A cura di Marzio Scaglioni e Alice Martinis
L’Inps chiarisce che in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Ricordiamo che l’agevolazione, concessa ai datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, aventi sede di lavoro nel Mezzogiorno, determina un esonero dei contributi previdenziali in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025.
In considerazione della ratio sottesa alla misura agevolativa, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, l’Inps con Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, contrariamente a quanto precedentemente espresso, ha precisato che, l’agevolazione è fruibile anche per i lavoratori somministrati impiegati in un’azienda del Sud ma assunti da un’agenzia avente sede in un’altra regione.
Alla luce del nuovo orientamento dell’Istituto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Sud Italia, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.
I riflessi del recente Messaggio sono di notevole portata se pensiamo che in precedenza, in applicazione delle indicazioni fornite dal medesimo Istituto, il beneficio non era riconosciuto allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in sedi dell’azienda utilizzatrice situate in aree svantaggiate, fosse assunto da un’Agenzia di somministrazione avente sede in una regione diversa da quelle del Mezzogiorno, titolate alla fruizione della contribuzione. Le Agenzie di somministrazione aventi sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno che, in aderenza al precedente indirizzo ministeriale, abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 in relazione alla prestazione di lavoratori in missione presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, non sono tenute alla restituzione dello sconto fruito.
Sulla scorta del mutato orientamento, al fine della valutazione della sussistenza dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione, l’Inps verificherà se la comunicazione obbligatoria effettuata con modello “Unisomm” indichi una sede di lavoro situata in una regione ammessa alla misura agevolativa. Attestata la sussistenza del requisito territoriale, verrà attribuito il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, che comporterà la possibilità, per le Agenzie di somministrazione, di fruire del beneficio contributivo. Pertanto, le Agenzie di Somministrazione potranno eventualmente, sussistendone le condizioni recentemente indicate dall’Istituto, fruire retroattivamente della Decontribuzione Sud.
Infine ricordiamo che, le Agenzie di somministrazione, dovendo trasferire in capo all’azienda utilizzatrice il costo del lavoro effettivamente sostenuto, in presenza del codice di autorizzazione “0L”, trasferiranno il beneficio contributivo a favore dell’utilizzatore.
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