La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-931/19
A cura di Davide Accorsi e Giorgio Beretta
La stabile organizzazione ai fini IVA richiede necessariamente una struttura dotata di mezzi sia umani che tecnici. Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge la Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito anche “UE”), con la sentenza nella causa C-931/19 (Titanium) dello scorso 3 giugno 2021.
Rifacendosi alla propria consolidata giurisprudenza in materia (è richiamata, in particolare, la sentenza della Corte UE nella causa C-190/95, Aro Lease), nonché alla più recente definizione di “stabile organizzazione” contenuta nell’articolo 11 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, la Corte di Giustizia dell’UE ribadisce che “la nozione di ‘stabile organizzazione’ … presuppone … un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate”. Ne consegue – argomentano i giudici UE – che “una struttura priva di personale proprio non può rientrare in detta nozione di ‘stabile organizzazione’” (paragrafo 42 della sentenza in commento).
Dette statuizioni della Corte UE giungono all’esito di un procedimento riguardante una società (la Titanium), con sede e direzione a Jersey, che concedeva in locazione a due imprese residenti in Austria un immobile di sua proprietà sito a Vienna, operazione imponibile ai fini IVA. Non possedendo personale proprio in Austria, la Titanium incaricava una società austriaca della gestione materiale dell’immobile concesso in locazione. Tuttavia, la Titanium conservava in capo a sé il potere decisionale circa le condizioni economiche e giuridiche riferibili alla gestione dell’immobile medesimo.
Il dubbio interpretativo oggetto del rinvio pregiudiziale riguardava la questione se l’immobile concesso in locazione costituisse una stabile organizzazione ai fini IVA in Austria della società non residente. In particolare, il tribunale austriaco chiedeva se, per aversi stabile organizzazione ai fini IVA, sia sempre necessaria la presenza congiunta di mezzi umani e tecnici, o se, nel caso della locazione imponibile di un bene immobile, che rappresenta una mera prestazione passiva consistente in un “permettere”, tale immobile possa essere considerato una stabile organizzazione anche in assenza di personale proprio del prestatore del servizio.
Tale questione era emersa in quanto la prassi dell’amministrazione tributaria austriaca dispone che, in caso di locazione di un bene immobile in Austria, il prestatore debba considerarsi come soggetto ivi stabilito. Inoltre, il giudice del rinvio richiamava alcune pronunce di tribunali tributari tedeschi, i quali avevano ritenuto che, non impiegando alcuna risorsa umana, una struttura permanente quale un parco eolico possa essere considerato di per sé una stabile organizzazione ai fini IVA. Alla luce di tali elementi, nonostante la definizione di stabile organizzazione richieda espressamente la presenza, in via cumulativa, di mezzi umani e tecnici, poteva quindi risultare controverso se una dotazione di personale fosse sempre necessaria, anche nel caso di prestazioni passive quali la concessione in locazione di un immobile.
La risposta sul punto della Corte di Giustizia dell’UE è perentoria: “un immobile che non disponga di risorse umane che lo rendano idoneo ad operare in modo autonomo manifestamente non soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per essere qualificato come stabile organizzazione”. I giudici UE evidenziano che la società con sede a Jersey “non dispone di personale proprio in Austria e che le persone incaricate di alcuni compiti di gestione sono state incaricate contrattualmente da tale società, la quale si è riservata tutte le decisioni importanti relative alla locazione dell’immobile in questione” (paragrafi 44 e 45 della sentenza in commento).
Pur nella loro categoricità, le affermazioni della Corte UE sembrano tuttavia lasciare irrisolti alcuni dubbi interpretativi circa il concetto di stabile organizzazione. In particolare, ci si potrebbe chiedere se il riferimento, da parte dell’organo di giustizia UE, al possesso di “personale proprio” possa far ritenere configurabile una stabile organizzazione nel caso in cui le risorse umane siano fornite da un soggetto altro dal prestatore del servizio, in particolare qualora il prestatore non residente disponga in via di fatto di tale personale.
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