A cura di Carlo Romano, Marco Longobardi e Giulia Faustini
Con la risposta all’interpello n. 447 del 25 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime speciale per lavoratori impatriati, disciplinato dal D.Lgs. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”) si applica agli sportivi professionisti a prescindere dalla loro cittadinanza qualora siano soddisfatti i requisiti pervisti dalla disciplina de qua.
Il regime speciale dei lavoratori impatriati e l’estensione agli sportivi professionisti
Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”) ha introdotto, all’art. 16, il c.d. “regime speciale per lavoratori impatriati” prevedendo un regime di tassazione agevolata per i lavoratori che (ai sensi del comma 1) trasferiscano la residenza fiscale nel territorio dello Stato, non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento, si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni e svolgano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Il comma 2 della disposizione in parola dispone che il suddetto beneficio fiscale si estende ai cittadini UE o extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione all’art. 5 del Decreto n. 34/2019, è stato introdotto il comma 5-quater dell’art. 16 del decreto internazionalizzazione, il quale ha esteso la platea dei beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione anche agli sportivi professionisti, disponendo che «per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare». Tale modifica (come tutte le altre apportate in sede di conversione) si applica “a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147” ai sensi del comma 2 del citato art. 5 del D.L. 34/2019 (così come modificato dall’articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
La fattispecie oggetto dell’interpello n. 447/2021
Nel caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima è stata interrogata circa le condizioni e i requisiti soggettivi che gli sportivi professionisti debbano possedere per l’accesso al regime agevolativo in questione.
In particolare, l’istante (una società calcistica italiana di serie A che ingaggia sportivi professionisti con contratti di lavoro subordinato ex legge 23 marzo 1981, n. 91, agendo nei loro confronti in qualità di sostituto di imposta) ha chiesto se sia possibile applicare il regime agevolativo in parola ad uno sportivo professionista divenuto fiscalmente residente in Italia dal 2020 a seguito del trasferimento da un Paese extra UE applicando il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 16 o se debbano, invece, trovare applicazione i requisiti di cui al comma 2 della medesima disposizione (i.e. sussistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni o di un accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra l’Italia ed il Paese extra UE).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il calciatore professionista (i.e. sportivo professionista) proveniente da un Paese extra UE che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, può beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 16 comma 5-quater del “decreto internazionalizzazione” per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi qualora siano soddisfatti esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.
Termini di versamento del contributo per l’accesso al regime agevolato
Per beneficiare della tassazione agevolata in parola (tassazione del 50% dei redditi di natura sportiva) lo sportivo professionista ex art. 2 della Legge 91/1991 (i.e. atleta, allenatore, direttore tecnico sportivo, preparatore atletico) dovrà versare un contributo (pari allo 0,5 per cento della base imponibile), finalizzato al potenziamento dei settori giovanili sportivi (articolo 16, comma 5 quinquies del “decreto internazionalizzazione”).
Il D.P.C.M. del 26 gennaio 2021 – recante “definizione dei criteri e delle modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo previsto dall’articolo 16, comma 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147” – ha disposto, tra l’altro, che per il periodo di imposta 2020 e successivi, detto contributo deve essere versato annualmente, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 17/E del 10 marzo 2021 ha istituito il codice tributo 1900, denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”, fornendo le istruzioni operative per il versamento dello stesso, da effettuarsi mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Conclusioni
La risposta dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale il “regime degli impatriati” trova applicazione anche per gli sportivi professionisti extra UE a prescindere dai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto internazionalizzazione (i.e. sussistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni o accordo di scambio di informazioni con il Paese extra UE) è conforme al dettato normativo (art. 16 comma 5-quater) che rinvia alla esclusiva valutazione dei requisiti di cui al comma (non residenza in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento; impegno a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni; attività lavorativa prestata prevalentemente in Italia).
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