Pubblicate le retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero

A cura di Marzio Scaglioni e Davide Poli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dello scorso 07 aprile 2021, il D.I. del 23 marzo 2021, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero.

Come noto infatti, secondo regola speciale derogatoria rispetto a quella generale che prevede l’assoggettamento su base imponibile “effettiva” per le ipotesi di lavoro in Paese UE ovvero in Paesi extra UE cd. “convenzionati”, i contributi previdenziali dovuti per i regimi assicurativi di cui alla legge 03 ottobre 1987, n. 398 (previsti a garanzia dei lavoratori impiegati in attività lavorativa in Paesi esteri che non abbiano stipulato con l’Italia accordi in materia di sicurezza sociale) sono tradizionalmente calcolati sulla base proprio delle predette fasce retributive convenzionali – veri e propri valori imponibili a fini previdenziali di natura forfetaria – fissati ai sensi dell’art. 4 della stessa legge secondo cadenza annuale con Decreto Interministeriale, in ragione di importi determinati con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settore.

Allo stesso tempo, a far data dall’entrata in vigore del cd. collegato fiscale alla Legge Finanziaria del 2000, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 8-bis del TUIR ed in deroga alle disposizioni che impongono la determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente effettivamente erogati, deve essere determinato sulla base delle stesse retribuzioni convenzionali il reddito imponibile dei soggetti fiscalmente residenti in Italia e derivante dall’attività prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro da dipendenti che nell’arco di dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni.

Appena il caso di ricordare come, secondo indicazioni univocamente condivise sia dalle Autorità previdenziali sia dalle Autorità tributarie di riferimento, nelle predette ipotesi la retribuzione imponibile deve essere determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, dovendosi intendere per quest’ultima il trattamento mensile determinato dividendo per dodici il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti ma con esclusione dell’eventuale indennità estero nonché degli eventuali benefit eventualmente riconosciuti.

I datori di lavoro sono ora chiamati ad adeguare gli assetti payroll coinvolti per la gestione di tutti quanti gli adempimenti previsti a far data dal mese di aprile 2021 – atteso l’incremento generalizzato dello 0,5% dei nuovi valori pubblicati, pur nella conferma dei settori di attività/qualifica e stratificazione delle fasce ormai da tempo adottata – sfruttando infine le operazioni di conguaglio di fine anno per poter “correggere” l’applicazione dei “vecchi” valori nel corso delle prime mensilità del 2021.

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Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director