Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Esternalizzazione

Fornitori di servizi cloud

Traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione europea degli Orientamenti ESMA

ESMA ha pubblicato, in data 10 maggio 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud”.

Tra i destinatari degli Orientamenti (definiti complessivamente “imprese”) rientrano gli enti creditizi e le imprese di investimento quando svolgono servizi e attività di investimento, i GEFIA e i depositari di FIA, gli OICVM e i depositari di OICVM, le controparti centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni, i depositari centrali di titoli, le agenzie di rating del credito, i depositari di cartolarizzazione e gli amministratori di indici di riferimento critici.

Nello specifico, gli Orientamenti – volti ad aiutare le imprese e le autorità competenti a identificare, gestire e monitorare i rischi e le problematiche derivanti dagli accordi di esternalizzazione con fornitori di servizi cloud – trattano le seguenti tematiche:

  • la governance, la sorveglianza e la documentazione degli accordi di esternalizzazione nel cloud (Orientamento 1);
  • l’analisi di pre-esternalizzazione e la due-diligence dei potenziali fornitori di servizi cloud (Orientamento 2);
  • i principali elementi contrattuali (Orientamento 3);
  • la sicurezza delle informazioni (Orientamento 4);- le strategie di uscita dagli accordi di esternalizzazione nel cloud (Orientamento 5);
  • i diritti di accesso e di audit (Orientamento 6);
  • la sub-esternalizzazione (Orientamento 7);
  • la notifica scritta da fornire alle autorità competenti in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud di funzioni e attività operative essenziali o importanti (Orientamento 8);
  • la supervisione degli accordi di esternalizzazione nel cloud da parte delle autorità competenti (Orientamento 9).

Gli Orientamenti si applicano dal 31 luglio 2021 a tutti gli accordi di esternalizzazione nel cloud stipulati, rinnovati o modificati a tale data o successivamente.

Gli accordi di esternalizzazione nel cloud già in essere, invece, devono essere riesaminati e modificati di conseguenza entro il 31 dicembre 2022; qualora il riesame degli accordi di esternalizzazione nel cloud di funzioni essenziali o importanti non sia concluso entro il 31 dicembre 2022, le imprese dovranno informare l’autorità competente, comunicando altresì le misure previste per completare il riesame o l’eventuale strategia di uscita.

Le autorità competenti nazionali dovranno comunicare ad ESMA – entro il 10 luglio 2021 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud

Normativa europea – Capital market union

Strategia per gli investimenti al dettaglio

Avviata consultazione della Commissione europea per l’elaborazione di una strategia per gli investimenti al dettaglio

La Commissione europea ha pubblicato, in data 11 maggio 2021, undocumento di consultazione dal titolo“Consultation Document. A retail investment strategy for Europe”.

Si tratta del documento di consultazione attraverso il quale la Commissione europea intende raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse ai fini dell’elaborazione di una strategia per gli investimenti al dettaglio, che l’Autorità intende pubblicare nella prima metà del 2022.

Tale iniziativa si inserisce all’interno del “Piano d’Azione sull’Unione dei mercati dei capitali” pubblicato a settembre 2020 e rientra tra le azioni previste dalla Commissione per la creazione di “un’economia al servizio delle persone”.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di garantire che il quadro giuridico per gli investimenti al dettaglio sia adeguatamente adattato al profilo e alle esigenze dei consumatori, contribuisca a garantire migliori risultati di mercato, aumenti la fiducia degli investitori al dettaglio e ne rafforzi la partecipazione ai mercati dei capitali.

La strategia comprenderà una serie di iniziative finalizzate a garantire agli investitori al dettaglio il necessario livello di fiducia e le necessarie garanzie e la Commissione ritiene che in questo modo si possa accelerare il processo di ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19.

Nel dettaglio, con la consultazione – strutturata sotto forma di questionario – la Commissione intende raccogliere pareri su vari aspetti tra i quali: valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti offerti, revisione del quadro sulla classificazione della clientela, incentivi e qualità del servizio di consulenza prestato, complessità dei prodotti, requisiti di disclosure, investimenti sostenibile e innovazione tecnologica.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 3 agosto 2021.

Consultation Document. A retail investment strategy for Europe

Normativa nazionale – Dichiarazioni di carattere finanziario (DNF)

Pubblicazione volontaria delle DNF

Report Consob sul regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)

In data 11 maggio 2021, Consob ha pubblicato un documento dal titolo “Report di sintesi sugli esiti della Call for evidence sul regime volontario della DNF”.

Si tratta di un Report che sintetizza gli esiti della consultazione tenuta dall’Autorità tra settembre e novembre 2020 per raccogliere informazioni cica le ragioni della mancata diffusione del reporting non finanziario, di cui alla Direttiva 2014/95/UE (cd. Direttiva NFRD – “Non-Financial Reporting Directive”) volto a promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e sulle politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.

L’Autorità ha, infatti, indagato attraverso la consultazione le ragioni della mancata diffusione del non financial reporting su base volontaria previsto dal Decreto legislativo n. 254/2016 attuativo della Direttiva NFRD, avendo ravvisato che il numero di emittenti nazionali che hanno aderito al regime di pubblicazione delle DNF volontarie sia molto esiguo.

Pertanto, con il Report pubblicato, Consob riassume le evidenze raccolte, anche al fine delle scelte da compiere nell’ambito del processo di revisione della Direttiva 2014/95/UE attualmente in corso a livello europeo.

Di seguito una sintesi dei principali punti emersi dalla consultazione:

  • Benefici legati alla pubblicazione della DNF: dalla pubblicazione della DNF derivano benefici sia interni alla società (legati alla razionalizzazione dei propri processi di rendicontazione e le politiche di gestione delle tematiche delle DNF), sia esterni (soprattutto nel rafforzamento del rapporto con gli stakeholders).
  • Problemi legati alla redazione della DNF: le difficoltà incontrate dagli stakeholders per la redazione della DFN derivano in parte dalla difficoltà di reperire informazioni ai fini della compilazione e in parte dagli eccessivi costi legati alla redazione della DNF, anche in ragione dell’impiego di risorse umane con competenze specialistiche.
  • Forte supporto per la standardizzazione delle metodologie di rendicontazione: la definizione di standard comuni e di criteri uniformi definiti in via normativa agevolerebbe le imprese tenute alla redazione della DNF e i suoi fruitori, riducendo le problematiche riguardanti l’affidabilità, la comparabilità e la completezza delle informazioni rendicontate;
  • Forte supporto per la definizione di uno standard di rendicontazione semplificato per le PMI: viene manifestata l’opportunità della definizione di uno standard di rendicontazione semplificato per le PMI;
  • Moderato supporto per la rimodulazione/eliminazione del regime di vigilanza della Consob per chi redige la DNF volontaria: sono state sollevate criticità circa il regime di vigilanza della Consob per chi redige la DNF volontaria;
  • Moderato supporto per la rimodulazione/eliminazione del regime sanzionatorio per chi redige la DNF volontaria: viene manifestata l’opportunità di rivedere l’impianto sanzionatorio connesso alle ipotesi di violazione della disciplina in materia;
  • Forte supporto per una maggiore interazione con le entità che emettono rating di sostenibilità: una maggiore interazione tra le imprese e le società che emettono rating di sostenibilità potrebbe semplificare l’individuazione e la lettura delle informazioni e dei dati contenuti nella DNF.

Comunicato stampa Consob dell’11 maggio 2021. Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)

Osservazioni alla Call for evidence del 1° settembre 2020

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Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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