A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Governance e controlli interni
Governo societario
Revisione Orientamenti EBA relativi alla governance interna
EBA ha pubblicato, in data 2 luglio 2021 il progetto finale di revisione dei propri “Orientamenti sulla governance interna” – elaborati inizialmente nel 2018 ai sensi dell’articolo 74 “Governance interna e piani di risanamento e risoluzione” della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) – dal titolo “Final Report on Draft Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU”.
Gli Orientamenti del 2018 specificano i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che gli enti creditizi e le imprese di investimento devono attuare per garantire una gestione efficace e prudente.
Le modifiche disposte agli Orientamenti sopra richiamati sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 sul nuovo quadro di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD).
Tra le novità si segnala, in particolare:
- la necessità di considerare – nell’ambito dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance interna nonché del quadro complessivo di gestione del rischio – gli aspetti legati all’identificazione, alla gestione e all’attenuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l’inclusione di specifici Orientamenti riguardanti i nuovi standard di condotta che gli enti devono rispettare per garantire il trattamento equo e neutrale rispetto al genere del personale;
- la revisione del quadro normativo riguardante i prestiti ai membri dell’organo di gestione (e alle loro parti correlate) ai fini della gestione dei potenziali conflitti di interesse.
Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti, la cui data di applicabilità è prevista per il 31 dicembre 2021 (data a partire dalla quale saranno abrogati gli Orientamenti EBA del 2018).
Final Report on Draft Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU
Normativa europea – Governance e controlli interni
Esponenti aziendali
Revisione Orientamenti EBA & ESMA relativi alla valutazione degli esponenti aziendali
EBA ed ESMA hanno pubblicato in data 2 luglio 2021, il progetto finale di revisione dei propri “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave” – elaborati inizialmente nel 2018 ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) – dal titolo “Final report on joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU”.
Gli Orientamenti del 2018 definiscono gli obblighi in merito all’idoneità dei membri dell’organo di gestione, nonché i requisiti in merito all’idoneità dei soggetti che rivestono ruoli chiave.
Le modifiche disposte agli Orientamenti sopra richiamati sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 sul nuovo quadro di vigilanza prudenziale sulleimprese di investimento (IFD).
Tra le novità si segnala, in particolare:
- l’integrazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiesti ai membri dell’organo di gestione, i quali contribuiscono a identificare, gestire e attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’istituto finanziario;
- il fatto che un membro dell’organo di gestione sia membro di una società o di un’entità affiliate non rappresenta, di per sé, un ostacolo all’indipendenza di spirito;
- l’equilibrata composizione dell’organo di gestione, nel rispetto della parità di genere;
- l’adeguatezza dei membri di nuova nomina dell’organo di gestione con riferimento alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).
Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti, la cui data di applicabilità è prevista per il 31 dicembre 2021 (data a partire dalla quale saranno abrogati gli Orientamenti congiunti del 2018).
Normativa europea – Governance e controlli interni
Politiche di remunerazione
Revisione Orientamenti EBA relativi alle politiche di remunerazione
EBA ha pubblicato, in data 2 luglio 2021, il progetto finale di revisione dei propri “Orientamenti su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 75, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE e sull’informativa ai sensi dell’articolo 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013”, elaborati inizialmente nel 2016, ai sensi degli articoli 74 “Governance interna e piani di risanamento e risoluzione” e 75 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), dal titolo “Final report on Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU”.
Gli Orientamenti del 2016 specificano gli obblighi in materia di politiche di remunerazione applicabili a tutto il personale degli enti e gli obblighi specifici che questi ultimi sono tenuti a osservare per quanto riguarda le politiche di remunerazione e gli elementi variabili della remunerazione del personale più rilevante.
Le modifiche disposte agli Orientamenti sopra richiamati sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia di politiche di remunerazione dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).
Tra le novità si segnala, in particolare, la necessità per gli enti di implementare politiche retributive che siano neutrali rispetto al genere per tutto il personale.
Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti, la cui data di applicabilità è prevista per il 31 dicembre 2021 (data a partire dalla quale saranno abrogati gli Orientamenti EBA del 2016).
Final report on Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU
Normativa europea – Sostenibilità
Finanza sostenibile
Adozione del Pacchetto di misure della Commissione Europea di luglio 2021 sulla finanza sostenibile
La Commissione europea ha pubblicato, in data 6 luglio 2021, un Comunicato con il quale rende noto di aver adottato un pacchetto di misure in materia di finanza sostenibile volte a indirizzare i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l’Unione europea; il pacchetto include:
- la nuova Strategia per rendere il sistema finanziario dell’UE più sostenibile, dal titolo “Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy”;
- la proposta di Regolamento sulle cd. “obbligazioni verdi”, dal titolo “Proposal for a Regulation of the European parliament and of the council on European green bonds”;
- l’atto delegato relativo alle informazioni che le società finanziarie e non finanziarie sono tenute a comunicare sulla sostenibilità delle loro attività, dal titolo “Regolamento delegato (UE) …/… della Commissione, del 6.7.2021, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’art. 19 bis o all’art. 29 bis della Direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa”.
Relativamente alla nuova Strategia elaborata dalla Commissione, questa definisce alcune iniziative – in particolare, sei linee di intervento – per affrontare i cambiamenti climatici e altre sfide ambientali, aumentando nel contempo gli investimenti – e l’inclusione delle PMI – nella transizione dell’UE verso un’economia sostenibile.
L’obiettivo della Commissione – che riferirà sull’attuazione della strategia entro la fine del 2023 – è principalmente quello di rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI e consumatori, garantendo nel contempo la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi che incombono sulla sostenibilità. Si precisa, inoltre, che la sostenibilità risulta il nucleo della ripresa dell’UE dalla pandemia di Covid-19.
Per quanto riguarda la nuova norma europea per le obbligazioni verdi, la Commissione ha adottato – a seguito della consultazione tenutasi tra giugno e ottobre 2020 – una proposta di Regolamento che introduce uno standard rigoroso a cui tutti gli emittenti (privati e sovrani) potranno aderire volontariamente.
Nello specifico, il nuovo Regolamento propone per le obbligazioni verdi uno standard di riferimento sull’uso che le imprese e le autorità pubbliche possono fare di questi strumenti per raccogliere fondi sui mercati dei capitali allo scopo di finanziare investimenti ambiziosi, nel rispetto di requisiti stringenti di sostenibilità e proteggendo gli investitori dall’ecologismo di facciata.
La Commissione europea ha sottoposto al parere di tutti i portatori di interesse l’atto adottato per un periodo di otto settimane (fino al 2 settembre 2021); i commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione del testo finale del Regolamento.
Infine, con riferimento all’atto delegato relativo alle informazioni sulla sostenibilità delle attività prestate – il cui testo è stato ora adottato e sul quale la Commissione aveva svolto una consultazione pubblica tra maggio e giugno 2021 – questo è stato elaborato ai sensi dell’art. 8 “Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario” del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili”).
In particolare, l’atto delegato specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le grandi società, finanziarie e non, devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d’investimento o prestito allineate alla tassonomia dell’UE, al fine di mettere a disposizioni degli investitori informazioni chiare e comparabili sulla sostenibilità.
L’atto delegato è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, che avranno 4 mesi di tempo, prorogabili di 2 mesi, per esaminarlo.
Comunicato della Commissione europea. La Commissione presenta una nuova strategia per rendere il sistema finanziario dell’UE più sostenibile e propone una nuova norma europea per le obbligazioni verdi
Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy
Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy_Annex
Proposal for a Regulation of the European parliament and of the council on European green bonds
Normativa europea – Servizi e prodotti bancari
Credito ai consumatori
Proposta di Direttiva della Commissione europea riguardante la revisione delle norme comunitarie sui contratti di credito ai consumatori
La Commissione Europea ha pubblicato, in data 1° luglio 2021, la proposta di Direttiva riguardante la revisione delle norme europee sui contratti di credito ai consumatori di cui alla Direttiva 2008/48/CE, dal titolo “Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on consumer credits”, adottata dalla stessa Autorità in data 30 giugno 2021.
La proposta di Direttiva fa seguito alla consultazione strutturata sottoforma di questionario che la Commissione ha tenuto tra giugno e ottobre 2020 e riguarda la revisione delle norme sui contratti di credito ai consumatorial fine di rafforzare, ad esempio, le norme riguardanti i diritti dei consumatori e la valutazione dell’affidabilità creditizia.
La Commissione ha sottolineato, infatti – nell’ambito della valutazione effettuata nel 2019 – che la Direttiva 2008/48/CE (cd. Consumer Credit Directive – CCD) è riuscita solo in parte a raggiungere i propri obiettivi; inoltre, il crescente ricorso alla digitalizzazione nel processo decisionale e comportamentale dei consumatori, nonché l’effetto che la pandemia dovuta al Covid-19 ha avuto nei mercati creditizi europei, hanno comportato una necessaria revisione delle norme sul credito al consumo.
Pertanto, l’Autorità ha pubblicato la proposta di Direttiva adottata, lasciando la possibilità a tutti i portatori di interesse di presentare i propri commenti per un periodo di 8 settimane; i commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dalla Commissione e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione del testo finale della Direttiva.
È possibile inviare i propri commenti alla Commissione entro il 30 agosto 2021.
Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo
Normativa europea – Antiriciclaggio
Fattori di rischio
Aggiornamento degli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio ai sensi della IV Direttiva AML
EBA ha pubblicato, in data 8 luglio 2021, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali”.
Gli Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi degli articoli 17 e 18 della IV Direttiva AML (Direttiva (UE) 2015/849) e si sostituiscono, abrogandoli, agli “Orientamenti delle ESAs relativi ai fattori di rischio” di febbraio 2018.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di tenere conto delle fonti normative nel frattempo emanate, quali la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML) e il Regolamento (UE) 2019/2175 (Regolamento sulla revisione della supervisione bancaria) che ha attribuito un ruolo centrale ad EBA stessa nella gestione dei rischi di ML/TF, e, in particolare, nella gestione delle nuove tipologie di rischio derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di soluzioni RegTech.
Tra le principali novità apportate dai nuovi Orientamenti, si segnalano:
- l’introduzione di Orientamenti settoriali specifici indirizzati a nuove categorie di soggetti, quali fornitori di servizi di crowdfunding, prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (cd. PISP), prestatori di servizi di informazione sui conti (cd. AISP), imprese che prestano attività di cambio valute e imprese che forniscono servizi di corporate finance;
- l’introduzione di previsioni specifiche riguardanti l’applicabilità delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in caso di operazioni o rapporti che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, conformemente alle disposizioni della V Direttiva AML;
- il rafforzamento dei requisiti sulle misure di adeguata verifica della clientela, introducendo nuove guide per l’identificazione del titolare effettivo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative;
- l’introduzione di maggiori dettagli sui fattori di rischio legati al finanziamento del terrorismo.
I presenti Orientamenti si applicano a decorrere dal 7 ottobre 2021.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro il 7 settembre 2021, la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti, viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità.
Orientamenti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali
Normativa nazionale – Disposizioni di vigilanza per le banche
Governo societario
Aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia
A seguito della consultazione tenutasi tra dicembre 2020 e febbraio 2021, Banca d’Italia ha pubblicato il 35° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” del 30 giugno 2021.
L’aggiornamento è volto ad adeguare la normativa nazionale all’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di governo societario, in linea con le novità introdotte dalla Direttiva CRD V (Direttiva 2019/878) e dalle norme di terzo livello da essa derivanti.
Si ricorda, infatti, che EBA ha avviato a luglio 2020 una revisione complessiva dei propri “Orientamenti sulla governance interna” del 2018, recepiti all’interno della Circolare n. 285/2013 (di cui si attende la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione).
Nello specifico, la revisione della disciplina di Banca d’Italia in materia di governo societario riguarda l’integrale sostituzione del Capitolo 1 “Governo societario”, del Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” della Parte Prima “Recepimento in Italia della CRD IV”, della Circolare n. 285/2013.
Più nel dettaglio, tra le principali modifiche intervenute si segnalano:
(i) la revisione delle categorie entro le quali sono raggruppate le banche e
(ii) l’introduzione di una “quota di genere” relativa alla presenza negli organi di amministrazione e controllo del genere meno rappresentato.
L’intervento circa la revisione della classificazione delle banche risponde all’esigenza di semplificare e accrescere il grado di “proporzionalità” della regolamentazione e risulta in linea con la corrispondente modifica che Banca d’Italia intende apportare alle regole sulle remunerazioni nelle banche (a loro volta sottoposte a consultazione).
Con riferimento, invece, all’introduzione della quota di genere vincolante nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle banche, la revisione prevede che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei componenti degli organi.
Ulteriori modifiche riguardano, ad esempio:
- l’estensione delle attribuzioni non delegabili dell’organo con funzione di supervisione strategica;
- i profili che l’organo con funzione di supervisione strategica deve considerare nella definizione delle strategie aziendali al fine di tenere conto dei profili che si sono rivelati di significativa importanza nei recenti sviluppi dei modelli operativi delle banche (ad esempio l’offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica – FinTech – e l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance – Fattori ESG);
- il compito dell’organo con funzione di supervisione strategica circa la definizione e la promozione degli standard di condotta professionale che devono ispirare l’attività dei dipendenti della banca (cd. standard etici);
- la politica della gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti.
Banca d’Italia dispone, inoltre, l’obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall’art. 88 “Dispositivi di governance” della CRD V per quanto riguarda i finanziamenti agli esponenti bancari e alle loro parti correlate, ai fini della gestione delle operazioni con parti correlate.
Le banche dovranno adeguarsi alle modifiche apportate alla Circolare n. 285/2013 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta).
Qualora l’adeguamento richieda modifiche statutarie, queste devono essere apportate al più tardi in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2021.
L’adeguamento a quanto previsto in materia di quote di genere deve avvenire non oltre il primo rinnovo integrale degli organi, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024.
Atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
Disposizioni aggiornate – Nuovo Capitolo “Governo societario”
Tavola di resoconto alla consultazione
Normativa nazionale – Fintech
Comitato e Sperimentazione FinTech
Decreto del MEF recante il Regolamento sulla disciplina del Comitato Fintech e della sperimentazione in materia
A seguito della consultazione tenutasi tra febbraio e marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2021 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 30 aprile 2021, n. 100 recante il “Regolamento recante attuazione dell’articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech”.
Si tratta, in particolare, del Regolamento adottato ai sensi dell’art. 36 del cd. “Decreto Crescita” (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) che, tra le altre cose, ha introdotto nell’ordinamento nazionale uno strumento finalizzato a consentire sperimentazioni di applicazioni FinTech (cd. regulatory sandbox)che, mediante nuove tecnologie – quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti – possano consentire l’innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
Inoltre, il richiamato art. 36 prevede anche l’istituzione presso ilMEFdel cd. “Comitato Fintech” avente il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e attuare le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.
Nello specifico, il Regolamento è strutturato in due Capi:
- Capo I, che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni del Comitato FinTech;
- Capo II, che reca norme in materia di sperimentazione FinTech, definendo le attività, i soggetti richiedenti nonché i presupposti l’ammissione alla sperimentazione.
Il Comitato FinTech – che per esercitare le proprie funzioni si avvarrà di gruppi di lavoro variabili in base all’argomento da trattare – ha, innanzitutto, il ruolo di formulare linee guida e best practices in materia di FinTech nonché un ruolo attivo nelle attività di sperimentazione.
Per quanto riguarda la sperimentazione basata su nuove tecnologie, questa può essere richiesta per attività di innovazione tecnologica che incidono sul settore bancario, finanziario o assicurativo e il Regolamento definisce precisamente le categorie di attività ammissibili alla sperimentazione.
Ulteriori profili delineati dal Regolamento riguardano:
(i) la modalità di presentazione e il contenuto della richiesta per l’ammissione alla sperimentazione e
(ii) l’effettiva fase di sperimentazione, per cui è previsto che ciascun progetto possa avere la durata massima di 18 mesi (a determinate condizioni, l’autorità competente può concedere un’ulteriore proroga).
Si segnala, infine, che durante il periodo della sperimentazione l’autorità competente può, tra le altre cose, consentire la deroga (totalmente o parzialmente) dall’applicazione di una o più disposizione o orientamento di vigilanza; la richiesta di deroga deve essere contenuta nella richiesta per l’ammissione alla sperimentazione.
Il Regolamento è in vigore dal 17 luglio 2021.
Decreto del MEF del 30 aprile 2021, n. 100 recante il Regolamento sulla disciplina del Comitato Fintech e della sperimentazione in materia
Normativa nazionale – Risparmio gestito
Società di investimento semplice (SIS)
Orientamenti di vigilanza congiunti di Consob e Banca d’Italia per le SIS
A seguito della consultazione tenutasi tra aprile e luglio 2020, Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato, in data 6 luglio 2021, gli “Orientamenti di vigilanza per le società di investimento semplice (SIS)”.
Le SIS sono state introdotte nell’ordinamento nazionale dal cd. “Decreto Crescita” (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge del 28 giugno 2019, n. 58) e sono definite (all’articolo 1, c.1, lettera i-quater del TUF) come fondi di investimento alternativo (FIA) italiani, costituiti in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (SICAF), che gestiscono direttamente il proprio patrimonio e che rispettano determinate condizioni in termini di dimensioni, capitale e operatività.
Viste le dimensioni contenute e i vincoli operativi delle SIS, il TUF prevede per questo tipo di società un regime semplificato, fondato sulla discrezionalità concessa agli Stati membri dalla Direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFMD) per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (i cd. gestori sotto soglia).
Tale regime semplificato prevede la non applicabilità di alcune delle regole adottate da Consob e Banca d’Italia nell’ambito dei propri poteri regolamentari previsti dal TUF, ad eccezione delle disposizioni dettate da Consob in materia di commercializzazione di OICR; è, inoltre, previsto che le SIS rispettino la disciplina in materia di SICAF (Parte II, Titolo III del TUF).
A tal fine, i nuovi Orientamenti forniscono chiarimenti sul quadro normativo applicabile alle SIS e definiscono le aspettative di vigilanza delle Autorità, tenuto conto della natura della clientela (investitori professionali o retail) a cui la SIS può rivolgersi; nel dettaglio, essi riguardano le seguenti tematiche:
- il sistema di governo e controllo delle SIS (requisiti generali di organizzazione e ruolo di organi aziendali, sistema di gestione dei rischi e controllo interno);
- le previsioni prudenziali (modalità di contenimento e frazionamento del rischio, criteri e modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio della SIS, necessaria assicurazione sulla responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall’attività svolta);
- le previsioni comportamentali relative al processo decisionale di investimento, alla gestione dei conflitti di interesse e alla trattazione dei reclami.
Infine, le Autorità hanno fornito indicazioni sulla procedura applicabile in caso di superamento temporaneo del limite di patrimonio netto della SIS, chiarendo l’operatività di quest’ultima nel caso in cui risulti sopra la soglia.
Orientamenti di vigilanza della Consob e della Banca d’Italia per le società di investimento semplice (SIS)
Osservazioni al documento di consultazione del 30 aprile 2020
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