A cura di Francesca Tironi e Valentina Panettella
Pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021 il D.L. n. 99/2021, che, all’art. 4, prevede “misure in materia di tutela del lavoro”, risultato della concertazione tra il Governo e le Parti Sociali in materia di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti.
Il decreto introduce la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15), particolarmente colpito dalla crisi. I datori di lavoro di tali industrie, qualora a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendano o riducano l’attività̀ lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane (nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021), senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.
Alle imprese che non possono più fruire della CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria), invece, è ammesso il ricorso alla CIGS in deroga per 13 settimane (fino al 31 dicembre 2021) e, qualora se ne avvalgano, permane il divieto di licenziamento.
Il testo del Decreto, inoltre, prevede l’istituzione di un «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per iniziative di formazione dei lavoratori in cassa integrazione per almeno 30% e dei percettori di NASPI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego). Con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, saranno definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner