A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Cartolarizzazioni e COVID-19
Modifiche alle norme sulle cartolarizzazioni in risposta alla pandemia da Covid-19
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell‘UE dei Regolamenti modificativi del “Regolamento sulle Cartolarizzazioni STS” del “Regolamento CRR” sul trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2021 sono stati pubblicati due Regolamenti che apportano modifiche mirate alle norme sulle cartolarizzazioni e sul trattamento prudenziale di tale tipologia di esposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2017/2402 (cd. Regolamento sulle cartolarizzazioni STS) e al Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. Regolamento CRR), nel dettaglio:
- Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19;
- Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi Covid-19.
L’obiettivo delle modifiche adottate è quello di facilitare l’uso della cartolarizzazione nella ripresa dell’Europa dalla crisi dovuta al Covid-19, consentendo alle banche di espandere i propri prestiti e di liberare i propri bilanci dalle esposizioni deteriorate.
Relativamente alle modifiche apportate al Regolamento sulle cartolarizzazioni STS, queste riguardano principalmente l’estensione del quadro sulle cartolarizzazioni STS (previsto per le cartolarizzazioni tradizionali) anche alle cartolarizzazioni sintetiche; è stato, infatti, introdotto un nuovo quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) nel bilancioriguardante la tipologia delle cartolarizzazioni sintetiche.
Le modifiche apportate sono, inoltre, volte a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (che presentato un trend in aumento per effetto del Covid-19) al fine di aumentare ulteriormente le capacità di prestito da parte delle banche senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.
Infine, è stato previsto lo sviluppo – da parte di EBA, in stretta cooperazione con ESMA e EIOPA – di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili al fine di integrare i requisiti di trasparenza relativi alla sostenibilità.
Le modifiche apportate al Regolamento CRR sul trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni, invece, riguardano il trattamento specifico delle cartolarizzazioni STS nel bilancio (soprattutto, delle posizioni senior di tale tipologia di esposizione) e delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
Entrambi i Regolamenti sono in vigore dal 9 aprile 2021 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri ad eccezione di alcune nuove norme sul trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche (in particolare, sul valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico) che si applicano a decorrere dal 10 aprile 2022.
Normativa europea – Direttiva MiFID II
Funzione di controllo della conformità
Traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti ESMA in materia di funzione di controllo della conformità
ESMA ha pubblicato, in data 6 aprile 2021, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE di un set di Orientamenti sulla funzione di controllo della conformità, dal titolo “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità”.
Gli Orientamenti sono volti a chiarire l’applicazione di determinati aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità alla luce della Direttiva 2014/65/UE (Direttiva MiFID II) e di quanto dettagliato dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 (in particolare all’articolo 22 “Conformità”), promuovendo un’applicazione comune, uniforme e coerente di alcuni aspetti della funzione di controllo della conformità.
Una volta applicabili, i nuovi Orientamenti si sostituiranno ai precedenti Orientamenti ESMA in materia del 2012, elaborati ai sensi della Direttiva MiFID.
Rispetto agli Orientamenti del 2012, è rimasta immutata l’organizzazione delle sezioni del documento che prevede una struttura articolata nelle seguenti tre macro-aree:
- Responsabilità della Funzione Compliance;
- Requisiti organizzativi della Funzione;
- Revisione della Funzione da parte dell’autorità competente.
Tra le novità più rilevanti, si segnala in particolare:
- la previsione circa la redazione di una sezione specifica all’interno della Relazione periodica di Compliance sulle disposizioni di POG degli strumenti finanziari/distribuiti (modifiche all’Orientamento 3);
- la richiesta di specifiche conoscenze, competenze ed autorità in capo ai componenti della funzione (nuovo Orientamento 6);
- la necessità di garantire autonomia e indipendenza tra il Responsabile Compliance e il Responsabile Unico sulla Salvaguardia dei beni dei clienti quando questi non coincidono nella stessa persona (modifiche all’Orientamento 10).
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 6 giugno 2021; entro tale data le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti, viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità.
Normativa europea – Direttiva MiFID II
Mercati di crescita per le PMI
Relazione finale ESMA sui mercati di crescita delle PMI
ESMA ha pubblicato, in data 7 aprile 2021, un documento dal titolo “MiFID II Review Report on the functioning of the regime for SME Growth Markets”.
Si tratta di una Relazione che è stata elaborata da ESMA e sottoposta alla Commissione europea ai sensi dell’art. 90 “Relazioni e revisioni” della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e che contiene alcune proposte volte a migliorare l’attuale regime dei mercati di crescita per le PMI.
ESMA tiene, infatti, conto del bisogno di garantire ulteriori incentivi alle PMI ai fini dell’accesso ai mercati dei capitali ed ha elaborato alcune raccomandazioni alla Commissione volte ad apportare eventuali modifiche al regime attuale previsto dal quadro MiFID II, che sono volte principalmente a:
(i) valutare le condizioni minime che un sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare per essere registrato come un “mercato di crescita per le PMI”;
(ii) semplificare l’accesso da parte degli investitori alle informazioni pubblicate dall’emittente mediante l’utilizzo di formati standardizzati;
(iii) elaborare requisiti omogenei per l’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato di crescita delle PMI in grado di permettere agli investitori di decidere con cognizione di causa se investire in tali strumenti.
Il Report è stato sottoposto alla Commissione europea la quale valuterà se adottare proposte legislative in materia.
MiFID II review report on the functioning of the regime for SME Growth Markets
Normativa europea – Direttiva MiFID II
Sistemi organizzati di negoziazione (OTF)
Relazione finale ESMA sul funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF)
ESMA ha pubblicato, in data 8 aprile 2021, un documento, dal titolo “MiFID II Review Report on the functioning of Organised Trading Facilities (OTF)”.
Si tratta di una Relazione che è stata elaborata da ESMA e sottoposta alla Commissione europea ai sensi dell’art. 90 “Relazioni e revisioni” della Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II).
La Relazione riguarda, nel dettaglio, il funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione (Organised Trading Facilities – OTF) autorizzati nell’Unione, fornendo una panoramica complessiva e analizzando l’efficienza delle strutture di mercato europee, la parità di condizioni tra tutte le imprese operanti nell’UE e il livello di complessità riscontrato dai partecipanti al mercato.
L’obiettivo è quello di rendere il quadro europeo in materia disciplinato dalla MiFID II e dal Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) 2014/600) più efficiente e meno complesso per gli operatori di mercato.
A tal fine, ESMA ha elaborato alcune raccomandazioni per la Commissione ed eventuali proposte di modifica del quadro europeo riguardanti questioni quali: la definizione di OTF, l’utilizzo della discrezionalità da parte degli OTF nell’esecuzione degli ordini e il loro utilizzo specifico come “matched principal trading” (in cui l’intermediario si interpone nella transazione tra l’acquirente e il venditore dello strumento in modo da non essere mai esposto al rischio di mercato).
Inoltre, l’Autorità raccomanda alla Commissione di spostare le disposizioni riguardanti i requisiti applicabili alle sedi di negoziazione (di cui ne fanno parte gli OTF) dalla MiFID II al Regolamento MiFIR al fine di meglio definire il perimetro delle sedi di negoziazione e dei sistemi che necessitano di autorizzazione per essere considerati tali; ESMA propone, al contempo, di elaborare un Parere (Opinion) che chiarisca i limiti dell’autorizzazione delle sedi di negoziazione.
La Relazione è stata sottoposta alla Commissione europea la quale valuterà se adottare proposte legislative in materia.
MiFID II Review Report on the functioning of Organised Trading Facilities (OTF)
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Fattori di ponderazione del rischio azionario
Avviata consultazione EBA sulle economie avanzate ed emergenti
EBA ha pubblicato, in data 7 aprile 2021 un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on emerging markets and advanced economies under article 325ap(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)”.
Si tratta, in particolare, della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. RTS) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 325-triquadragies “Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Tale articolo rientra nelle disposizioni del CRR riguardanti il nuovo metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio previsti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell’ambito della revisione del quadro del rischio di mercato (il cd. Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) e introdotti nel diritto dell’Unione attraverso il CRR II.
In particolare, la bozza di RTS specifica i Paesi (sia dell’area Euro che non) che potrebbero essere considerati “economie avanzate e mercati emergenti” ai fini della definizione dei fattori di ponderazione per il rischio azionario (cd. equity risk) da parte degli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.
La consultazione terminerà il 2 luglio 2021.
Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on emerging markets and advanced economies under article 325ap(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)
Normativa nazionale – Personale degli intermediari
Requisiti di conoscenza e competenza
Aggiornamento delle Q&A Consob sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari
Consob ha pubblicato, in data 9 aprile 2021, la versione aggiornata delle proprie Q&A contenenti orientamenti applicativiin materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, del 5 ottobre 2018.
Con tale aggiornamento, l’Autorità mira ad adeguare le Q&A al nuovo articolo 78 “Requisiti di conoscenza e competenza del personale” del Regolamento Intermediari, da ultimo riformulato con la Delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021, con la quale sono state apportante modifiche alla disciplina del Regolamento Intermediari (Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) in materia di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.
La nuova formulazione dell’art. 78 prevede, ora, maggiore autonomia organizzativa in capo agli intermediari e una maggiore responsabilizzazione degli stessi con riferimento alla scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli standard previsti a livello europeo dalla MiFID II (Direttiva 2914/65/UE); restano, invece, fermi tutti i presidi in materia di conoscenza e competenza del personale volti ad assicurare la tutela della clientela in materia di trasparenza delle informazioni.
In tale contesto, risulta, pertanto, necessario adeguare e aggiornare alcunedelleQ&A (nonché introdurne delle nuove) alla nuova versione del Regolamento Intermediari e dei requisiti richiesti dall’art. 78 come riformulato.
Gli aggiornamenti riguardano principalmente:
- le modalità di aggiornamento professionale del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
- le modalità di aggiornamento professionale dei membri del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che operano all’interno dei locali;
- le modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio e per conto di società di consulenza finanziaria.
Aggiornamento delle Q&A di Consob sui requisiti di conoscenza e competenza degli intermediari
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