Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Prodotti di investimento assicurativo (IBIPs)

Prodotti unit – linked

Avviata consultazione EIOPA relativa al mercato dei prodotti unit-linked

EIOPA ha pubblicato, in data 13 aprile 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper on Framework to address value for money risk in the European unit-linked market.

Si tratta di un documento di consultazione – accompagnato da uno specifico questionario – attraverso il quale EIOPA intende raccogliere feedback da parte di tutti i portatori di interesse (tra cui gli intermediari assicurativi) sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi legati a fondi di investimento (i cd. prodotti unit-linked).

L’obiettivo dell’Autorità è quello di valutare il livello complessivo dei costi e oneri sottostanti tale tipologia di prodotto e la possibilità per i prodotti unit-linked di offrire un adeguato valore economico (value for money) al target market di riferimento (che non si limiti unicamente a coprire i costi e gli oneri sostenuti).

L’Autorità, inoltre, ritiene che un mercato di unit-linked in crescita potrebbe contribuire significativamente allo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali (CMU).

EIOPA precisa che il concetto di valore economico non risulta attualmente definito in maniera esplicita nella legislazione europea; tuttavia, esso risulta intrinseco nella definizione del processo di governo e controllo dei prodotti (POG) che prevede una valutazione delle caratteristiche del prodotto offerto (tra cui i costi e oneri) rispetto ai bisogni, agli obiettivi e alle caratteristiche del target market di riferimento.

A tal fine, EIOPA chiede il parere degli stakeholders con riferimento, principalmente, alle seguenti tematiche:

(i) costi e oneri applicabili ai prodotti unit-linked;

(ii) controllo sul rapporto qualità – prezzo dei prodotti;

(iii) comprensione, da parte di intermediari e consumatori, dei più diffusi prodotti unit-linked.

È possibile partecipare alla consultazione compilando il questionario fino al 16 luglio 2021.

Consultation Paper on Framework to address value for money risk in the European unit-linked market’

EIOPA consults on framework to address value for money risk in the European unit-linked market

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Esposizioni da finanziamenti specializzati

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento delegato integrativo del CRR

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 aprile 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati”.

Il Regolamento delegato è stato adottato ai sensi dell’art. 153 “Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito” del Regolamento CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) e integra quest’ultimo con riferimento al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per i finanziamenti specializzati.

Tale articolo del CRR specifica, infatti, i fattori che gli enti – che utilizzano il metodo basato sui rating interni nell’ambito del rischio di credito (IRB) e che non sono in grado di stimare la probabilità di default (PD) o per le quali le stime della PD effettuate non soddisfano determinati requisiti – devono tenere conto nell’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

Si tratta di fattori quali: grado di solidità finanziaria, contesto politico-giuridico, caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività, solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, pacchetto di garanzia.

Con il nuovo Regolamento delegato vengono specificati i criteri che gli enti devono tenere conto nel valutare i suddetti fattori ai fini dell’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, per il calcolo dei fondi propri per il rischio di credito.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il giorno 4 maggio 2021; esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2022 (per concedere agli enti il tempo necessario per l’adeguamento dei sistemi di rating per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati).

Regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Metodi di consolidamento prudenziale

Bozza finale di RTS EBA relativa al consolidamento prudenziale degli enti ai sensi del CRR II

EBA ha pubblicato, in data 15 aprile 2021, un documento dal titolo “Final report. Draft Regulatory Technical Standards on the methods of prudential consolidation under Article 18 of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation  CRR)”.

Si tratta, in particolare, della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 18 “Metodi di consolidamento prudenziale” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Nel dettaglio, la bozza finale di RTS specifica le condizioni che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista devono considerare nell’applicare i diversi metodi di consolidamento prudenziale ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a livello consolidato.

Si precisa che la bozza finale di RTS tiene conto delle principali modifiche introdotte dal CRR II nell’ambito dei requisiti patrimoniali richiesti agli enti, tra cui, in particolare, la possibilità per le autorità competenti di estendere il consolidamento prudenziale anche ad alcune tipologie di enti non finanziari, nell’eventualità in cui vi siano dei rischi derivanti da questi ultimi in capo agli enti (cd. step-in risk).

La bozza di RTS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.

Final report. Draft Regulatory Technical Standards on the methods of prudential consolidation under Article 18 of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation ‐ CRR)

Normativa nazionale – Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Comunicato Consob sulla decadenza del regime temporaneo di trasparenza rafforzata

Con Comunicato del 12 aprile 2021, Consob ha comunicato la propria decisione di non prorogare ulteriormente il regime temporaneo di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:

(i) la comunicazione all’Autorità delle partecipazioni rilevanti detenute dagli investitori in società ad azionariato particolarmente diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del TUF;

(ii) la comunicazione all’Autorità degli obiettivi di investimento (cd. “dichiarazioni delle intenzioni”) in caso di acquisizioni di partecipazioni in determinate società quotate ad azionariato diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis del TUF.

Consob aveva, infatti, introdotto ad aprile 2020 un regime di trasparenza rafforzato – inizialmente per un periodo di tre mesi (successivamente rinnovato più volte fino al 13 aprile 2021) – per far fronte alle turbolenze che avevano investito i mercati finanziari per effetto della pandemia da Covid-19; tale regime prevedeva delle soglie più basse rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria per le sopramenzionate comunicazioni all’Autorità.

Si precisa ora che Consob ha deciso che dal 14 aprile 2021 tornino ad essere in vigore le disposizioni della disciplina ordinaria in materia di trasparenza sulle variazioni delle partecipazioni rilevanti e sulle dichiarazioni degli obiettivi di investimento che consiste:

  • nell’obbligo di comunicazione delle variazioni delle partecipazioni rilevanti detenute nelle società italiane quotate in Borsa che scatta al superamento della soglia del 3% per le imprese a capitalizzazione medio-alta (qualificate come “non PMI”) e al superamento della soglia del 5% per le imprese a bassa capitalizzazione (qualificate come “PMI”), e non più, rispettivamente, del 1 e 3%, come durante il regime temporaneo di trasparenza rafforzata;
  • nell’obbligo di comunicazione degli obiettivi di investimento che scatta al superamento della soglia del 10% (e non più del 5%, come durante il regime temporaneo di trasparenza rafforzata).

Comunicato stampa del 12 aprile 2021. Decadenza del regime di trasparenza rafforzata per le comunicazioni delle partecipazioni societarie e le “dichiarazioni delle intenzioni”

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director