Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Requisiti di fondi propri per il rischio di credito

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento di esecuzione relativo al periodo transitorio per le esposizioni verso CCP

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 giugno 2021 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Il Regolamento di esecuzione è stato adottato ai sensi dell’art. 497 “Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), nell’ambito dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito.

Tale articolo prevede un periodo transitorio (fino al 28 giugno 2021) durante il quale gli enti possono trattare le esposizioni verso le CCP di paesi terzi (che hanno presentato domanda) come esposizioni verso CCP qualificate e riconosciute nell’Unione.

Poiché la Commissione non ha ancora adottato le decisioni necessarie ai fini del riconoscimento delle CCP di paesi terzi, l’Autorità ha disposto – con il presente Regolamento di esecuzione – di prorogare di un anno, fino al 28 giugno 2022, il periodo transitorio, per evitare che gli enti esposti verso tali CCP di paesi terzi aumentino in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni.

Il Regolamento delegato è in vigore dal 28 giugno 2021 e si applica dal 29 giugno 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Processo SREP

Avviata consultazione EBA relativa alla revisione degli Orientamenti sul processo SREP

EBA ha pubblicato, in data 28 giugno 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing under Directive 2013/36/EU”.

Si tratta del documento attraverso il quale EBA propone una revisione complessiva dei propri “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo SREP” (cd. Orientamenti SREP) di dicembre 2014 (da ultimo modificati a settembre 2020 alla luce della crisi di Covid-19).

Le modifiche proposte in questa sede da EBA sono volte ad implementare – nell’ambito del processo SREP – i nuovi requisiti prudenziali previsti dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Si tratta, in particolare, di modifiche volte ad aggiornare, perfezionare o introdurre negli Orientamenti del 2014 – indirizzati alle autorità competenti – ulteriori indicazioni riguardanti i seguenti aspetti:

  • l’applicazione del principio di proporzionalità, in grado di riflettere la nuova classificazione degli enti (che tiene adesso conto degli enti piccoli e non-complessi);
  • la valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF);
  • la revisione, da un punto di visto microprudenziale, delle maggiorazioni di capitale di secondo pilastro (“Pillar 2 capital add-ons”);
  • i chiarimenti sulla valutazione del rischio di leva finanziaria al fine di garantire adeguati livelli di fondi propri che tengano conto dell’indice di leva finanziaria;
  • l’adeguamento dei requisiti per la valutazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio diverso da quello di negoziazione (“interest rate risk in the non-trading book”) nonché del rischio di liquidità degli enti.

La consultazione si concluderà il 28 settembre 2021.


Consultation Paper. Draft Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing under Directive 2013/36/EU

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Coefficiente di leva finanziaria

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE della Decisione BCE relativa all’esclusione temporanea di alcune esposizioni dall’esposizione complessiva

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 giugno 2021è stata pubblicata la “Decisione (UE) 2021/1074 della Banca centrale europea, del 18 giugno 2021, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 e che abroga la Decisione (UE) 2020/1306”.

Si tratta di una Decisione intrapresa dalla BCE conformemente al nuovo art500 ter del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), introdotto dal Regolamento (UE) 2020/873 che ha adeguato il CRR in risposta alla pandemia da Covid-19 (cd. “CRR quick fix”).

Ai sensi di tale nuovo articolo è, infatti, previsto che per agevolare l’attuazione delle politiche monetarie – ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria – un ente possa escludere (temporaneamente) dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso le banche centrali nazionali previa autorizzazione dell’autorità competente, la quale abbia accertato l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione.

Le esposizioni in questione sono le esposizioni relative a (i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e (ii) depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi i fondi detenuti al fine di soddisfare l’obbligo di riserve minime.

Si precisa che la BCE aveva già previsto con la Decisione (UE) 2020/1306 l’esclusione temporanea – fino al 27 giugno 2021 -di talune esposizioni verso le banche centrali dell’Eurosistema, riconoscendo la sussistenza delle circostanze eccezionali in grado di giustificare tale esclusione.

Tuttavia, l’Autorità ha stabilito che continuano a sussistere le circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso le banche centrali nazionali e pertanto ha deciso di prorogare ulteriormente – dal 28 giugno 2021 al 31 marzo 2022 – il periodo durante il quale i soggetti vigilati significativi possono continuare ad applicare l’esclusione ai fini della determinazione del coefficiente di leva finanziaria.

La Decisione è in vigore dal 28 giugno 2021, data a partire dalla quale risulta abrogata la Decisione (UE) 2020/1306.

Si precisa, infine, che anche Banca d’Italia ha previsto – in ambito nazionale – la medesima proroga per le banche e i gruppi bancari meno significativi (Comunicazione del 30 giugno 2021).

Decisione (UE) 2021/1074 della Banca centrale europea, del 18 giugno 2021, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 e che abroga la Decisione (UE) 2020/1306

Comunicazione Banca d’Italia del 30 giugno 2021

Normativa europea – Cartolarizzazioni STS

Obbligo di mantenimento del rischio

Bozza di RTS EBA relativa al mantenimento del rischio nelle operazioni cartolarizzate

EBA ha pubblicato, il 30 giugno 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for originators, sponsors, original lenders and servicers relating to risk retention pursuant to Article 6(7) of Regulation (EU) 2017/2402 as amended by Regulation (EU) 2021/557”.

Si tratta di una bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 6 “Mantenimento del rischio” del Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19.

Il Regolamento (UE) 2021/557 ha previsto, infatti, tra le altre cose, la rimozione degli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (che presentano un trend in aumento per effetto del Covid-19) al fine di aumentare ulteriormente le capacità di prestito da parte delle banche senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.

Attraverso la bozza di RTS, EBA specifica i requisiti che il cedente, il promotore o il prestatore originario devono rispettare con riferimento all’obbligo di mantenimento del rischio relativo alle attività trasferite nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

Si precisa che la bozza di RTS si basa in larga parte su quella già sottoposta alla Commissione europea per l’adozione nel 2018, aggiornata con le nuove previsioni previste dal Regolamento (UE) 2021/557 sulle modalità di mantenimento del rischio delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.

È possibile partecipare alla consultazione entro il 30 settembre 2021.

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for originators, sponsors, original lenders and servicers relating to risk retention pursuant to Article 6(7) of Regulation (EU) 2017/2402 as amended by Regulation (EU) 2021/557

Normativa europea – Risparmio gestito

Fondi comuni monetari

Traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE della versione aggiornata degli Orientamenti ESMA sugli scenari delle prove di stress degli FCM

ESMA ha pubblicato, in data 29 giugno 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione della versione aggiornata dei propri “Orientamenti sugli scenari delle prove di stress dei fondi comuni monetari (FCM)”, del 2019.

Gli Orientamenti – applicabili ai fondi comuni monetari, ai gestori di FCM nonché alle autorità competenti – sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 28 (“Prove di stress”) del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”); essi vengono periodicamente aggiornati (almeno una volta all’anno) per tenere conto dei più recenti sviluppi del mercato, come previsto dal Regolamento FCM stesso (per l’ultimo aggiornamento di marzo 2020).

Con il presente aggiornamento, è stata aggiornata la Sezione 5 “Calibrazione” degli Orientamenti in modo tale che i gestori degli FCM dispongano delle informazioni necessarie per compilare i corrispondenti campi del modulo per la trasmissione (almeno trimestrale) delle informazioni sulle prove di stress all’autorità competente dell’FCM.

Si precisa, infine, che le parti di nuova introduzione sono state inserite di colore rosso per averne evidenza; esse si applicano a partire dal 29 agosto 2021.

Entro tale data, le Autorità competenti dovranno comunicare all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti sugli scenari delle prove di stress ai sensi del Regolamento FCM

Normativa nazionale – Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Diritti dei consumatori

Aggiornamento delle Disposizioni sulla trasparenza di Banca d’Italia per il recepimento dell’art. 106 della Direttiva PSD 2

Banca d’Italia ha pubblicato, in data 1° luglio 2021, il Provvedimento del 30 giugno 2021 relativo all’aggiornamento delle proprie “Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, adottate con Provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate.

Si ricorda che l’Autorità ha già modificato le suddette Disposizioni al fine di recepire nella normativa nazionale le norme introdotte a livello europeo nell’ambito dei servizi di pagamento dalla cd. Direttiva PSD 2 (Direttiva 2015/2366/UE).

Con l’aggiornamento in esame – sul quale non è stata svolta alcuna consultazione con il mercato – Banca d’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale l’art. 106 della Direttiva PSD 2 riguardante l’informativa da fornire ai consumatori con riferimento ai diritti di questi ultimi.

A tal fine, l’Autorità ha modificato il paragrafo 3.1. della Sezione VI “Servizi di pagamento” prevedendo l’obbligo in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) di rendere facilmente accessibile – sul proprio sito web ed in formato cartaceo – l’opuscolo realizzato dalla Commissione Europea avente ad oggetto i diritti dei consumatori nell’ambito dei servizi di pagamento (inerenti alladisponibilità, accessibilità, costi, livello di sicurezza, tecnologia ed innovazione dei servizi di pagamento).

Tale opuscolo deve, inoltre, essere messo a disposizione dei consumatori gratuitamente su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti in attività finanziaria, i dipendenti e collaboratori, nonché i soggetti ai quali vengono esternalizzate funzioni relative alla commercializzazione di servizi di pagamento.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta, e i PSP dovranno adeguarsi al nuovo obbligo entro tre mesi da tale data.

Provvedimento Banca d’Italia del 30 giugno 2021

Disposizioni di recepimento dell’articolo 106 della direttiva 2015/2366/UE (PSD2)

Opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell’ambito dei sistemi di pagamento

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