Decreto Sostegni – Approvati gli emendamenti relativi allo slittamento totale delle procedure di allerta “esterne” ed alle modifiche degli accordi di ristrutturazione

A cura di Cristian Sgaramella, Maria Progida e Alessandra Ghisio

Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno concluso i lavori sul disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), entrato in vigore il 23 marzo u.s., approvando, fra gli altri, i seguenti emendamenti:

  • slittamento totale di un anno per le procedure di allerta “esterne”;
  • possibilità di modificare gli accordi di ristrutturazione già “chiusi”.
1. Differimento della decorrenza dell’obbligo di allerta “esterna”

Come è noto il Decreto Sostegni aveva introdotto all’art. 5, comma 14 il differimento di un anno della decorrenza dell’obbligo di segnalazione previstodall’art. 15, comma 7 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) a carico dalla sola Agenzia delle Entrate.

Restavano invece invariati gli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 15 del CCII in capo all’INPS ed all’Agente della Riscossione.

Come ulteriore misura di sostegno alle imprese per far fronte all’emergenza Covid-19, le Commissioni del Senato hanno ritenuto opportuno approvare, fra gli altri, un emendamento che interviene sull’art. 15 del CCII disponendo la proroga di un anno (rispetto all’entrata in vigore del CCII – 1° settembre 2021), dell’obbligo in capo all’INPS e all’Agente di Riscossione di segnalare la crisi di impresa a fronte di una esposizione debitoria rilevante.

Per effetto di tale ulteriore modifica, l’obbligo di allerta “esterna” previsto dall’art. 15 del CCII decorrerà quindi:

  • per l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2023 e, quindi dalla liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del CCII (invece che del primo anno).;
  • per INPS e Agente della Riscossione, l’anno successivo rispetto all’entrata in vigore del CCII.
2. Modifiche agli accordi di ristrutturazione “chiusi”

Tra gli ulteriori emendamenti apportati dalle Commissioni del Senato, si annovera la possibilità per il debitore di modificare, a fronte di un’integrazione / aggiornamento della relazione del professionista attestatore, il contenuto del piano al fine di poter dare esecuzione agli accordi di ristrutturazione.

Come già avvenuto per la transazione fiscale, tale emendamento andrà di fatto ad anticipare l’entrata in vigore dell’art. 58 CCII in materia di rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano.

Ciò con l’evidente finalità di consentire l’esecuzione di accordi di ristrutturazione già perfezionati anche in caso di mutamenti delle condizioni economiche del debitore conseguenti alla pandemia in corso.

Si ricorda infine che, nel mese di aprile, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha firmato il decreto di nomina della Commissione che avrà il compito di individuare una nuova disciplina della crisi d’impresa, modificando, se necessario, il CCII e/o differendo l’entrata in vigore di alcune misure e/o riscrivendone altre. È ancora incerto il veicolo degli interventi della Commissione (decreto-legge, decreto legislativo, emendamenti a decreti in corso), ma i lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo 10 giugno.

Nello specifico, i quattro punti che la Commissione dovrà valutare sono i seguenti: 

  • valutazione dell’opportunità di differire l’entrata in vigore di alcune norme del CCII (non della sua integralità);
  • formulazione di proposte correttive al CCII;
  • formulazione di proposte di adeguamento alla Direttiva comunitaria sull’insolvenza, la n. 2019/1023/Ue (con particolare attenzione alle materie dei quadri di ristrutturazione preventiva, dell’esdebitazione, delle interdizioni e, più in generale, delle misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione);
  • formulazione di proposte di modifica, anche temporanea, del CCII in considerazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 (misure, quindi, ad efficacia temporale circoscritta).

Potremmo dunque assistere nei prossimi mesi ad ulteriori modifiche alla disciplina concorsuale con conseguenti impatti sull’assetto e sulle tempistiche di entrata in vigore della riforma della Legge Fallimentare.

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