Noleggio delle imbarcazioni da diporto ad uso commerciale: esenzione dalle accise sui carburanti a rischio

A cura di Egidio Filetto, Valeria De Sortis e Umberto Carrettiere

Durante i primi mesi del 2021, gli operatori del settore della nautica da diporto impegnati nell’attività di noleggio delle loro imbarcazioni per scopi ricreativi, si sono spesso visti negare il riconoscimento di un’importante agevolazione sul piano fiscale dai distributori di carburante. Parliamo dell’esenzione del pagamento dell’accisa sui carburanti, con conseguente aggravio dei costi per gli stessi operatori.

Tale “presa di posizione” è imputabile al fatto che la Commissione Europea ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia contro lo Stato Italiano, ritenendo che l’esenzione da accise riconosciuta ai soggetti che svolgono l’attività di noleggio per scopi ricreativi, sia in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 96 del 2003 in merito alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. La tesi della Commissione sembrerebbe essere anche condivisa dalle ultime pronunce della Cassazione (si prendano ad esempio le Sentenze n. 23226/2020 e n. 24728/2020).

La normativa interna, Tabella Allegata al D. Lgs 504/1995 (Testo Unico sulle Accise – TUA), prevede, sulla base di quanto disposto dall’articolo 24 del medesimo Decreto, un’esenzione per i prodotti energetici utilizzati “come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti”.

Al fine di definire al meglio le “imbarcazioni da diporto” escluse dal beneficio di tale esenzione, il Decreto n. 577 del 1995 ne aveva fornito una prima nozione definendole come “le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche”.

Tale nozione è stata oggetto di modifica con l’emanazione del Decreto n. 225 del 15 dicembre 2015. All’art. 1, comma 6, di tale Decreto viene infatti previsto che l’esenzione non si applichi ai “prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio che effettuano la navigazione di cui al comma 3, sempreché ricorrano la necessaria assunzione dell’esercizio nonché l’utilizzazione della medesima unità direttamente da parte del soggetto esercente l’attività di noleggio”.

Quest’ultima disposizione è stata oggetto di appositi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Dogane la quale, mediante la Circolare n. 5/D del 2016, ha precisato che, attraverso tale norma, “Viene richiesto sostanzialmente che lo scopo ultimo dell’uso del mezzo nautico sul quale è impiegato il carburante esente mantenga la riconosciuta qualificazione commerciale attraverso il coinvolgimento pieno ed immediato dell’esercente nella gestione del servizio di navigazione e nella conduzione tecnica dell’unità da diporto”.

Per quanto sopra detto, si comprende che l’Agenzia delle Dogane escludeva, dunque, dal campo di applicazione della norma (e quindi dall’esenzione) i soggetti che si limitavano a locare le imbarcazioni da diporto, senza dunque svolgere alcuna “attività di trasporto”.

Si ricorda infatti che, sebbene il Codice della Nautica da Diporto di cui al D. Lgs n. 171 del D. Lgs 18 luglio 2005, all’articolo 2, definisca sia il noleggio che la locazione come attività commerciali, solamente nel noleggio, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Nautica, il noleggiante rimane nella disponibilità dell’imbarcazione ottenendo proprio quel “coinvolgimento pieno ed immediato” richiesto dall’Agenzia. Per contro, nel contratto di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 42 del medesimo codice, il soggetto locatore si limita a cedere il godimento dell’unità da diporto per un determinato periodo di tempo.

Pertanto, secondo gli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria, l’esercizio di attività commerciale – elemento essenziale per usufruire dell’agevolazione – doveva essere valutato in capo al soggetto locatore e noleggiante, con la possibilità di usufruire dell’esenzione solamente per quest’ultimo soggetto a discapito del primo.

Il quadro normativo sopra descritto è risultato pressocché stabile fino al novembre 2018 quando la Commissione Europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Infatti, secondo la Commissione, il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’accisa risulta conforme al diritto comunitario (art. 14 della Direttiva 96 del 2003 in merito alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) solamente qualora sia subordinato all’esercizio di un’attività commerciale da parte della persona che prende possesso dell’imbarcazione. Per contro, secondo la normativa Italiana, l’applicazione dell’esenzione risulta possibile anche qualora l’imbarcazione noleggiata venga utilizzata per finalità personali. Si consideri il seguente esempio: secondo la normativa Italiana, così come interpretata dalla prassi, il soggetto noleggiante Alfa Charter S.r.l. può usufruire dell’esenzione dalle accise sui carburanti, sebbene il soggetto noleggiatore Mario Rossi sia un privato che utilizza l’imbarcazione per scopi ricreativi. Secondo l’interpretazione della Commissione, invece, è necessario che Mario Rossi, il noleggiatore, svolga anch’egli un’attività commerciale mediante l’imbarcazione noleggiata, ai fini del riconoscimento dell’esenzione.

La mancanza di un intervento normativo di adeguamento da parte dell’Italia sulla base delle considerazioni della Commissione Europea ha portato la stessa Commissione a presentare apposito ricorso (Causa C-341/20) alla Corte di Giustizia nel luglio dello scorso anno.

Tale quadro di incertezza ha provocato un atteggiamento prudenziale da parte di alcuni distributori di carburante che hanno preferito disapplicare, in maniera autonoma e preventiva, l’esenzione al fine di non incorrere in eventuali recuperi di maggiori imposte da parte dell’Amministrazione Finanziaria, a seguito di una eventuale pronuncia sfavorevole da parte della Corte di Giustizia.

Al fine di risolvere tali dubbi, almeno nel breve periodo, con parere dello scorso 28 maggio (n. 169336/RU), emesso a seguito di una richiesta di chiarimento da parte di alcune associazioni di categoria, quali Assopetroli – Assoenergia, CNA e Federagenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che le unità da diporto adibite esclusivamente al noleggio potranno continuare a rifornirsi di carburante in esenzione d’accisa così come previsto dal vigente quadro normativo (D. Lgs n. 504/1995 e decreto MEF n. 225/2015, sopra richiamati).

Nell’attesa di una pronuncia da parte della Corte di Giustizia, sembra che gli operatori del settore, in base al parere di cui sopra e in considerazione del fatto che ad oggi non sussista alcun divieto sul piano normativo, possano quindi continuare ad applicare l’esenzione dalle accise.

Per quanto riguarda i possibili scenari futuri, ad oggi non risulta possibile prevedere se, in caso di eventuale pronuncia della Corte di Giustizia che confermi la tesi della Commissione, lo Stato Italiano sarà costretto a procedere al recupero delle accise non riscosse. Non si esclude tuttavia, che la Corte possa calmierare gli effetti della portata di una eventuale sentenza che accolga i rilievi presentati dalla Commissione.

Si tenga infatti presente che una pronuncia sfavorevole da parte della Corte di Giustizia, unitamente alla recente riforma del sistema dell’IVA sulle locazioni delle imbarcazioni da diporto, rischia di aggravare ulteriormente le condizioni di un settore già messo a dura prova dagli effetti della pandemia.

Nel breve periodo, quindi, l’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consentirà al settore della nautica di salvare l’attuale stagione turistica avendo tracciato un orientamento di favore per l’applicazione dell’esenzione sino alla pronuncia definitiva da parte delle Corte di Giustizia. Si attendono comunque interventi legislativi che forniscano le opportune linee guida agli operatori in un’ottica di medio-lungo periodo.

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