Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Sostenibilità

Finanza sostenibile

Pacchetto di misure della Commissione europea sulla finanza sostenibile

La Commissione europea ha pubblicato, in data 21 aprile 2021, un Comunicato con il quale rende noto di aver adottato un pacchetto di misure in materia di finanza sostenibile e tassonomia UE volte a indirizzare i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l’Unione europea; il pacchetto include: 

  • un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, dal titolo “Commission delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives”; 
  • una proposta di Direttiva sull’informativa in materia di sostenibilità delle imprese, dal titolo “Proposal for a Directive of the European parliament and of the council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) n. 537/2014, as regards corporate sustainability reporting”; 
  • sei atti delegati modificativi relativi ai doveri fiduciari e alla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni da parte delle imprese finanziarie. 

Con riferimento all’atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE – il cui testo è stato ora approvato e sul quale la Commissione aveva svolto una consultazione pubblica tra novembre e dicembre 2020 – questo intende promuovere gli investimenti sostenibili chiarendo meglio le attività economiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali dell’UE. 

In particolare, l’atto delegato definisce la prima serie di criteri di vaglio tecnico intesi a definire le attività che contribuiscono in modo sostanziale a due degli obiettivi ambientali previsti dal cd. “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili” (Regolamento (UE) 2020/852) ossia l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei cambiamenti climatici

Si precisa che il testo pubblicato è al momento provvisorio; l’atto delegato sarà ufficialmente adottato alla fine di maggio quando sarà stato tradotto in tutte le lingue dell’Unione. 

Per quanto riguarda, invece, la Proposta di Direttiva sull’informativa in materia di sostenibilità delle imprese,questarivede e rafforza le norme vigenti introdotte dalla “Direttiva sulla disclosure non finanziaria” (Direttiva 2014/95/UE) e fa seguito alla consultazione tenuta dalla Commissione tra febbraio e maggio 2020.

L’obiettivo della Commissione è quello di armonizzare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese, in modo che le società finanziarie, gli investitori e il grande pubblico dispongano di informazioni comparabili e affidabili in materia. 

A tal fine, l’Autorità propone principalmente di semplificare il processo di comunicazione delle informazioni a cura delle imprese, estendendo tali obblighi a tutte le grandi imprese e le società quotate (proponendo, inoltre, norme separate e proporzionate per le PMI, da utilizzare su base volontaria). 

Infine, la Commissione ha adottato anche sei atti delegati sulla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, sui doveri fiduciari e sul governo e controllo dei prodotti, volti a garantire che le imprese finanziarie includano gli aspetti legati alla sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti.

Tali atti delegati – che fanno seguito alla consultazione tenuta dalla Commissione tra giugno e luglio 2020 – contengono le proposte della Commissione in materia di: 

  • integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento nonché l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti (modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/565 e alla Direttiva delegata (UE) 2017/593); 
  • fattori e rischi di sostenibilità di cui gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) dovrebbero tenere conto (modifiche alla Direttiva 2010/43/UE e al Regolamento delegato (UE) n. 231/2013); 
  • integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di POG per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti IBIPs (modifiche ai Reg. delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359 al Regolamento delegato (UE) 2015/35). 

Gli atti delegati sono stati sottoposti al Parlamento europeo e al Consiglio che hanno tre mesi di tempo per decidere sull’approvazione dei testi. 

Comunicato della Commissione europea sul pacchetto di misure in materia di finanza sostenibile e tassonomia UE

Atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE

Proposta di Direttiva sull’informativa in materia di sostenibilità delle imprese

Modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/565

Modifiche alla Direttiva delegata (UE) 2017/593

Modifiche alla Direttiva 2010/43/UE

Modifiche al Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

Modifiche ai Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359

Modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/35

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Informativa al pubblico

Regolamento di esecuzione sull’informativa da parte degli enti ai sensi del CRR II

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, del 21 aprile 2021, è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte otto, Titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. CRR), e che abroga i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1423/2013 e 2016/200, e i Regolamenti delegati (UE) n. 2015/1555 e 2017/2295, della Commissione”.

Nello specifico, il Regolamento è stato adottato ai sensi dell’art. 434-bisModelli per l’informativa” del Regolamento CRR relativo ai requisiti prudenziali per gli enti, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (cd. CRR II), riguardante gli obblighi di informativa verso il mercato da parte degli enti (cd. Pillar III).

Il CRR II ha, infatti, introdotto alcune novità riguardanti gli aspetti prudenziali degli enti relativi ai fondi propri e alla liquidità che devono essere resi pubblici per poter consentire ai partecipanti al mercato di valutare attentamente il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al CRR.

Pertanto, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 determina i formati, i modelli uniformi e le relative istruzioni sulla cui base gli enti devono effettuare l’informativa richiesta dalla Parte Otto del CRR (anche su base consolidata), come aggiornata dal CRR II.

Contestualmente, il Regolamento abroga i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1423/2013 e 2016/200 e i Regolamenti delegati (UE) n. 2015/1555 e 2017/2295 in quanto non più attuali.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 entra in vigore l’11 maggio 2021 e si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 (data dalla quale si applicheranno le disposizioni sulla disclosure previste dal CRR II).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa nazionale – Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Il cd. “Decreto Riaperture” ha previsto, tra le altre cose, la proroga al 31 luglio 2021 del termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 poiché sussistono le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali volte a contenere la diffusione del virus.

Si ricorda che il termine dello stato di emergenza era stato precedentemente prorogato – dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 – con il Decreto-legge 2/2021 coordinato con la Legge di conversione 29/2021.

Sono stati altresì prorogati – dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 – i termini riguardanti le disposizioni relative alla sottoscrizione e alla comunicazione in maniera semplificata dei contratti bancari, finanziari e assicurativi, di cui all’art. 4 del cd. Decreto Liquidità (Decreto-legge 23/2020, convertito dalla Legge 40/2020) e all’art. 33 del cd. Decreto Rilancio (Decreto- legge 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020).

Il Decreto Riaperture – in vigore dal 23 aprile 2021 – sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

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Avv. Giovanni Stefanin

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