A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
Disposizioni ai sensi del Regolamento PEPP
Norme tecniche e Orientamenti
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 giugno 2021 sono stati pubblicati due Regolamenti delegati e un Regolamento di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (cd. Regolamento PEPP – Pan-European Personal Pension Product), nel dettaglio:
- Regolamento delegato (UE) 2021/895, del 24 febbraio 2021, che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti;
- Regolamento delegato (UE) 2021/896, del 24 febbraio 2021, che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897, del 4 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’EIOPA.
I due Regolamenti delegati sono stati adottati ai sensi degli artt. 40 “Disposizioni generali” (nell’ambito della Sezione riguardante le “Segnalazioni alle autorità nazionali”) e 65 “Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA” del Regolamento PEPP.
In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2021/895 integra il Regolamento PEPP con specifico riferimento ai poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA, specificando i criteri e i fattori che EIOPA deve considerare per effettuare una serie di valutazioni tra cui il grado di complessità del PEPP, il grado di innovazione del PEPP e l’effetto di leva di un PEPP.
Il Regolamento delegato (UE) 2021/896 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897, invece, riguardano le segnalazioni di vigilanza che i fornitori di PEPP sono tenuti ad effettuare alla propria autorità competente; in particolare, il Reg. delegato dettaglia le informazioni che i fornitori di PEPP devono segnalare ai fini di vigilanza, mentre il Reg. di esecuzione specifica i formati della segnalazione.
Con riferimento alle segnalazioni di vigilanza sui PEPP si segnala, inoltre, che EIOPA ha pubblicato, in data 4 giugno 2021, gli “Orientamenti sulle segnalazioni a fini di vigilanza sui PEPP”, volti a fornire un approccio standardizzato per le segnalazioni e indicazioni tecniche relative alla natura, alla portata e al formato delle informazioni che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare alle autorità competenti.
I Regolamenti delegati e di esecuzione sono in vigore dal 24 giugno 2021; si ricorda che le norme di cui al Regolamento PEPP diventano applicabili dal 22 marzo 2022, data in cui divengono applicabili gli Orientamenti EIOPA.
Orientamenti sulle segnalazioni a fini di vigilanza sui PEPP
Normativa europea – MIFID II & MIFIR
Fornitori di dati di mercato
Progetto finale di Orientamenti ESMA relativi ai fornitori di dati di mercato
ESMA ha pubblicato in data 1° giugno 2021 la versione finale di un set di Orientamenti dal titolo “Final Report. Guidelines on the MiFID II/MiFIR obligations on market data”.
Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da ESMA e riguardante gli obblighi di fornitura di dati di mercato concernenti l’attività di trading previstiin capo alle sedi di negoziazione, agli internalizzatori sistematici, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (cd. APA – approved publication arrangement) e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (cd. CTP – consolidated tape provider), ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), dal Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) 600/2014) e dai Regolamenti delegati (UE) 2017/565 e 567.
Con tali Orientamenti, ESMA intende garantire un’applicazione coerente e uniforme da parte dei suddetti soggetti (nel complesso i cd. “market data providers” ossia i fornitori di dati di mercato) degli obblighi di fornitura dei dati di mercato, in modo che questi ultimi siano facilmente e in ugual modo accessibili a tutti i partecipanti al mercato.
Più nello specifico, gli Orientamenti forniscono indicazioni riguardanti l’obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, sulla base del costo, in modo non discriminatorio e secondo gli ulteriori requisiti previsti dagli atti delegati in materia, nonché gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti, la cui data di applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2022.
Final Report. Guidelines on the MiFID II/MiFIR obligations on market data
Normativa nazionale – Forme pensionistiche complementari
Schemi di Statuto e di Regolamento dei fondi pensione
Deliberazione Covip relativa agli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati in attuazione della Direttiva IORP II
A seguito della consultazione tenutasi tra maggio e giugno 2019, Covip ha pubblicato in data 1° giugno 2021 la Deliberazione del 19 maggio 2021 concernente l’aggiornamento degli schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e degli schemi di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei piani individuali pensionistici (cd. “PIP”).
Con tale aggiornamento – con il quale vengono abrogate le precedenti norme in materia di cui alla Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006 – l’Autorità ha recepito le modifiche e le integrazioni recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 relativo alla “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 che ha attuato in Italia la Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (cd. “Direttiva IORP 2”).
Le principali modifiche e integrazioni recate agli Schemi sono volte ad adeguare le previsioni nazionali alle nuove disposizioni europee in materia di governance.
Con riferimento allo schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, le revisioni riguardano le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo.
In particolare, sono state aggiornate le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del D. lgs. 252/2005, nonché è stata prevista la possibilità di affidare al Collegio dei sindaci la funzione di revisione interna.
Con riferimento allo schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, è stata introdotta con il nuovo art. 16 “Sistema di governo” una disposizione secondo la quale il soggetto che istituisce e gestisce il fondo aperto (banca, impresa di assicurazione, SIM, SGR) deve assolvere agli obblighi previsti dal D. lgs. 252/2005 in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.
La disciplina dell’Organismo di sorveglianza di cui al precedente art. 19, è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza, specificando che le disposizioni che regolano quest’ultimo devono essere riportate in un apposito documento e non più in un allegato del Regolamento (cancellando di conseguenza l’Allegato n. 2 sull’Organismo di sorveglianza). È stata inoltre modificata la disciplina del depositario di cui all’art. 17 “Depositario” dello schema di Regolamento.
Lo schema di Regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di operazioni di fusione.
Ulteriori interventi si sono resi necessari al fine di tenere conto delle disposizioni nazionali introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni e per recepire all’interno dei predetti schemi specifiche previsioni introdotte dalla Covip con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare (ad esempio, in materia di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata RITA, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione).
Infine, alcune modifiche sono state introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (riguardanti ad esempio, le previsioni relative alle modalità di adesione).
Le forme pensionistiche interessate dall’adozione dei nuovi schemi dovranno operare l’adeguamento dei propri ordinamenti entro il 31 marzo 2022. Le modifiche conseguenti al tale adeguamento formano oggetto di mera comunicazione alla Covip, in conformità al “Regolamento sulle procedure”, contestualmente adottato dall’Autorità.
Si precisa, infine, che anche i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica sono tenuti – sempre entro il 31 marzo 2022 – ad adeguarsi allo schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di favorirne ulteriormente il processo di avvicinamento alle forme di nuova istituzione.
Deliberazione Covip del 19 maggio 2021. Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
Normativa nazionale – Forme pensionistiche complementari
Autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari
Deliberazione Covip relativa al Regolamento sulle procedure
A seguito della consultazione tenutasi tra luglio e settembre 2019, Covip ha pubblicato in data 1° giugno 2021 la Deliberazione del 19 maggio 2021 con la quale è stato approvato il testo del nuovo “Regolamento sulle procedure”.
La scelta di adottare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello precedente – di cui alla Deliberazione Covip del 15 luglio 2010, che viene ora abrogato – scaturisce dall’ampiezza delle modifiche che complessivamente si è reso necessario apportare all’articolato del Regolamento, al fine di tenere conto delle numerose novità introdotte nel Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 relativo alla “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” dal Decreto lgs. n. 147/2018 che ha attuato in Italia la Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (cd. “Direttiva IORP 2”).
Nel complesso, il nuovo “Regolamento sulle procedure” tiene conto delle novità introdotte nel Decreto lgs. 252/2005 in materia di governance e, in particolare, dell’avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e della introdotta previsione sul Direttore Generale, nonché dell’inserimento delle funzioni fondamentali (funzione di gestione dei rischi, di revisione interna e attuariale).
Per i fondi pensione aperti si è presa in considerazione l’avvenuta soppressione dell’Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di rappresentanza. Pertanto, il nuovo testo di “Regolamento sulle procedure” non contiene più i riferimenti a questo Organismo, considerato che le regole di funzionamento dello stesso formeranno oggetto, come indicato nello “Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti” (contestualmente aggiornato dall’Autorità), di un documento a sé stante rispetto al Regolamento, non soggetto ad approvazione da parte di Covip.
Inoltre, il nuovo Regolamento contiene disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione avente per oggetto l’esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice: ciò è possibile solo previa autorizzazione da parte di Covip, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.
Oltre alle modifiche nell’ambito di governance, si è, inoltre, definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l’autorizzazione da parte di Covip dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano.
I fondi pensione italiani interessati sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica nonché i fondi pensione aperti. In tale ambito, la normativa europea, e di conseguenza, quella nazionale, prevede la possibilità per i fondi riceventi italiani di ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell’Unione.
Ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, sono state poi introdotte con riferimento alle fusioni proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti.
Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla Covip delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.
Deliberazione Covip del 19 maggio 2021. Regolamento sulle procedure
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