Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità delle imprese

Proposta di Direttiva della Commissione Europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese

In data 26 aprile 2021, la Commissione europea ha sottoposto al parere di tutti i portatori di interesse la propria proposta di Direttiva sull’informativa in materia di sostenibilità delle imprese adottata il 21 aprile 2021, dal titolo “Proposal for a Directive of the European parliament and of the council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) n. 537/2014, as regards corporate sustainability reporting”.

Tale proposta di Direttiva è volta arivedere e rafforzare le norme vigenti previste dalla “Direttiva sulla disclosure non finanziaria” (Direttiva 2014/95/UE) ed è stata adottata dalla Commissione europea in seguito alla consultazione tenutasi tra febbraio e maggio 2020.

I commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dalla Commissione e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione del testo finale della Direttiva.  

È possibile inviare i propri commenti alla Commissione per un periodo di otto settimane e quindi entro il 22 giugno 2021.

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle grandi imprese (norme aggiornate)

Proposta di Direttiva sull’informativa in materia di sostenibilità delle imprese

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Segnalazioni sulla liquidità (ALMM)

Bozza di ITS EBA relativa alle segnalazioni sulla liquidità ai sensi del Regolamento CRR II

EBA ha pubblicato, il 28 aprile 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to ALMM”.

Si tratta di una bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborata da EBA ai sensi degli articoli 415 “Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni” e 430 “Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificati dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II).

In particolare, la bozza di ITS propone alcune modifiche mirate al “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 relativo alle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza”, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità nell’ambito delle segnalazioni ai fini di vigilanza delle ulteriori metriche di controllo della liquidità (Additional Liquidity Monitoring Metrics – ALMM) per gli enti piccoli e non complessi.

Le modifiche proposte riguardano, nello specifico, la modifica dell’art. 18 “Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata” nonché la sostituzione degli Allegati XVIII – XXIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

È possibile partecipare alla consultazione entro il 28 luglio 2021.

Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to ALMM

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Requisiti patrimoniali per il rischio di credito

Bozza di RTS EBA relativa alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ai sensi del Regolamento CRR II

EBA ha pubblicato, il 29 aprile 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards specifying the types of factors to be considered for the assessment of appropriateness of risk weights under Article 124 (4) of Regulation 575/2013 and the conditions to be taken into account for the assessment of appropriateness of minimum LGD values under Article 164 (8) of Regulation 575/2013”. 

Si tratta di una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborata da EBA ai sensi degli articoli 124 “Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili” e 164 “Perdita in caso di default (LGD)” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificati dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II). 

Tali articoli rientrano nelle disposizioni del CRR riguardanti i requisiti patrimoniali per il rischio di credito relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, calcolati sia mediante il metodo standardizzato che mediante il metodo basato sui rating interni (cd. IRB e che richiede la stima della perdita in caso di default, cd. LGD).

In particolare, la bozza di RTS specifica le tipologie di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza delle ponderazioni del rischio utilizzate nell’ambito del metodo standardizzato e le condizioni da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi di LGD nell’ambito del metodo IRB, per le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili.

E’ possibile fornire commenti alla consultazione fino al 29 luglio 2021.

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards specifying the types of factors to be considered for the assessment of appropriateness of risk weights under Article 124 (4) of Regulation 575/2013 and the conditions to be taken into account for the assessment of appropriateness of minimum LGD values under Article 164 (8) of Regulation 575/2013

Normativa europea – Cripto-Attività

Mercati delle cripto-attività

Parere della BCE relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati delle cripto-attività (MiCAR)

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 aprile 2021, è stato pubblicato il “Parere della Banca Centrale Europea, del 19 febbraio 2021, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937”.

Il Parere – adottato a seguito delle richieste ricevute a novembre 2020 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea – contiene le considerazioni della BCE in merito alla “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937” (cd. MiCAR – Markets in Crypto-Assets).

Nelle osservazioni di carattere generale, la BCE afferma di accogliere con favore l’iniziativa della Commissione europea di istituire un quadro armonizzato a livello dell’Unione europea per le cripto-attività e le attività e i servizi correlati e di concordare con l’obiettivo della Proposta di affrontare i diversi livelli di rischio posti da ciascuna tipologia di cripto-attività emessa, controbilanciato dalla necessità di sostenere l’innovazione.

Tuttavia, l’Autorità sostiene che dovrebbe essere ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione del Regolamento, poiché la definizione di “cripto-attività” introdotta è piuttosto ampia e onnicomprensiva e potrebbe comportare interpretazioni divergenti tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra le cripto-attività che possono essere qualificate come strumenti finanziari (rientranti nell’ambito della MiFID II) e quelle che rientrerebbero nell’ambito di applicazione della proposta di Regolamento.

La BCE fornisce, inoltre, alcune considerazioni relative alla politica monetaria e al sistema di pagamento, nonché alcune osservazioni specifiche sugli aspetti relativi alla stabilità finanziaria e alla vigilanza prudenziale.

In conclusione, la BCE raccomanda di modificare la Proposta di Regolamento indicando in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative.

Parere della Banca Centrale Europea del 19 febbraio 2021 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937

Technical working document. Drafting proposals in relation to a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology

Normativa nazionale – Legge di delegazione europea

Recepimento e attuazione di atti dell’UE

Legge di Delegazione Europea 2019 – 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”.

Nello specifico, la Legge di delegazione europea definisce:

  • le Direttive europee che il Governo è chiamato a recepire mediante l’adozione di decreti legislativi;
  • gli altri atti dell’Unione europea che il Governo è tenuto ad attuare.

Si riportano di seguito le Direttive e i Regolamenti europei di interesse per il settore bancario e finanziario con l’indicazione della relativa data di recepimento/attuazione da parte del Governo.

  • Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto  riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le  misure  di  conservazione  del capitale e Regolamento  (UE)  2019/876 (CRR II) che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi(art. 10) – termine di recepimento superato: 28 dicembre 2020;
  • Direttiva  (UE) 2019/879 (BRRD II) che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda la capacità di assorbimento di  perdite  e  di  ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE e Regolamento (UE) n. 806/2014 (SRM II)  che  fissa  norme  e  una  procedura uniformi per la  risoluzione  degli  enti  creditizi  e  di  talune imprese di investimento nel quadro del  meccanismo  di  risoluzione unico  e  del  Fondo  di  risoluzione  unico  (art. 11) – termine di recepimento superato: 28 dicembre 2020;
  • Direttiva 2019/1160 che modifica le Direttive 2009/65/CE (OICVM) e 2011/61/UE (GEFIA) per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (art. 13) – termine di recepimento: 2 agosto 2021;
  • Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) (art. 16) – termine di recepimento: 8 maggio 2022;
  • Regolamento (UE) 2019/1238 (“Regolamento PEPP”) sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (art. 20) – termine di recepimento: 8 maggio 2022;
  • Direttiva (UE) 2019/1937 (“Direttiva sul whistleblowing”) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (art. 23) – termine di recepimento: 17 dicembre 2021;
  • Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (art. 24) – termine di recepimento: 8 novembre 2022;
  • Regolamento (UE) 2017/2402 (“Regolamento sulle cartolarizzazioni STS”) che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (art. 25) – termine di recepimento: 8 maggio 2022;
  • Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e Regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il CRR per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (art. 26) – termine di recepimento: 8 luglio 2021;
  • Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) relativa alla vigilanza prudenziale sulle  imprese  di investimento  e Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento  (art. 27) – termine di recepimento: 26 giugno 2021
  • Direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (art. 29) – termine di recepimento: 1° agosto 2021.

La Legge di delegazione europea è in vigore dall’8 maggio 2021.

Legge 22 aprile 2021, n. 53. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

Normativa nazionale – Risoluzione e risanamento degli enti

Strumenti finanziari soggetti al bail-in

Avviata consultazione del MEF relativa al recepimento nazionale dell’art. 44-bis delle BRRD II sulla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti finanziari soggetti a bail-in

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato, il 26 aprile 2021, una consultazione pubblica avente ad oggetto il “Recepimento dell’art. 44-bis della BRRD, relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti soggetti a bail-in, in riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore nazionale”.

Tale consultazione riguarda l’esercizio della discrezionalità prevista in capo alle autorità nazionali di risoluzione dall’art. 44-bisVendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate” introdotto nella Direttiva 2014/59/UE (BRRD) sulla gestione delle crisi delle banche dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II).

L’art. 44-bis richiede, infatti, ai legislatori nazionali di prevedere presidi volti a contenere l’accesso agli strumenti finanziari (diversi dai fondi propri) computabili nella componente subordinata del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) da parte di investitori non professionali in quanto non in grado di apprezzare adeguatamente i rischi legati a tale tipologia di strumenti. Si tratta, principalmente, di strumenti di debito chirografario di secondo livello (c.d. senior non-preferred), oltre che di eventuali strumenti subordinati non computabili nei fondi propri.

L’obiettivo della norma comunitaria è quello di tutelare tale tipologia di investitori nonché di garantire un’elevata capacità di assorbimento delle perdite della banca emittente e della sua successiva ricapitalizzazione.

In particolare, è rimessa ai legislatori nazionali la scelta fra due opzioni in grado di limitare la vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate, ossia:

1A) l’opzione del limite di concentrazione del portafoglio di investimento, che prevede alcuni limiti di investimento iniziale e complessivo in tale tipologia di attività;

1B) l’opzione del taglio minimo, che prevede un taglio minimo unitario delle passività subordinate MREL pari ad almeno 50mila euro (tale opzione è già presente nell’ordinamento italiano, limitatamente al collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello nel limite di 250mila euro).

A tal fine, il MEF ha elaborato – in collaborazione con Banca d’Italia e Consob – due differenti possibili soluzioni, sintetizzate in una tabella riassuntiva all’interno del documento con i relativi razionali, le controindicazioni e le analisi di impatto e sulle quali chiede il parere di tutti i portatori di interesse.

È possibile fornire il proprio contributo alla consultazione entro il 12 maggio 2021.

Consultazione pubblica concernente il recepimento dell’art. 44-bis BRRD, relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti soggetti a bail-in, in riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore nazionale

Normativa nazionale – Cripto-Attivià

Rischi derivanti dalle cripto – attività

Comunicato congiunto di Consob & Banca d’Italia sui rischi insiti nelle cripto-attività

Con Comunicato congiunto del 28 aprile 2021, Consob e Banca d’Italia hanno richiamato l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset).

Le autorità nazionali, in linea con quanto già sostenuto da quelle europee (le cd. ESAs) – ribadiscono la natura altamente rischiosa e speculativa delle cripto- attività, avvertendo i consumatori di prestare attenzione agli elevati rischi connessi con l’acquisto e/o la detenzione delle stesse, soprattutto in vista dell’interesse sempre crescente, a livello europeo e internazionale, verso le cripto-attività, (come per esempio il Bitcoin).

In tale contesto, Banca d’Italia e Consob sottolineano i rischi di diversa natura legati all’operatività in cripto-attività – attualmente non disciplinati a livello regolamentare – tra cui: scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; volatilità delle quotazioni; complessità delle tecnologie sottostanti; assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate.

Si ricorda che a livello comunitario, la Commissione europea ha avanzato, a settembre 2020, una proposta di regolamentazione per disciplinare l’emissione, l’offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di cripto-attività (proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati delle cripto-attività, cd. MiCAR).

In attesa della definizione e dell’approvazione di tale proposta, le due Autorità nazionali evidenziano che l’acquisto di cripto-attività non risulta, ad oggi, soggetto a norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua, pertanto, a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela, oppure sottoposto alla supervisione o al controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

Anche l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività (quali ad esempio i cd. digital token), è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, se le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.

Consob e Banca d’Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività

Normativa nazionale – Imprese di assicurazione

Piani di risanamento e di finanziamento

Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento

A seguito della consultazione tenutasi tra gennaio e febbraio 2021, Ivass, ha pubblicato, in data 27 aprile 2021, il “Regolamento n. 47, del 27 aprile 2021, recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (CAP)”.

Il Regolamento disciplina il processo di redazione e approvazione, nonché i contenuti dei piani di risanamento e di finanziamento delle imprese di assicurazione, sia a livello individuale che di gruppo, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 223-ter del CAP.

A seguito del recepimento della Direttiva Solvency II, infatti, il CAP contempla, a differenza del regime previgente, un termine per la presentazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento da parte dell’impresa stabilito, rispettivamente, in due mesi e in un mese a decorrere dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) o del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Il CAP richiede, inoltre, che l’impresa, attraverso le misure illustrate nei piani di risanamento e di finanziamento, ripristini il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo, rispettivamente, entro sei mesi ed entro tre mesi dalla rilevazione dell’inosservanza degli stessi.

Pertanto, al fine di dettagliare quanto stabilito dal CAP, Ivass ha predisposto il presente Regolamento, che specifica a livello contenutistico e procedimentale:

  • il processo di predisposizione e approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento (art. 4 del Regolamento);
  • il contenuto e la relazione sull’esecuzione del piano di risanamento e di finanziamento a livello individuale (artt. 5 – 8 del Regolamento);
  • il contenuto e la relazione sull’esecuzione del piano di risanamento e di finanziamento a livello di gruppo (artt. 9 e 10 del Regolamento).

Nel disciplinare i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento, l’Autorità ha seguito un approccio principle-based, senza prevedere schemi e report predefiniti ma, piuttosto, delineando una cornice e un contenuto minimo. In questo modo, sarà possibile assicurare sia al soggetto vigilato che all’Ivass stessa la necessaria flessibilità nella determinazione degli elementi da indicare nel caso concreto.

Si precisa, infine, che il Regolamento ha apportato alcune modifiche mirate al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 al fine di adeguare i termini procedimentali di approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Regolamento Ivass n. 47, del 27 aprile 2021, recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al titolo xvi (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private

Relazione Regolamento Ivass n. 47 del 27 aprile 2021

Normativa nazionale – Disciplina prudenziale

Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali

Avviata consultazione di Banca d’Italia sulle riserve di capitale e strumenti macroprudenziali

Banca d’Italia ha avviato, il 28 aprile 2021, una consultazione concernente le disposizioni in materia di riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti.

Si tratta, in particolare, delle proposte normative dell’Autorità di modifica delle proprie disposizioni in materia di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (cd. misure borrower based) volte a garantire un pieno allineamento con la normativa e gli orientamenti europei in materia di riserve di capitale applicabili alle banche e per introdurre nell’ordinamento nazionale gli strumenti borrower based.

A livello europeo, le misure macroprudenziali sono principalmente disciplinate nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), modificata dalla Direttiva 2019/878/UE (CRD V), e nel Regolamento n. 575/2013 (CRR), modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e sono essenzialmente incentrate sulle risorse patrimoniali degli intermediari.

Oltre alle misure armonizzate, le autorità nazionali possono disporre, a loro volta, di altre misure macroprudenziali per far fronte a situazioni peculiari proprie; rientrano, tra queste, le misure borrower based, volte a rafforzare la resilienza del sistema bancario attraverso l’imposizione di vincoli all’assunzione di rischi sui prestiti concessi dagli intermediari e basate sulle caratteristiche dei soggetti che ricevono i finanziamenti o dei finanziamenti stessi (attualmente non incluse nell’ordinamento italiano).

Pertanto, Banca d’Italia sottopone a consultazione alcune modifiche alla Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, in particolare:

  • modifiche alla Parte Prima “Recepimento in Italia della CRD IV”, Titolo II “Misure prudenziali”, Capitolo 1 “Riserve di capitale”; e
  • introduzione nella Parte Terza “Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale” del Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”.

Le modifiche di cui alle disposizioni sulle Riserve di capitale sono dovute al recepimento delle disposizioni della CRD V; esse riguardano, principalmente:

(i) l’introduzione della riserva di capitale per prevenire il rischio sistemico (“Systemic Risk Buffer” – SyRB) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia con la conseguente attuazione degli “Orientamenti EBA sulla riserva di capitale per il rischio sistemico ai sensi della CRD V” di novembre 2020;

(ii) l’introduzione della riserva di conservazione del capitale, riserva di capitale anticiclica e riserva di capitale per G-SII e O-SII (enti di rilevanza sistemica globale) e della disciplina riguardante l’individuazione dell’ammontare massimo distribuibile (Maximun Distributable Amount – MDA).  E’ stata, inoltre, data attuazione agli “Orientamenti EBA in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa” di dicembre 2020.

Relativamente, invece, all’introduzione delle misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti, Banca d’Italia intende definire le caratteristiche di tali misure, i criteri per l’attivazione delle stesse e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure in questione.

Si precisa, infine, che in sede di emanazione definitiva delle disposizioni, le misure borrower based verranno introdotte anche nella disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziali previsti nell’elenco 106 TUB, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica.

È possibile fornire il proprio contributo alla consultazione entro il 29 giugno 2021.

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti”

Normativa nazionale – Sistemi di pagamento

Sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete

Avviata consultazione di Banca d’Italia sulla revisione delle disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture tecnologiche o di rete

Banca d’Italia ha avviato, il 29 aprile 2021, una consultazione concernente le Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete.

Si tratta, in particolare, della proposta di revisione delle “Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio” emanate dalla Banca d’Italia nel 2012, in attuazione dell’art. 146 “Sorveglianza sul sistema dei pagamenti” del Testo Unico bancario (TUB).

Tale intervento si è reso necessario alla luce dei diversi fattori, intervenuti dal 2012 ad oggi, che rendono opportuna una complessiva rivisitazione del testo normativo, che assume la più ampia denominazione di “Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete”.

Le revisioni proposte riflettono principalmente l’esigenza di allineare le attuali disposizioni nazionali agli standard di supervisione internazionali (in particolare i Principles for Financial Market Infrastructures – PFMIs) e di rafforzare i presidi di sicurezza operativa e cibernetica degli operatori, per tener conto dell’evoluzione dei rischi in un settore, come quello dei pagamenti, connotato da un intenso utilizzo di risorse digitali.

Inoltre, l’ambito di applicazione, originariamente circoscritto ai gestori di sistemi di compensazione e regolamento, viene esteso – in linea con le previsioni dell’art. 146 del TUB – ai gestori di infrastrutture strumentali, tecnologiche e di rete rilevanti per il sistema dei pagamenti (tra cui rientrano, ad esempio, le piattaforme a supporto dei servizi dell’open banking).

Nel dettaglio, le nuove Disposizioni propongono specifici obblighi in capo ai gestori di sistemi di pagamento (in termini organizzativi, di gestione dei rischi, obblighi informativi) sia per i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio che per quelli all’ingrosso.

Esse introducono, inoltre, specifici obblighi in capo ai fornitori di servizi tecnici.

È possibile fornire il proprio contributo alla consultazione entro il 30 giugno 2021.

Documento di consultazione sulle disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete

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Avv. Giovanni Stefanin

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