Lavoratori “controesodati”: importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibile estensione del beneficio fiscale “impatriati” di ulteriori 5 anni

A cura di Paolo Lucarini, Lucia Zedda e Ciro Eligiato

L’agenzia delle Entrate, con una risposta all’interpello presentato da un contribuente “controesodato” ha confermato la possibilità di beneficiare del regime di favore degli impatriati di cui all’articolo 16, del Dlgs 147/2015 per ulteriori cinque anni, ossia dall’anno 2021 all’anno 2025.

I soggetti “Controesodati” sono coloro che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 (cd. “Rientro dei cervelli”) che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo. n. 147 usufruendo del beneficio fiscale impatriati, applicando quindi una riduzione del 50% dell’imponibile fiscale relativo al reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia fino all’anno 2020.

Con questo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è possibile avere un quadro più completo circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’estensione del beneficio in oggetto.

In particolare, oltre a confermare l’estensione del regime di favore per ulteriori cinque anni ai controesodati, l’amministrazione ha altresì ribadito – come già previsto nella normativa di riferimento – che tale estensione non può essere richiesta:

  • dagli sportivi professionisti;
  • da coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
  • dai cittadini italiani rientrati alla data del 29 aprile 2019, che non siano stati iscritti all’Aire nel periodo in cui si qualificavano non residenti in Italia;
  • dai constroesodati che, pur avendo esercitato l’opzione ex articolo 16, comma 4, svolgono attività d’impresa sul territorio italiano (limitatamente ai redditi d’impresa);
  • dai cittadini extra-comunitari.

Come già previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita – è importante sottolineare che, attraverso la risposta all’interpello presentato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che, l’omessa iscrizione all’AIRE del controesodato rappresenta un elemento ostativo all’accesso all’estensione del citato regime fiscale per ulteriori 5 anni fiscali, nonostante questo adempimento non fosse incluso né tra quelli richiesti ai fini dell’accesso al beneficio fiscale ex legge 238/10, né tra quelli richiesti ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del Dlgs 147/15. Detto chiarimento è stato ribadito anche attraverso altre risposte fornite nei giorni scorsi ad altre istanze di interpello presentate da altri contribuenti “controesodati”.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione è subordinato al versamento di:

  1. un importo pari al 10% del reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo prodotto in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il contribuente, in tale momento, soddisfa i seguenti requisiti:
  • ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo,
  • o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

2. un importo pari al 5% del reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo prodotto in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il contribuente, in tale momento, soddisfa i seguenti requisiti:

  • ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,
  • e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio, pena la restituzione dello stesso fruito senza l’applicazione di sanzioni.

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