A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Direttiva MIFID II
Strumenti derivati su merci
Bozze di RTS & ITS ESMA ai sensi della Direttiva MiFID II come modificata per effetto dell’emergenza Covid-19
ESMA ha pubblicato, in data 26 maggio 2021, un documento di consultazione riguardante gli strumenti derivati su merci dal titolo “Consultation Paper. Technical standards for commodity derivatives”.
Si tratta di un documento contenente due bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e una bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborate da ESMA ai sensi delle nuove deleghe introdotte nella Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) dalla Direttiva (UE) 2021/338 adottata per stimolare la ripresa dei mercati di capitali in risposta alla pandemia da Covid-19.
La Direttiva (UE) 2021/338 – pubblicata a febbraio 2021 – ha, infatti, apportato varie modifiche alla MiFID II, tra cui, alcuni adeguamenti al regime dei limiti di posizione per i derivati su merci, al fine di sostenere l’emergere e la crescita dei mercati dei derivati su merci denominati in euro.
Si tratta, in particolare, della riformulazione degli articoli 57 “Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci” e 58 “Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie” della MiFID II, ai sensi dei quali ESMA è tenuta ad elaborare:
– norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione da parte delle autorità competenti dei limiti di posizioni degli strumenti derivanti su merci nonché alle procedure per la richiesta di esenzione da tali limiti (che propongono, inoltre, l’abrogazione delle vigenti norme in materia, attualmente contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/591) – RTS ex 57(1)(3)(12);
– norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli da parte delle imprese di investimento o dei gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci – RTS ex 57(8);
– norme tecniche di attuazione riguardanti il formato standard delle relazioni sulle posizioni detenute in strumenti derivati su merci fornite da parte delle imprese di investimento e degli operatori del mercato – ITS ex 58(5).
ESMA propone che le nuove norme si applichino dalla stessa data di applicabilità della Direttiva (UE) 2021/338, ovvero dal 28 febbraio 2022.
È possibile partecipare alla consultazione entro il 23 luglio 2021.
Consultation Paper. Technical standards for commodity derivatives
Normativa europea – Cartolarizzazioni STS
Notifica STS delle cartolarizzazioni sintetiche
Bozze di RTS & ITS ESMA ai sensi del Regolamento sulle Cartolarizzazioni STS come modificato per effetto dell’emergenza Covid-19
ESMA ha pubblicato, in data 27 maggio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft technical standards on content and format of the STS notification for on-balance sheet securitisations under the amended Securitisation Regulation”.
Si tratta di un documento contenente una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e una bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborate da ESMA ai sensi dell’art. 27 “Requisiti di notifica STS”del Regolamento (EU) 2017/2402 (cd. “Regolamento sulle cartolarizzazioni STS”) come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557, adottato per stimolare la ripresa dei mercati di capitali in risposta alla pandemia da Covid-19.
Il Regolamento (UE) 2021/557 – in vigore da aprile 2021 – ha, infatti, apportato varie modifiche al quadro normativo sulle cartolarizzazioni e ha introdotto un nuovo quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) in bilancio (cd. cartolarizzazione sintetiche).
Con le presenti norme tecniche, ESMA è chiamata a specificare il contenuto e il formato dei modelli standardizzati per la notifica STS delle cartolarizzazioni sintetiche, basandosi sulle norme esistenti per la notifica STS delle cartolarizzazioni tradizionali.
A tal fine, l’Autorità propone modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2020/1226 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227, entrambi riguardanti la notifica STS delle cartolarizzazioni tradizionali, tenuto conto delle specificità che presentano le cartolarizzazioni sintetiche.
È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 20 agosto 2021.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Fondi propri e passività ammissibili
Bozza finale di RTS EBA relativa a fondi propri e passività ammissibili ai sensi del Regolamento CRR II
EBA ha pubblicato, in data 26 maggio 2021, un documento dal titolo “Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on own funds and eligible liabilities amending Delegated Regulation (EU) n. 241/2014 supplementing Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions”.
Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che propone modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, a seguito delle novità introdotte nel CRR dal CRR II (Regolamento (UE) 2019/876).
Il CRR II ha, infatti, modificato il quadro sui fondi propri degli enti introducendo – nell’ambito dei requisiti di capitale per gli enti identificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII – il nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, al fine di rafforzare la capacità totale di assorbimento delle perdite degli enti, sia in condizioni di normale continuità dell’attività (cd. going-concern) che in caso di risoluzione.
Pertanto, EBA propone di modificare il suddetto Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 con l’obiettivo di (i) allineare le disposizioni esistenti in materia di fondi propri ai cambiamenti introdotti con il CRR II e (ii) specificare i nuovi criteri e i requisiti per la definizione del nuovo strumento di passività ammissibili, in linea con il regime previsto per i fondi propri.
Il documento è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Informativa al pubblico di terzo pilastro
Bozza di ITS EBA relativa alle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione ai sensi del Regolamento CRR II
EBA ha pubblicato, in data 28 maggio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending the Implementing Regulation (EU) n. 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) n. 575/2013”.
Si tratta di un documento contenente la bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 434-bis “Modelli per l’informativa” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (cd. CRR II), riguardante gli obblighi di informativa verso il mercato da parte degli enti (cd. Pillar III).
La bozza di ITS prevede una modifica mirata al “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte otto, Titoli II e III, del CRR”.
In particolare, EBA propone di inserire nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 il nuovo articolo 16-bis “Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione” sui formati e sulle tabelle da utilizzare ai fini della disclosure delle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione di cui all’art. 448 del CRR.
Tale articolo – come modificato dal CRR II – impone, infatti, agli enti di divulgare, a partire dal 28 giugno 2021, alcune informazioni quali-quantitative sui rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse che incidono sia sul valore economico del capitale proprio, sia sui proventi da interessi netti delle attività esterne al portafoglio di negoziazione.
È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 30 agosto 2021.
Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio
Comunicazioni di marketing
Progetto finale di Orientamenti ESMA relativo alle comunicazioni di marketing dei fondi comuni di investimento nell’ambito della distribuzione transfrontaliera
ESMA ha pubblicato, in data 27 maggio 2021, la versione finale di un set di Orientamenti dal titolo “Final Report. Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds”.
Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi dell’articolo 4 “Requisiti per le comunicazioni di marketing” del “Regolamento (UE) 2019/1156 del 20 giugno 2019, volto a facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo”.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di specificare l’applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketingche i gestori di fondi di investimento alternativi (cd. FIA), di fondi europei per il venture capital (cd. EuVECA), di fondi europei per l’imprenditoria sociale (cd. EuSEF), di fondi europei a lungo termine (cd. ELTIF), di fondi comuni monetari (cd. MMF) nonché le società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. OICVM) dovranno destinare agli investitori.
Più nello specifico, tali requisiti sono volti (i) a garantire che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM nonché (ii) ad assicurareche tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.
Gli Orientamenti tengono, inoltre, conto degli aspetti relativi al carattere online di tali comunicazioni di marketing.
Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti.
Normativa nazionale – Risoluzione delle controversie
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Delibera Consob di modifica al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie
A seguito della consultazione tenutasi tra dicembre 2019 e febbraio 2020, Consob ha pubblicato la Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 riguardante le modifiche da apportare al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), adottato con la Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Le modifiche rientrano nell’ambito della revisione periodica di Consob e tengono conto delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell’ACF nonché dei dati relativi ai procedimenti trattatati e conclusi; esse sono, principalmente, volte a semplificare il procedimento e a migliorare il funzionamento dell’ACF.
Tra le principali modifiche, si segnalano quelle riguardanti:
– l’ambito di operatività e le competenze dell’Arbitro, al fine di includere anche le controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (cd. Key Information Document – KID) di cui al Regolamento PRIIPs e alle relative disposizioni attuative (modifiche al Capo I “Disposizioni generali”);
– la composizione del collegio e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei suoi componenti (modifiche al Capo II “Struttura dell’arbitro”);
– la disciplina dell’avvio e dello svolgimento del procedimento nonché l’esecuzione della decisione dell’Arbitro (modifiche al Capo III “Procedura”).
La Delibera entra in vigore il 1° ottobre 2021 e si applica ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire da tale data; ai procedimenti, invece, avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera n. 19602/2016, nel testo vigente antecedentemente all’entrata in vigore della nuova Delibera.
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