A cura di Annalisa Di Ruzza, Guido Ajello, Edoardo Ferrero e Marco Solazzo
Premessa
- Negli ultimi anni, la realtà sportiva è stata protagonista di un notevole cambiamento, tale da rendere necessaria una profonda riforma del relativo ordinamento, dettata dalla maggiore convinzione che lo sport sia un “valore” nel mondo del lavoro, nonché dalla volontà di semplificare il funzionamento dell’intero sistema, quale motore di crescita e sviluppo economico-sociale.
Il 18 e 19 marzo 2021, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale cinque decreti legislativi attuativi della legge riformante lo sport (Legge 8 agosto 2019, n. 86):
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avente ad oggetto il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, avente ad oggetto la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, avente ad oggetto misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Con riferimento all’entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, si evidenzia la proroga disposta dal Governo nel Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni); ad opera dell’articolo 30, Decreto Sostegni – rispettivamente dal comma 7 all’11 – le norme dei Decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 non sono entrate in vigore il 2 e 3 aprile 2021, come previsto in origine, bensì saranno vincolanti soltanto a far data dal 1° gennaio 2022, con esclusione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 del Decreto legislativo n. 36/2021 sul lavoro sportivo, con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2022.
2. Il quadro di riforma dell’ordinamento sportivo si arricchisce con il Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, convertito, senza modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2021, n. 43.
Al fine di garantire la partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, il Decreto-legge n. 5/2021 ha voluto rimediare al contrasto tra quanto previsto dalla Carta olimpica e l’assetto del CONI venutosi a creare per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019).
L’articolo 27 della Carta olimpica, infatti, prevede che ogni comitato olimpico nazionale debba mantenere la propria autonomia e indipendenza rispetto alle istituzioni politiche del Paese nel quale svolge la propria attività.
Con l’istituzione di Sport e Salute S.p.a., invece, la Legge di bilancio 2019 aveva attribuito alla predetta società pubblica una parte dei beni e del personale precedentemente assegnati al CONI, facendo venire meno il rispetto dei criteri fissati dalla Carta olimpica.
In questo contesto, il Decreto-legge n. 5/2021 ha posto rimedio alla criticità venutasi a creare e ha ristabilito la condizione richiesta per la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, attraverso un articolato meccanismo di (ri)trasferimento di personale e di beni dalla società Sport e Salute S.p.a. al CONI.
La riforma dello sport nei Decreti attuativi
3. Importanti novità sono contenute negli articoli del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
L’articolo 2, concentrandosi sui rapporti di lavoro sportivo, ha previsto che chiunque percepisca compensi per lo svolgimento dell’attività sportiva, al di fuori delle attività amatoriali, venga considerato un lavoratore.
Inoltre, l’articolo 31 ha abolito il vincolo sportivo nel settore dilettantistico, ritenuto ostacolo alla libertà di contrarre dell’atleta, e al contempo ha riconosciuto un premio di formazione tecnica alle società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta.
Altre novità riguardano la regolamentazione delle discipline sportive che coinvolgono l’impiego di animali e, ancora, apprezzabili disposizioni in tema di pari opportunità, volte a incentivare il professionismo femminile nello sport e l’ingresso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato.
4. Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, altresì, presenta significative modifiche nella disciplina regolante lo svolgimento della professione di agente sportivo.
Tra le novità, si segnalano le nuove disposizioni in materia di tutela dei minori: l’articolo 10 prevede che un agente sportivo possa assistere un atleta minorenne a partire dal compimento del 14esimo anno di età, potendo ricevere un compenso esclusivamente da parte della società o dell’associazione sportiva presso cui l’atleta di minore età è tesserato.
Va poi evidenziata l’introduzione di un Codice etico degli agenti sportivi ad opera dell’articolo 12. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza, e correttezza nello svolgimento della professione, il CONI, oltre all’emanazione del suddetto Codice, stabilirà le modalità attuative per garantire il corretto svolgimento delle transazioni economiche nelle quali figurano gli agenti sportivi.
5. Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ancora,ha previsto l’aggiornamento delle norme tecniche, nonché la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi sul territorio italiano, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli stessi e degli spettatori.
Nel merito, l’articolo 4 ha previsto che il soggetto che voglia realizzare un intervento su un impianto sportivo debba presentare al Comune interessato, anche di intesa con una o più delle associazioni o società sportive (anche dilettantistiche) che utilizzano l’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
È bene considerare, a questo proposito, che il documento di fattibilità può prevedere anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi residenziali.
La semplificazione procedimentale a cui ambisce il legislatore sembra raggiungibile, non soltanto con la previsione di un apposito procedimento autorizzatorio, ma altresì tramite la possibilità concessa al privato di sollecitare la convocazione della conferenza dei servizi.
Inoltre, all’articolo 8, il Decreto in questione stabilisce l’emanazione di un Regolamento Unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, mentre il successivo articolo 9, prevede l’istituzione della Commissione unica per l’impiantistica sportiva operante presso il CONI, competente a certificare l’idoneità, ai fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle federazioni sportive internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport.
6. Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 opera in relazione a due specifici ambiti: (i) la semplificazione burocratica e (ii) il contrasto alla violenza di genere nello sport.
In relazione al primo, gli articoli 4 e seguenti prevedono l’istituzione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, gestito con modalità telematiche e avvalendosi dell’ausilio di Sport e Salute S.p.a.
Il Registro conterrà le iscrizioni di associazioni e società sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale. Tali società e associazioni dovranno comunicare una serie di elementi, tra cui, ad esempio: i dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo, oltre ai dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli di minore età e l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Quanto alla tutela della violenza di genere in ambito sportivo, l’articolo 16 del Decreto in esame stabilisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con valenza quadriennale, per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
7. Infine, il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, ha previsto nuove norme in materia di sicurezza nello svolgimento degli sport invernali da discesa e da fondo, anche in vista dei prossimi XXV Giochi olimpici invernali che si terranno a Milano e Cortina d’Ampezzo nel 2026.
In particolare, sulla gestione in sicurezza delle aree sciabili, gli articoli 4 e seguenti delineano i principi fondamentali, potenziando i dispositivi di sicurezza all’interno delle aree sciabili attrezzate e prevedendo nuove misure volte a sanzionare il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal Decreto in questione.
8. Insomma, i cinque decreti legislativi attuativi della Legge 8 agosto 2019, n. 86, hanno completato e definitivamente implementato una riforma senza precedenti, fornendo una nuova lettura a 360° del mondo dello sport, della sua organizzazione e dei correlati impatti sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché sulle procedure da seguire per il necessario ammodernamento delle infrastrutture sportive.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director