, mentre resta per il momento invariata:

  • l’entrata in vigore al 1° settembre 2021 del CCII;
  • gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 15 del CCII in capo agli altri creditori pubblici qualificati (INPS ed Agente della Riscossione), che decorreranno già a partire da settembre 2021.

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