Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (“CCII”) – Probabile un ulteriore slittamento dell’entrata in vigore

A cura di Cristian Sgaramella, Maria Progida, Giorgio Olivari

Alla luce delle prime dichiarazioni rilasciate dalla prof.ssa Ilaria Pagni, presidente della Commissione ministeriale incaricata dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia di individuare una nuova disciplina della crisi d’impresa, si profila un possibile ulteriore slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) che, si ricorda, è attualmente fissata al prossimo 1° settembre.

Al termine dei propri lavori, infatti, la Commissione ha proposto uno slittamento alla prima metà del 2022 dell’entrata in vigore del CCII, così da avere più tempo per recepire le indicazioni provenienti dalla direttiva comunitaria Ue 2019/1023 ed evitare un’adozione a tappe della nuova disciplina, permettendo l’introduzione nel testo definitivo dei principi volti al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza, da conciliare con le norme già contenute nell’attuale versione del CCII.

Ad influire sulla proposta di un ulteriore rinvio, inoltre, vi sono anche le condizioni di una larga parte delle imprese italiane, ancora pesantemente condizionate dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, le quali si troverebbero a dover fare i conti anche con l’introduzione di un pacchetto significativo di modifiche alla Legge fallimentare; circostanza, in questa fase, ritenuta inopportuna dalla Commissione.

Anche per quanto riguarda le misure di allerta, forse la parte più innovativa della riforma, la Commissione ha ritenuto opportuno rimodulare le previsioni relative al meccanismo di allerta interna – tenuto conto anche del rinvio già disposto alla disciplina delle allerte esterne, per effetto della legge di conversione del decreto Sostegni – mantenendo e riscrivendo i doveri di tempestiva segnalazione dell’organo di controllo; a tal fine è stato, pertanto, proposto il rinvio degli articoli 12 e seguenti del CCII al 31 dicembre 2023.

La Commissione ha, altresì, pensato la possibilità di introdurre uno strumento che risponda tanto alle esigenze dell’emergenza in corso quanto alle indicazioni della direttiva comunitaria, in grado di consentire alle imprese in difficoltà (a prescindere dalla natura e dalle dimensioni) di avviare negoziazioni con i creditori, coadiuvate da un esperto competente e qualificato, terzo e indipendente (da affiancarsi al professionista di fiducia del debitore), in grado di favorire le trattative per l’individuazione di soluzioni negoziali per la composizione della crisi. 

Si tratterebbe, in sostanza, di una sorta di sede privilegiata per le trattative (accessibile a tutte le imprese, compresi i gruppi e le aziende agricole, su iniziativa volontaria) che precedono qualunque forma di composizione negoziale della crisi, dove centrale sarebbe il ruolo dell’esperto – da individuare tra dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e manager che siano in grado di dimostrare la partecipazione ad operazioni di ristrutturazione conclusesi con successo – nel favorire, ove possibile, attraverso le negoziazioni, un accordo con i creditori.

Sul punto, si attende ora di conoscere quali saranno le decisioni e gli interventi del Governo, fermo restando che le disposizioni del CCII già entrate in vigore alla data odierna resteranno tali.

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