SRD II: le modifiche al Regolamento Operazioni con Parti Correlate in vigore dal 1° luglio 2021

A cura di Cristina Cengia

Premessa

Il 1° luglio è entrata in vigore la modifica al Regolamento n. 17221 del 2 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate (il “Regolamento”), operata da Consob con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (la “Delibera”) al fine di recepire all’interno dell’ordinamento italiano le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2017/828 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (la “Shareholder Rights Directive II” o “SRD II”). L’intervento di Consob fa seguito all’adeguamento della normativa primaria realizzato dal decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2019 (il “Decreto”) che ha modificato l’articolo 2391-bis del Codice civile riservando alla Consob la possibilità di adottare le opportune modifiche regolamentari. Consob, se pur in modo limitato – in quanto le disposizioni del Regolamento risultavano già sostanzialmente conformi con le previsioni della SRD II – è intervenuta su diversi aspetti, tra i quali: (i) la definizione di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate”; (ii) il dovere di astensione degli amministratori in conflitto di interesse; (iii) il comitato degli amministratori indipendenti; e (iv) i casi e le facoltà di esclusione dall’applicazione del Regolamento.

La nuova definizione di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate”

Quale modifica più rilevante, la Delibera ha comportato l’abrogazione dell’Allegato 1 al Regolamento che riprendeva la definizione di parti correlate e le altre definizioni ad essa funzionali contenute negli IAS/IFRS vigenti al momento dell’adozione del Regolamento nel 2010. In attuazione di quanto previsto dalla SRD II,il Regolamento prevede ora un rinvio mobile alle definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate individuate dai principi contabili internazionali pro tempore vigenti.

Per facilitare gli operatori, un estratto delle definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali sono riportate in appendice al Regolamento.

Fermo restando quanto precede le società potranno, in via discrezionale, estendere ad altri soggetti diversi dalle parti correlate l’ambito di applicazione soggettivo delle proprie procedure interne.

Il dovere di astensione degli amministratori in conflitto di interesse

In esecuzione della delega di cui all’articolo 2391-bis – così come modificato dal Decreto – sono state introdotte nel Regolamento le definizioni di amministratori e consiglieri coinvolti nell’operazione, individuati come “gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società”, nonché l’obbligo per gli stessi di astenersi dalla relativa votazione.

Ai fini di quanto precede, Consob ha chiarito che gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo della riunione dell’organo amministrativo, ma sono esclusi ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo. Pertanto, gli amministratori tenuti ad astenersi non verranno computati tra gli amministratori presenti ai fini del calcolo della maggioranza assoluta – o della diversa maggioranza eventualmente prevista dallo statuto necessaria per deliberare.

Il comitato degli amministratori indipendenti

L’intervento di Consob ha avuto altresì ad oggetto il ruolo del comitato degli amministratori indipendenti, con particolare riferimento al parere motivato in merito all’interesse e alla convenienza dell’operazione con parti correlate – sia essa di minore o di maggiore rilevanza – che deve essere fornito dal suddetto comitato all’organo competente a deliberare.

A tal proposito, Consob è intervenuta precisando che nelle operazioni di maggiore rilevanza il coinvolgimento del comitato debba essere tempestivo già nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e che, sia nei casi di operazioni di maggiore rilevanza che in quelle di minore rilevanza il parere predisposto dal comitato debba essere allegato al verbale della riunione del comitato. Quanto alla possibilità che il comitato possa farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, Consob ha chiarito che il comitato dovrà preventivamente verificare l’indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 del Regolamento. In particolare, il comitato dovrà analizzare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società e (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società

I casi di esenzione

In merito ai casi di esenzione dall’applicazione del Regolamento, l’intervento di revisione operato da Consob ha mantenuto sostanzialmente invariato l’assetto del Regolamento. A tal proposito, le modifiche più rilevanti riguardano:

  • la previsione di un’esenzione relativa alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, tra le quali sono inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione (anche a servizio di prestiti obbligazionari convertibili) e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del Codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni di capitale sociale mediante rimborso ai soci;
  • l’esenzione relativa alle operazioni di importo esiguo, la quale perde il proprio carattere opzionale con il conseguente obbligo da parte delle società di identificarle attraverso la previsione di soglie di esiguità all’interno delle proprie procedure. Tali soglie dovranno essere differenziate in ragione almeno della natura della controparte;
  • la parziale modifica dell’esenzione in materia di remunerazioni già prevista dalla precedente versione del Regolamento. In particolare, l’esenzione in materia di remunerazione trova applicazione nei confronti degli amministratori e consiglieri investititi di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che la remunerazione assegnata sia individuata in presenza di una politica di remunerazione approvata dall’assemblea e in conformità alla stessa, nonché quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

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