Decreto Sostegni bis: le principali misure in materia di lavoro

A cura di Sara Tanieli e Carlo Marinelli

In data 25.05.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto Sostegni bis” (“Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”), che è entrato in vigore il giorno successivo 26 maggio 2021.

Di seguito le principali novità:

Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria

In caso di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria per il periodo dal 01 luglio e sino al 31 dicembre del 2021 non è dovuto il versamento del contributo addizionale (9% della retribuzione globale relativa alle ore non prestate) a fronte della estensione del divieto di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale richiesto.

Riduzione dell’orario di lavoro

I datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica e che nel primo semestre del 2021 hanno registrato un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di CIGS per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data 26 maggio 2021 ed il 31.12.2021. In tal senso, sarà però necessario stipulare preventivamente un contratto collettivo aziendale sulla falsariga del contratto di solidarietà difensivo che può prevedere una percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro sino ad un massimo dell’80% (90% a livello individuale). I lavoratori interessati dalla riduzione di orario riceveranno un trattamento di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate senza l’applicazione del massimale e con la relativa contribuzione figurativa. Per il trattamento di CIGS in questione non è previsto alcun contributo addizionale a carico delle aziende così come la relativa durata non entra nel computo del cd. “quinquennio mobile”.

Proroga della cassa integrazione per cessazione: dal 26 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, le imprese che rivestono particolare rilevanza strategica potranno richiedere una proroga di sei mesi della Cassa Integrazione Guadagni per cessazione di attività.  In tal senso, sarà necessario: (i) stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro l’accordo di proroga; (ii) che il processo di cessazione aziendale sia già stato avviato e le azioni necessarie al suo completamento e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Contratto di rioccupazione

Per il periodo dal 1.7.2021 al 31.10.2021 è stata istituita una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato simile per alcuni aspetti al contratto di apprendistato: il contratto di rioccupazione. Tale contratto è finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone attualmente disoccupate attraverso un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso. Diversamente, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  E’ previsto per un periodo massimo di sei mesi l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali con un massimale di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non potrà essere richiesto dai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiamo proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Analogamente, lo sgravio contributivo sarà revocato qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento del dipendente durante o al termine del periodo di inserimento oppure proceda al licenziamento individuale o collettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con il contratto di ricollocazione, mentre in caso di dimissioni il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Contratto di espansione

E’ stata ampliata la platea delle aziende che, in presenza di processi di riorganizzazione/ristrutturazione particolarmente complessi, potranno fare ricorso al contratto di espansione includendo tutte le imprese con organico non inferiore a 100 dipendenti. Il contratto di espansione è uno strumento finalizzato ad accompagnare alla pensione i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni da un trattamento pensionistico e/o ad attuare una temporanea riduzione dell’orario di lavoro a fronte di nuove assunzioni nonché alla attuazione di specifici percorsi formativi e di addestramento.  

NASpI

Novità anche per i percettori della NASpI. E’ infatti previsto che fino al 31.12.2021 per le prestazioni in pagamento dal 1.6.2021 non opererà il meccanismo cd. di “decalage”, ossia la progressiva riduzione del trattamento a partire dal quarto mese di fruizione, e le prestazioni NASpI saranno confermate nell’importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021, mentre per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1.6.2021 fino al 30.9.2021 il suddetto meccanismo non opererà fino al 31.12.2021.

Dal 1° gennaio 2022, invece, il meccanismo di “decalage” ricomincerà a trovare piena applicazione e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1.10.2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi…

Settori del turismo e del commercio

Ai datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi da gennaio a marzo 2021. Detto esonero, che sarà riparametrato ed applicato su base mensile, potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai datori di lavoro che decidano di beneficiare dell’esonero continuerà a trovare applicazione il divieto di licenziamento sino al 31.12.2021. 

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