Contrasto agli illeciti fiscali internazionali

Provvedimento congiunto Agenzia Entrate – Guardia di Finanza n. 183995 del 2 luglio 2021 – Direttive per il monitoraggio fiscale

A cura di Carlo Romano, Marco Longobardi e Massimo Pinardi

Il provvedimento congiunto del 2 luglio 2021 n. 183995 dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (fonte: ItaliaOggi) dispone che i competenti Uffici (i.e. Sezione Analisi e Strategie per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, da un lato, e Reparti Speciali della GdF, dall’altro) possono richiedere, tra l’altro, agli intermediari bancari e finanziari di dare evidenza delle operazioni intercorse con l’estero anche per “masse di contribuenti”.

Lo scopo del provvedimento è di rafforzare il cd monitoraggio fiscale ex DL 167/1990 e gli strumenti di contrasto dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, consentendo di acquisire informazioni di rilevante interesse operativo relative a operazioni transfrontaliere dietro le quali possono celarsi condotte di evasione fiscale e altri illeciti collegati.

Tale operazione di contrasto si concretizza con l’invio, anche massivo, di questionari e richieste di informazioni ad una lunga lista di operatori finanziari e non, per procedere con indagini e accertamenti di natura tributaria.

Il provvedimento impartisce, in particolare, specifiche direttive per dare attuazione al quadro normativo di riferimento in materia di contrasto ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, di seguito indicato:

  • DL 28 giugno 1990, n. 167 (convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227);
  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante norme di attuazione della Direttiva UE 2015/849 (c.d. “quarta direttiva antiriciclaggio”);
  • Provvedimento sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza in data 21 luglio 2020.
Soggetti destinatari delle richieste

I destinatari delle richieste di informazioni sono gli intermediari, le banche, le società di investimento, le società di cripto-valute, gli istituti di moneta elettronica, le fiduciarie, le società che erogano finanziamenti, le società del gioco online e, non ultimi, i commercialisti, gli avvocati ed i notai.

Le richieste potranno essere avanzate dai suddetti Uffici, anche “in deroga ad ogni disposizione di legge vigente” (inciso che pare doversi riferire da un lato al d.lgs. n. 231/2007 e, dall’altro, alle disposizioni in tema di indagini finanziarie di cui agli articoli 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972) previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti e del Comando Generale della Guardia di Finanza o autorità dallo stesso delegata.

Oggetto delle richieste

Le richieste sono relative alle operazioni con l’estero o ai rapporti ad esse collegati (i.e. indicazione della titolarità effettiva di società estera che abbia acquistato beni immobili localizzati in Italia tramite professionisti residenti) eseguite in uno specifico arco temporale.

Più in dettaglio le richieste avranno ad oggetto:

  • parti dell’operazione/i;
  • ammontari e valute;
  • natura dell’operazione;
  • individuazione dei titolari effettivi.

Le operazioni che gli Uffici intendono intercettare sono quelle sopra la soglia dei 15.000 euro (oltre la quale scatta il c.d. monitoraggio fiscale e cioè l’evidenza nel quadro RW di attività ed investimenti all’estero), sia nel caso di operazione unica che frazionata.

Le richieste riguardano non solo le persone fisiche o enti a esse equiparati, ma «anche le operazioni con l’estero eseguite per conto o a favore di società di capitali, enti commerciali e società di persone commerciali, a prescindere dal fatto che siano o meno residenti».

Nell’ampia nozione del termine «operazione» potranno ricadere tutte le attività svolte presso gli operatori finanziari anche «in via estemporanea, che si realizzino in una singola transazione di rilevanza contabile».

In particolare, potranno essere ricomprese le operazioni:  

  1. riconducibili ad un “formale rapporto”, che trovano la loro concreta manifestazione e registrazione all’interno dello stesso;
  2. denominate “extra-conto” che si esauriscono istantaneamente nel contatto diretto tra il cliente e l’intermediario (per le quali potrebbero sussistere problemi di identificazione e di tracciabilità).

Le richieste potranno essere “nominative” identificando quindi il soggetto con codice fiscale o dati anagrafici, nonché “massive”, ovverosia volte all’estrazione di un insieme di operazioni che integrano i requisiti indicati nella richiesta, indipendentemente dai soggetti che le abbiano realizzate.

Indagini e accertamenti tributari 

Il provvedimento in parola dispone altresì che “le informazioni acquisite potranno costituire tuttavia, la fonte di innesco di attività ispettive di natura tributaria, nell’ambito delle quali potrà essere valutata l’opportunità di attivare, con le procedure previste, le tradizionali indagini finanziarie avvalendosi del relativo regime probatorio”.

Modalità di invio di richieste e questionari

La modalità di richiesta delle informazioni per il monitoraggio fiscale (analogamente alle risposte da parte degli operatori) è di natura esclusivamente telematica per cui le richieste e i questionari (al pari delle risposte e della produzione documentale) saranno effettuate tra le parti a mezzo PEC o e-mail.

I termini di risposta potranno variare dai 15 ai 30 giorni, a seconda dell’entità delle richieste e decoreranno dalla data di ricevimento del questionario.

Sanzioni in caso di omesso o tardiva risposta

Non essendo previsto un regime sanzionatorio speciale ex DL 167/1990, trovano applicazione le seguenti sanzioni amministrative:

  1. da euro 2.000 ai 21.000 euro se si tratta di società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni o pagamenti per conto di terzi o attività di gestione e intermediazione finanziaria anche in forma fiduciaria (comprese Poste Italiane S.p.A.);
  2. da euro 250 ai 2.000 euro per i soggetti “diversi” da quelli di cui al punto a).
Conclusioni

Le informazioni finanziarie oggetto del provvedimento in oggetto – parzialmente acquisibili con le “tradizionali” indagini finanziarie, antiriciclaggio e di polizia giudiziaria – sono acquisibili con indagini mirate e congiunte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sulle operazioni finanziarie (anche “extra conto”) per controllare l’origine delle provviste oggetto di trasferimento e/o di detenzione all’estero e fare emergere eventuali condotte di evasione fiscale. A tale fine, appare opportuno dare un riscontro tempestivo, competo e puntuale alle richieste in parola anche attraverso l’intermediazione di professionisti nel contraddittorio con gli organi di controllo e di accertamento.

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