Novità e conferme sul fronte lavoristico
A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni, Valentina Panettella e Leila Rguibi
Il D.L. del 22 marzo 2021 n. 41, recante ““Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, e conosciuto come Decreto Sostegni 1, in data 21 maggio 2021, è stato convertito nella legge L. n. 69/2021.
Tra le novità in materia di sostegno al lavoro, pare opportuno segnalare che, con riferimento al rinnovo della proroga degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGD e Assegno Ordinario), previsti dall’art. 8 del D.L. n. 41/21, introdotti per la prima volta con il Decreto Cura Italia e da allora ripetutamente rinnovati, in sede di conversione è stato aggiunto all’art. 8 il nuovo comma 2 bis, che consente che i trattamenti di Cassa integrazione COVID di cui al Decreto Sostegni siano concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente usufruito dei trattamenti previsti dalla legge di Bilancio (L. 178/2020).
Pertanto, come lo stesso INPS aveva anticipato, prima con Comunicato Stampa del 16 aprile 2021 e poi con la Circolare n. 72/2021, si pone rimedio – seppur tardivamente – al vuoto di copertura che si era creato in riferimento agli ultimi giorni di marzo per tutti quei datori di lavoro che avevano goduto in via continuativa dei periodi di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge di Bilancio 2021, esaurendo così le settimane a disposizione prima del 1° aprile, data a partire dalla quale potevano essere collocati i “nuovi” periodi di integrazione salariale disposti dal Decreto Sostegni.
Sul punto, si attendono chiarimenti da parte dell’Istituto relativamente ai termini entro i quali potranno essere presentate le domande integrative per i giorni rimasti inizialmente “scoperti”, presumendo che le modalità di “rettifica” siano quelle già esposte nell’ambito della Circolare n. 72/2021.
Il nuovo comma 3 bis, invece, differisce i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali Covid, nonchè i termini di trasmissione dei dati necessari al pagamento o al saldo delle prestazioni (c.d. Modelli SR41) al 30 giugno 2021. La moratoria dei termini relativa agli adempimenti sopra menzionati interessa, nello specifico, quelli scaduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 marzo 2021. Anche su tale fronte, si attende la Circolare esplicativa dell’Istituto.
Il blocco dei licenziamenti resta prorogato fino a giugno per le imprese che beneficiano della cassa integrazione ordinaria e fino a ottobre per quelle in cassa integrazione in deroga.
Anche la proroga dei contratti a termine, ex art. 17, in sede di conversione rimane confermata fino al 31 dicembre 2021. Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/15.
A tutela dei lavoratori fragili (i.e. dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate), fino al 30 giugno 2021, continua ad essere prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working), anche attraverso l’adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto. Nell’ipotesi in cui, invece, lo svolgimento dell’attività in smart working non sia possibile, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato alla degenza ospedaliera. In sede di conversione, viene specificato che, a partire dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai fini del periodo di comporto (ex art. 15 comma 1 lett. a).
Infine, in sede di conversione del Decreto Sostegni è stato inserito il nuovo art. 6-quinquies il quale dispone, anche per il periodo d’imposta 2021, l’innalzamento della soglia di esenzione riferita ai c.d. fringe benefit da 258,23 € a 516,46 €. I datori di lavoro ed i lavoratori interessati dal riconoscimento di beni e servizi esenti entro il limite fissato dall’art. 51 comma 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi avevano potuto beneficiare del raddoppio della soglia di esenzione già nel corso del periodo di imposta 2020.
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