Decreto Semplificazioni bis – Parte I

Il DL Semplificazioni: opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici

A cura di Guido Ajello, Claudio Costantino e Gabriella Galioto

Con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (“Semplificazioni bis”) – recante le misure volte a definire la “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – il Consiglio dei Ministri ha adottato il primo provvedimento finalizzato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR” o “Piano”) trasmesso a Bruxelles lo scorso 30 aprile 2021.

L’ambizioso e imponente progetto di riforme volte ad incrementare stabilmente “l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese” richiede, come già anticipato nella newsletter del 3 maggio 2021, la semplificazione delle procedure amministrative e della disciplina dei contratti pubblici, a cui il Governo ha dedicato l’intero Titolo IV del Semplificazioni bis, con l’obiettivo generale di snellire le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, espletate ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”).

In tale contesto, l’articolo 47, Semplificazioni bis, apre il Titolo IV relativo ai contratti pubblici, disciplinando le “Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, nel rispetto delle priorità trasversali tracciate dal PNRR in materia di empowerment femminile, contrasto alle discriminazioni di genere e accrescimento delle competenze, capacità e prospettive occupazionali dei giovani.

In particolare, per tutte le procedure relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai Regolamenti UE 2021/240 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (“PNC”, cfr. articolo 1, Decreto-Legge, 6 maggio 2021, n. 59), l’articolo 47 pone una serie di precisi obblighi in capo agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti.

Nello specifico,

  • gli operatori economici:
  • con un organico superiore a 100 dipendenti dovranno produrre, in sede di presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale dipendente ai sensi dell’articolo 46, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, a pena di esclusione, la quale potrà essere comminata unicamente nel caso in cui il rapporto non sia stato redatto o consegnato al momento della presentazione dell’offerta, rimanendo esclusa l’ipotesi di redazione tardiva (comma 2);
  • con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ma inferiore a 100, una volta divenuti aggiudicatari ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, avranno l’obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla base del personale maschile e femminilein ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta” (comma 3);
  • le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, quali requisiti necessari e, altresì, come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, “criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, fino all’età di trentasei anni, e donne”, tenendo conto dei principi cardine posti alla base della contrattualistica pubblica ovvero libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché l’oggetto del contratto, la tipologia e natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti (comma 4).

Inoltre, l’articolo 47, comma 4, Semplificazioni bis, stabilisce che le stazioni appaltanti dovranno prevedere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, l’obbligo da parte dell’operatore economico di riservare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in favore di giovani e di donne. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo, escludendo o riducendo la menzionata quota, purché forniscano una adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi dettagliatamente indicati dalla stazione appaltante rendano tale previsione “impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Sotto altro aspetto, l’articolo 47, comma 5, Semplificazioni bis, prevede che le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis ulteriori requisiti premiali, che determinano l’attribuzione di un punteggio maggiore in sede di valutazione dell’offerta, qualora l’operatore economico:

  1. non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
  3. si impegni ad assumere giovani (con età inferiore a trentasei anni) e donne, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
  4. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
  5. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativa inter alia alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere.

Parallelamente, sempre il medesimo articolo 47, Semplificazioni bis, prevede una serie di sanzioni in caso di violazione degli obblighi sopra menzionati da parte dell’operatore economico e, specificamente:

  • l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo o alle prestazioni contrattuali;
  • nel caso di violazione dell’obbligo di consegna della relazione di genere (comma 3), l’inibitoria per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell’articolo 47.

Infine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Semplificazioni bis, le modalità ed i criteri applicativi delle misure sinora contenute nell’articolo 47, Semplificazioni bis, potranno essere oggetto di apposite linee guida, che adotterà il Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero i Ministri o autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al netto delle modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione, con l’articolo 47, Semplificazioni bis, il Consiglio dei Ministri ha mostrato interesse nel superamento dei gap che nel tempo hanno animato il dibattito pubblico in tema di “quote rosa”, “parità di genere” e “disoccupazione giovanile” e nel restituire alla next generation ed alle donne un ruolo nella ripresa del Paese.

È un approdo che dovrà trovare, comunque, un’attenta applicazione da parte delle stazioni appaltanti, memori di esperienze pregresse riguardanti l’applicazione della codificata “clausola sociale” (cfr. articolo 50, Codice dei Contratti Pubblici), alla ricerca di un punto di equilibrio tra le finalità dell’articolo 47, Semplificazioni bis, ed il principio costituzionalmente garantito, secondo cui “l’iniziativa economica privata è libera” (articolo 41, Costituzione), con la conseguenza che non può imporsi un indiscriminato e generalizzato dovere di assunzione e/o assorbimento di personale, dovendo tale obbligo essere sempre armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dall’affidatario (così, tra autorevoli diversi interventi, Corte Giustizia Europea, sentenza 15/7/2015 in C-271/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 6761 del 2 novembre 2020; Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee Guida n. 13/2018, approvate con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere S2419, prot. n. 72361 del 11 dicembre 2015).

Let’s Talk

Guido Ajello

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Claudio Costantino

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager