A cura di Alessia Zanatto, Francesco Pizzo e Stefania Lolli
Con la recente sentenza n. 11023 del 27 aprile 2021, la Corte di Cassazione, Sezione V, si è pronunciata in merito alla qualificazione, ai fini del corretto trattamento IVA, dei rapporti che scaturiscono da un contratto di “sale and lease back”, ossia da un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno (c.d. “lease back”).
Descrivendo in breve i fatti in causa, una società concludeva con una società di leasing un contratto di “sale and lease back” avente ad oggetto un rimorchiatore. La cessione del rimorchiatore alla società di leasing veniva considerata come operazione non imponibile ai sensi del comma 1, let. a), articolo 8-bis, d.P.R. n. 633/1972.
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo, tuttavia, non applicabile al caso di specie il regime di non imponibilità IVA di cui alla norma sopra citata, recuperava l’imposta non addebitata in fattura alla società di leasing dal soggetto che aveva ceduto detto rimorchiatore.
Sulla vicenda si instaurava un contenzioso tra la società cedente e l’Amministrazione finanziaria che giunge, infine, superati i due giudizi di merito, dinanzi la Corte di Cassazione.
Si legge nella sentenza pronunciata dai giudici di legittimità che, tuttavia, in via preliminare rispetto all’applicazione della suddetta norma, occorre verificare se il contratto di “sale and lease back”, con riferimento alla vendita del bene (“sale”), rientri o meno nella nozione di cessione di beni ai fini IVA.
La conclusione cui giunge la Corte di Cassazione nella sentenza a commento è che non costituisce cessione di beni la vendita in seno ad un contratto di “sale and lease back”, per le motivazioni brevemente riassunte nel seguito.
Innanzitutto, la Corte richiama la nozione di cessione di bene che, in ambito unionale, si riferisce non al trasferimento del diritto di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene che autorizza la parte ricevente a disporre del medesimo come se ne fosse proprietaria (Cfr. art. 14 della Direttiva 2006/112/CE).
Sulla scorta delle precedenti sentenze della Corte di Giustizia (i.e.Mydibel, C-201/18), in particolare, la Corte ritiene che, sulla base dell’interpretazione data al diritto sovranazionale, deve essere rivista la posizione, fatta propria dalla stessa Corte, circa l’imponibilità IVA della vendita nel contesto di un sale and lease back, “sostanzialmente fondata su una scomposizione (a fini tributari) dell’unitaria e complessa operazione economica che non trova giustificazione nella causa concreta del contratto in esame”.
In sostanza, ad avviso della Suprema Corte, stante la complessa ed unitaria operazione con causa finanziaria, non ha luogo il trasferimento di un bene in forza del quale una parte autorizzi l’altra a disporre del medesimo come se ne fosse la proprietaria. Ciò in ragione della permanenza del bene stesso nella disponibilità del venditore che lo utilizza ininterrottamente.
La causa finanziaria del contratto in esame impedisce, quindi, di poter assimilare, ai fini IVA, la somma corrisposta dalla società di leasing al corrispettivo dovuto, al venditore, per la cessione del bene.
Il principio di diritto che emerge, in conclusione, dalla lettura della sentenza a commento è il seguente:
“In tema di IVA, la nozione di cessione di bene (…) in forza dell’interpretazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale (come interpretato dalla Corte di Giustizia), si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto interno bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale con la quale una parte autorizzi l’altra a disporne di fatto come se ne fosse il proprietario, spettando al giudice di merito determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se una data operazione comporti il trasferimento di detto potere (…).”
“Non costituisce cessione di un bene imponibile la vendita in seno a sale e lease back. A tale complessa ed unitaria operazione negoziale, con causa concreta finanziaria (…) non consegue (…) il trasferimento del bene materiale da una parte all’altra (…) tale che la seconda possa dirsi autorizzata a disporne di fatto come se ne fosse la proprietaria in ragione della permanenza del bene stesso nella disponibilità del venditore che (…) lo utilizza ininterrottamente”.
In merito a quanto sopra, per completezza, si ricorda che, con la Circolare n. 218 del 30 novembre 2000, l’Amministrazione finanziaria si era già pronunciata sul trattamento fiscale da riservare, ai fine delle imposte dirette ed IVA, ai rapporti che scaturiscono da un contratto di lease-back.
In particolare, sotto il profilo IVA, al contratto in parola erano state associate tre distinte operazioni rilevanti sotto il profilo dell’imposta: una cessione del bene (sia per l’ipotesi di trasferimento alla società di leasing che per il riscatto del bene medesimo, in un momento successivo, da parte dell’utilizzatore) ed una prestazione di servizi (i.e. la locazione del bene durante il periodo contrattuale).
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