A cura di Energy Team
Il 1° giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge, 31 maggio 2021, n. 77 (anche noto come “Decreto Semplificazioni”, il “Decreto”) recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, il cui fine, come si legge all’art. 1, rubricato “Principi, finalità e definizioni”, è definire il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (“PNIEC”).
Al fine di individuare le opere di cui al PNIEC, è stato inserito nella Parte Seconda del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n. 152 (il “Testo Unico Ambiente”), il nuovo Allegato I-bis recante l’elenco delle opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC; tra queste rientrano, ai fini di nostro rilievo:
- nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente relativamente a:
- generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici, solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
- generazione di energia geotermica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
- produzione di carburanti sostenibili.
- infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno;
- interventi di efficienza energetica (riqualificazione energetica, impianti CAR, impianti di recupero di calore di scarto);
- interventi di sviluppo sulla RTN e riqualificazione delle reti di distribuzione.
Tali opere, assieme a tutte le infrastrutture necessarie per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica, ai sensi del nuovo articolo 7-bis, Testo Unico Ambiente, sono definite di pubblica utilità, necessità ed urgenza.
Nell’ottica di accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi sopra citati, il Decreto ha altresì introdotto importanti novità con particolare riguardo alle previsioni normative e regolatorie relative alle seguenti aree tematiche:
- procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), Verifica di Assoggettabilità (“Screening”) e disposizioni in materia paesaggistica;
- repowering degli impianti esistenti e modifiche sostanziali;
- aree agricole e incentivi;
- aree contermini;
- modifiche al procedimento amministrativo;
- titoli autorizzativi – Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”), Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“PAUR”) e Procedimento Unico Ambientale (“PUA”).
1. Procedura di VIA, Screening e disposizioni in materia paesaggistica
1.1. Procedura di VIA
1.1.1. Istituzione di una Commissione Tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
Attraverso la modifica dell’art. 8 del Testo Unico Ambiente è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica (“MiTE”) per lo svolgimento delle procedure VIA di competenza statale che riguardano i progetti ricompresi nel PNRR e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC, individuati nell’Allegato I-bis del Testo Unico Ambiente.
Con Decreto Legge 23 giugno 2021, n. 92 (il “DL 92/2021”), è stato previsto che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC esaminerà le istanze di VIA presentate a decorrere dal 31 luglio 2021.
Per i progetti di competenza statale di attuazione del PNRR e PNIEC:
- la nuova Commissione Tecnica VIA si esprime entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione inerente al progetto, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA;
- nei successivi 30 giorni, il direttore generale del MiTE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del MIBACT entro il termine di 20 giorni. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria;
- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione Tecnica VIA, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, il parere dell’ISPRA entro il termine di 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del MiTE nonché del direttore generale competente del MIBACT, il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni.
Si noti che il concerto del competente direttore generale del MIBACT comprende l’autorizzazione paesaggistica ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.
1.1.2. Modifiche dei termini e consultazione del pubblico
In riferimento alle modifiche effettuate agli artt. 23 e 24 del Testo Unico Ambiente, si segnala che:
- è stato prolungato a 15 giorni (prima 10) il termine (perentorio) entro cui l’autorità competente può verificare la completezza della documentazione nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto;
- per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC, è stato previsto il termine di 30 giorni (in luogo dei 60 previsti per tutti gli altri progetti) entro cui chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici ed entro i 15 giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i 20 giorni successivi, ovvero entro i 10 giorni successivi per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori 20 giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione;
- l’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, procede immediatamente alla pubblicazione sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvii una nuova consultazione del pubblico che, comunque prevede tempistiche dimezzate per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC.
1.1.3. Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA
Il Decreto ha modificato l’art. 7-bis del Testo Unico Ambiente, prevedendo che nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a Screening rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente invii in formato elettronico al MiTE e alla Regione interessata una comunicazione contenente l’oggetto/titolo del progetto o intervento proposto, la tipologia progettuale individuata come principale, altre tipologie progettuali coinvolte e l’autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o Screening. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione ha facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero e contestualmente al proponente ed entro e non oltre i successivi 30 giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento.
Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o, in assenza di questa, dal proponente. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
Si segnala infine che le procedure di Screening e VIA per impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW saranno d’ora in poi di competenza statale. Inoltre, con DL 92/2021 è stato previsto che tale procedimento “si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021”.
1.2. Modifiche al procedimento di Screening e consultazione preventiva
Modificando gli artt. 19 e 20 del Testo Unico Ambiente, il Decreto ha introdotto misure volte ad accelerare i procedimenti di Screening VIA (sia se di competenza statale che regionale):
- viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine, a decorrere dalla comunicazione dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet da parte dell’autorità competente, che viene concesso a chiunque abbia interesse a presentare le proprie osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata del progetto sottoposto a Screening;
- viene previsto che l’autorità competente possa richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente si pronuncia sull’eventuale richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di 30 giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica;
- qualora il proponente eserciti la facoltà di richiedere, prima della presentazione del progetto, una fase di confronto con l’Autorità competente (cd. Consultazione preventiva) quest’ultima deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla proposta; la consultazione preventiva si applica anche ai progetti di competenza statale PNRR-PNIEC e non più solo a quello regionali.
1.3. Disposizioni in materia paesaggistica
Al fine precipuo di permettere un’effettiva accelerazione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR, il Decreto istituisce una Soprintendenza speciale presso il MIBACT, avente la funzione di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati da interventi previsti nel PNRR sottoposti a VIA statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

2. Repowering degli impianti esistenti e modifiche sostanziali
Il Decreto ha modificato l’art. 5 del Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28 (il “D.Lgs. 28/2011”), con particolare riferimento alla disciplina per gli interventi di repowering, identificando gli interventi da poter definire come “non sostanziali” e per i quali è sufficiente, ai fini autorizzativi, presentare una Comunicazione al Comune.
Nel dettaglio, sono definibili come “non sostanziali”:
- gli interventi su impianti fotovoltaici e idroelettrici che, anche se modificano la soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento;
- gli interventi su parchi eolici che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima (cioè l’altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale) non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente.
Si segnala, tuttavia, che la non sostanzialità di un intervento, ai sensi del Decreto, non esclude le eventuali procedure di Screening e VIA (laddove applicabili alla luce delle caratteristiche del progetto). Quanto previsto dal Decreto dovrebbe coordinarsi con quanto recentemente previsto all’interno del comma 6-bis dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2011, ai sensi del quale “nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto”.
Il coordinamento con tale previsione normativa permetterebbe di poter affermare che le soglie di riferimento, almeno in relazione alla capacità dell’impianto, per l’attivazione delle procedure di Screening e VIA dovrebbero essere solo quelle relative alle modifiche apportate.

3. Aree agricole e incentivi
Il Decreto modifica l’art. 65 del Decreto Legge, 24 gennaio 2012, n. 1 (il “DL 1/2012”), prevedendo che alcune tipologie di impianti, con moduli collocati a terra in aree agricole, potranno, sempre se autorizzati con Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata «PAS» o Comunicazione al Comune, ricevere gli incentivi statali.
Ad oggi, quindi, in base alla nuova formulazione del menzionato art. 65, sono idonei a ricevere gli incentivi i seguenti impianti:
- fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale;
- fotovoltaici realizzati su discariche ripristinate e su cave per le quali sia stato ottenuto l’attestato di avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale;
- agrovoltaici con soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola (novità introdotta dal Decreto).
Il Decreto prevede alcune modifiche relative al ruolo ed alle funzioni che il MIBACT esercita nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo, 29 dicembre 2003, n. 387 (il “D.Lgs. 387/2003”).
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
- il MIBACT parteciperà ai procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a progetti sia localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. N. 42/2004, sia nelle aree contermini (ovvero adiacenti) a queste;
- il parere espresso dal MIBACT nei procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a progetti localizzati in aree contermini alle aree tutelate sarà obbligatorio ma non vincolante;
- nei procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a progetti localizzati in aree contermini ad aree tutelate in cui il MIBACT abbia espresso il proprio dissenso, non potrà essere attivato il procedimento di opposizione dall’Amministrazione dissenziente previsto dall’art. 14-quinquies della Legge 241/1990.
Il fine dei succitati interventi normativi è superare le problematiche recentemente emerse, in alcune Regioni più di altre, relativamente alle questioni sollevate dallo stesso MIBACT nel corso delle procedure autorizzative.

4. Aree contermini
Il Decreto prevede alcune modifiche relative al ruolo ed alle funzioni che il MIBACT esercita nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo, 29 dicembre 2003, n. 387 (il “D.Lgs. 387/2003”).
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
- il MIBACT parteciperà ai procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a progetti sia localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. N. 42/2004, sia nelle aree contermini (ovvero adiacenti) a queste;
- il parere espresso dal MIBACT nei procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a progetti localizzati in aree contermini alle aree tutelate sarà obbligatorio ma non vincolante;
- nei procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a progetti localizzati in aree contermini ad aree tutelate in cui il MIBACT abbia espresso il proprio dissenso, non potrà essere attivato il procedimento di opposizione dall’Amministrazione dissenziente previsto dall’art. 14-quinquies della Legge 241/1990.
Il fine dei succitati interventi normativi è superare le problematiche recentemente emerse, in alcune Regioni più di altre, relativamente alle questioni sollevate dallo stesso MIBACT nel corso delle procedure autorizzative.

5. Modifiche al procedimento amministrativo
Il Decreto introduce alcune modifiche alle norme regolanti il procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, che – seppur indirettamente – incidono anche sulle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Di seguito si riepilogano le principali modifiche apportate dal Decreto.
5.1. Potere sostitutivo (art. 2, Legge 241/1990)
L’organo di governo individuerà tra le figure apicali o unità organizzative, il soggetto cui attribuire tale potere. In caso di omessa valutazione, il potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente dell’ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello.
Trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, non solo su istanza del privato, ma anche il responsabile del procedimento può, d’ufficio, esercitare il potere sostitutivo.
5.2. Silenzio assenso – attestato (art. 20, Legge 241/1990)
In tutti i casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento, il privato può richiedere all’amministrazione competente il rilascio di un’attestazione circa l’avvenuto decorso dei termini e quindi di accoglimento dell’istanza.
Trascorsi inutilmente 10 giorni da tale richiesta, l’attestazione può essere sostituita da un’autocertificazione.
5.3. Preavviso di rigetto (art. 10-bis, Legge 241/1990)
Tale modifica, intervenuta però sull’art. 6 del Testo Unico Ambientale, fa sì che per le procedure di Screening, VIA e per le richieste di valutazione preliminare su modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti non si applicherà più l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Tale previsione tuttavia lascia perplessi: l’istituto del preavviso di rigetto rappresenta infatti una garanzia per il privato/proponente, il quale, potendo avere anticipata conoscenza delle determinazioni dell’amministrazione, può essere nella posizione di fornire integrazioni e chiarimenti prima di essere destinatario di un provvedimento di rigetto e dover quindi contribuire ad intasare il contenzioso amministrativo.
5.4. Annullamento d’ufficio (art. 21-nonies, Legge 241/1990)
Il termine per annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo viene ridotto da 18 a 12 mesi, a maggior tutela delle aspettative del privato/proponente, ma anche per un maggior grado di certezza del diritto.
6. Titoli autorizzativi: PAS, PAUR e PUA
Il Decreto ha introdotto alcune misure volte a semplificare e accelerare anche le procedure inerenti l’ottenimenti altri titoli autorizzativi. In particolare, si segnalano le seguenti principali novità:
a. PAS fino a 10 MW (art. 6, nuovo comma 9 bis, D.Lgs. 28/2011)
Sarà possibile procedere con PAS per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
- potenza fino a 10 MW;
- connessi alla rete elettrica in media tensione;
- localizzati in aree con destinazione industriale, produttiva o commerciale.
In tali casi, le soglie previste per l’attivazione della procedura di Screening regionale vengono innalzate a 10 MW (quindi al di sotto di tale soglia, per tali tipi di impianti, non sarà necessaria la sottoposizione a Screening), purché il proponente alleghi in fase di istanza un’ “autodichiarazione attestante che l’ “impianto non è localizzato in un’ “area non idonea per come individuata dalla Regione ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 (le “Linee Guida”).
b. PAUR (art. 27 bis, Testo Unico Ambiente)
Con l’introduzione dell’art. 26-bis al Testo Unico Ambiente, relativo ai progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, sarà possibile per il proponente, prima di presentare l’istanza di PAUR, richiedere l’ ’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni etc., trasmettendo lo studio preliminare ambientale e il progetto in formato elettronico.
Tale fase dovrebbe aiutare il privato/proponente ad avere tutte le informazioni e dettagli necessari, in modo tale da evitare blocchi inaspettati nella fase successiva e da permettere un lineare conseguimento del titolo autorizzativo.
In aggiunta a quanto precede si segnala che sono stati ridotti alcuni termini procedimentali previsti dallo stesso art. 27-bis del Testo Unico Ambiente relativamente all’ottenimento del PAUR.
Alla luce di quanto detto, grazie all’introduzione della suddetta fase preliminare e la riduzione dei termini previsti dal medesimo art. 27-bis del Testo Unico Ambiente, sembrerebbe potersi conseguire un auspicabile riduzione delle tempistiche generali per l’ottenimento del PAUR.
c. PUA (art. 27, Testo Unico Ambiente)
Il Decreto modifica l’articolo 27 del Testo Unico Ambiente relativo alla disciplina del PUA, prevedendo che:
- nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo delle diverse autorizzazioni ambientali previste dal Testo Unico Ambiente (e.g. AIA, autorizzazione scarichi, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione per vincolo idrogeologico, autorizzazione antisismica etc.);
- è introdotta la possibilità di escludere dal procedimento l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni etc. per le quali la normativa di settore richiede un livello di progettazione esecutivo, attraverso quindi la redazione e trasmissione di un progetto redatto in conformità al progetto definitivo, determinando i lavori da realizzare, il costo previsto, il cronoprogramma coerente al progetto definitivo, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
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