A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Regolamento PRIIPs
Proroga regime transitorio dei KID per i PRIIPs
Proposta di Regolamento della Commissione per la proroga del regime transitorio dei KID per i PRIIPs
La Commissione europea ha adottato, in data 15 luglio 2021, la “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti”.
Si tratta, in particolare, della proposta di Regolamento dell’Autorità volta a modificare l’art. 32 del “Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)” – cd. “Regolamento PRIIPs” – per prorogare – dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 – il periodo transitorio iviprevisto.
Tale articolo prevede, infatti, che le società di gestione e le società d’investimento (come definite dalla Direttiva OICVM – Direttiva 2009/65/CE) nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) siano temporaneamente esentate dall’obbligo di fornire il KID agli investitori al dettaglio; in particolare, attualmente tale esenzione è prevista fino al 31 dicembre 2021.
Con la proposta in esame, l’Autorità intende concedere ulteriore tempo ai soggetti sopramenzionati, prolungando l’esenzione fino al 30 giugno 2022.
Si precisa, infine, che la Commissione ha sottoposto al parere di tutti i portatori di interesse l’atto adottato per un periodo di otto settimane (fino al 9 settembre 2021); i commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione del testo finale del Regolamento.
Normativa europea – Market Abuse
Ritardo nella disclosure di Informazioni privilegiate
Revisione Orientamenti ESMA relativi al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
ESMA ha pubblicato, in data 15 luglio 2021, un documento di consultazione volto a revisionare gli Orientamenti sopra richiamati, dal titolo “Consultation Paper. Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision”.
Gli“Orientamenti relativi al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”del 2016, sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento MAR – Market Abuse Regulation) e stabiliscono un elenco indicativo – non esaustivo – di legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico.
Con la revisione in esame, l’obiettivo dell’Autorità è quello di ampliare il contenuto dei sopra richiamati Orientamenti; più nello specifico, il documento di consultazione intende aggiungere alcune fattispecie nell’elenco degli interessi legittimi e una nuova sezione agli Orientamenti ove vengono definite altre tipologie di informazioni (concernenti i requisiti patrimoniali), come informazioni privilegiate, che dovrebbero essere divulgate al pubblico quanto prima, a meno che non ricorrano le condizioni per il ritardarne la comunicazione.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 27 agosto 2021.
Normativa europea – Disciplina EMIR
Obbligo di segnalazione
Progetto di Orientamenti ESMA sugli obblighi di segnalazione ai sensi dell’EMIR REFIT
ESMA ha pubblicato, in data 13 luglio 2021, un documento di consultazione per l’elaborazione di un set di Orientamenti, dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines for reporting under EMIR”.
Si tratta di un progetto di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi dell’art. 9 “Obbligo di segnalazione” del Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR), così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. Regolamento EMIR REFIT – Regulatory Fitness and Performance Programme) volto a rendere l’applicazione dell’EMIR più semplice, proporzionata e meno costosa.
In particolare, il richiamato art. 9 prevede che le controparti segnalino ad un repertorio di dati sulle negoziazioni i dati relativi ai contratti derivati conclusi, modificati o cessati, specificando le modalità di segnalazione.
Pertanto, attraverso gli Orientamenti, ESMA fornisce indicazioni in merito ad una vasta gamma di argomenti concernenti le segnalazioni, la qualità e l’accesso ai dati, al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento EMIR in materia di segnalazione.
Nello specifico, ESMA fornisce chiarimenti riguardanti (i) la responsabilità e la logica delle segnalazioni e la corretta compilazione di alcuni campi degli schemi di reporting; (ii) le procedure da implementare in tema di qualità dei dati; e (iii) alcuni aspetti operativi concernenti l’accesso ai dati.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 30 settembre 2021.
Consultation Paper. Draft Guidelines for reporting under EMIR
Normativa europea – Vigilanza prudenziale e gestione rischi
Requisiti patrimoniali per il rischio di mercato
Progetto finale di Orientamenti EBA sul calcolo della perdita attesa parziale ai sensi del CRR II
EBA ha pubblicato, in data 13 luglio 2021, un documento dal titolo “Guidelines on criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc of Regulation (EU) n. 575/2013”.
Si tratta, in particolare, del progetto finale di un set di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 325-unsexagies “Requisiti in materia di misurazione del rischio” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), nell’ambito dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.
Il CRR II ha, infatti, introdotto nel CRR – in attuazione delle norme previste sul rischio di mercato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) – il metodo alternativo dei modelli interni e il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, che gli enti devono utilizzare ai fini degli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato previsti dall’art. 430-ter introdotto dal CRR II.
In caso di utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato a fini segnaletici, gli enti sono tenuti a determinare le misure delle perdite attese parziali (“partial expected shortfall”) di cui all’art. 325 sexquinquagies introdotto dal CRR II.
Pertanto, con il presente documento, EBA specifica i criteri per l’uso dei dati immessi nel modello interno di misurazione del rischio di mercato utilizzati per il calcolo delle misure delle perdite attese parziali; gli Orientamenti precisano che detti dati dovrebbero essere accurati, adeguati, aggiornati e completi oltre ad essere coerenti per quanto riguarda il loro utilizzo nell’ambito della misura della perdita attesa parziale.
La data di applicabilità degli Orientamenti è prevista per il 1° gennaio 2022.
Normativa europea – Sostenibilità
Finanza sostenibile
Proposte sull’estensione della tassonomia delle attività sostenibili
La Commissione europea ha pubblicato, in data 12 luglio 2021, due documenti elaborati dalla Piattaforma sulla finanza sostenibile, ossia ilgruppo permanente di esperti della Commissione in materia di finanza sostenibile, dal titolo:
- “Public Consultation. Report on Taxonomy extension options linked to environmental objectives”; e
- “Draft Report by Subgroup 4: Social Taxonomy”.
Si tratta, in particolare, di due documenti attraverso i quali l’Autorità richiede il parere di tutti i portatori di interesse per quanto riguarda l’estensione el’ulteriore sviluppo della tassonomia UE, come previsto dall’art. 26 del “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili” ossia il Regolamento (UE) 2020/852.
In particolare, il primo documento riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento sulla tassonomia – come già anticipato nella recente Strategia di finanza sostenibile – alle attività economiche che non hanno un impatto significativo sull’ecosostenibilità e alle attività economiche che arrecano un danno significativo all’ecosostenibilità.
Il secondo documento, invece, si concentra sulle attività che hanno altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali (cd. tassonomia sociale), che hanno assunto una grande importanza soprattutto a seguito della pandemia dovuta al Covid-19.
È possibile fornire i propri commenti alle proposte della Commissione entro il 27 agosto 2021 attraverso i questionari messi a disposizione dalla Commissione.
A seguito delle consultazioni, si attende che la Piattaforma sulla finanza sostenibilepresenti i documenti finali alla Commissione nell’autunno 2021.
Draft Report on Taxonomy extension options linked to environmental objectives
Draft Report on a Social Taxonomy
Normativa nazionale – Recepimento di orientamenti europei
Attuazione nella normativa nazionale di Orientamenti ESMA
Avvisi Consob e Note di Banca d’Italia relativi all’attuazione nell’ordinamento nazionale di Orientamenti ESMA
Consob e Banca d’Italia hanno comunicato la propria intenzione di conformarsi – ciascuna Autorità per i profili di competenza – ai seguenti due set di Orientamenti ESMA:
- Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo di conformità alle norme, di aprile 2021 (Avviso Consob del 7 luglio e Nota Banca d’Italia n. 11 del 7 luglio);
- Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, di maggio 2021 (Avviso Consob del 13 luglio e Nota Banca d’Italia n. 12 del 13 luglio).
Il primo set di Orientamenti – riguardanti alcuni aspetti applicativi relativi ai requisiti della funzione di controllo di conformità (compliance), disciplinati dalla Direttiva MiFID II per quanto riguarda, in particolare, i requisiti organizzativi dei soggetti che prestano servizi di investimento – si applica (retroattivamente) dal 7 giugno 2021.
Il secondo set di Orientamenti, invece – riguardanti l’identificazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione di attività e servizi a società erogatrici di servizi cloud – si applica a partire dal 31 luglio 2021. È, inoltre, previsto un regime transitorio (che termina il 31 dicembre 2022) per l’adeguamento dei contratti esistenti.
Normativa nazionale – Antiriciclaggio
Rischio di riciclaggio nel settore assicurativo
Disposizioni sulla mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo
A seguito della consultazione tenutasi tra dicembre 2019 e gennaio 2020, Ivass ha pubblicato, in data 13 luglio 2021, il Provvedimento n. 111 recante:
(i) disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
(ii) modifiche al Regolamento Ivass n. 44 del 12 febbraio 2019 recante “Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela”.
Il Provvedimento – che si limita all’operatività nei rami vita – si applica agli intermediari assicurativi, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale nonché alle sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese aderente allo S.E.E. o in uno Stato terzo.
Relativamente alle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, il Provvedimento – in attuazione dell’articolo 16 “Procedure di mitigazione del rischio” del Decreto legislativo n. 231/2007 (cd. Decreto Antiriciclaggio) – definisce i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali le sedi secondarie in Italia di imprese assicurative e gli intermediari assicurativi (agenti e broker) sono tenuti all’istituzione della funzione antiriciclaggio (e alla nomina del titolare della medesima funzione) e di revisione interna indipendente.
Nell’ambito della segnalazione delle operazioni sospette, invece, il Provvedimento prevede che (i) le imprese stabilite senza succursale siano tenute alla nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette relative all’attività svolta sul territorio italiano e che (ii) gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettano le segnalazioni al responsabile dell’impresa di riferimento o direttamente alla UIF.
Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate al Regolamento Ivass n. 44 – emanato a febbraio 2019 in attuazione dell’articolo 15 “Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati” del Decreto Antiriciclaggio – Ivass delinea la metodologia che le imprese devono utilizzare per condurre l’autovalutazione periodica del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, viene introdotta la nuova Sezione VI “Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” all’interno del Capo II sul sistema dei controlli interni, che definisce gli elementi da tenere in considerazione per identificare il rischio intrinseco e, quindi, misurare l’efficacia dei presidi posti in essere.
Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).
Si precisa, che, in sede di prima applicazione:
- le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2022;
- le informazioni e i dati relativi all’esercizio 2020 – di cui agli articoli 28-sexies e 28-septies del Regolamento n. 44/2019 (come aggiornato) sulla valutazione periodica del rischio di riciclaggio – vengono trasmessi entro il 30 settembre 2021;
- alcune comunicazioni da parte delle imprese stabilite senza succursale devono essere effettuate entro il 30 novembre 2021.
Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021
Normativa nazionale – Direttiva Solvency II
Strumenti finanziari complessi e/o illiquidi
Lettera al mercato IVASS relativa alla valutazione e al trattamento prudenziale degli investimenti
Ivass ha pubblicato, in data 14 luglio 2021,una Lettera al mercato dal titolo “Valutazione e trattamento prudenziale degli investimenti in strumenti finanziari complessi e/o illiquidi”.
Si tratta, in particolare, di una Lettera attraverso la quale l’Autorità richiama le imprese di assicurazione e riassicurazione vigilate ad adottare corrette modalità di trattamento, ai fini prudenziali, degli investimenti in strumenti finanziari complessi e/o illiquidi, alla luce delle carenze in tal senso rilevate dalle verifiche ispettive condotte da Ivass stessa.
Ivass specifica, infatti, che la detenzione di tali attivi in portafoglio, è consentita a tutte le imprese – sia a quelle adottanti un modello interno sia a quelle ricorrenti alla cd. formula standard per il calcolo dei requisiti patrimoniali – purché rispettino i seguenti principi:
- l’ottemperanza al principio della persona prudente;
- l’implementazione di un efficace sistema di gestione dei rischi;
- la determinazione in modo indipendente del fair value degli strumenti illiquidi o complessi;
- il corretto utilizzo della standard formula nell’ambito del processo ORSA.
Infine, nel documento allegato alla Lettera, Ivass richiama le disposizioni normative e i regolamentari di riferimento applicabili, nonché i criteri da utilizzare per l’identificazione dei fattori di rischio, la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, e per il calcolo del requisito patrimoniale quando operano in regime di formula standard.
Lettera al mercato Ivass del 14 luglio 2021
Normativa nazionale – Direttiva Solvency II
Disposizioni in materia di maggiorazione del capitale
Regolamento Ivass n. 48 del 13 luglio 2021 recante disposizione in materia di maggiorazione del capitale
Ivass ha pubblicato, in data 14 luglio 2021, un Regolamento dal titolo “Regolamento Ivass n. 48 del 13 luglio 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al Titolo XV, articolo 216-septies del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private”.
Si tratta, in particolare, del Regolamento emanato dall’Autorità ai sensi degli articoli 47-sexies “Maggiorazione del capitale” e 216-septies “Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato” del CAP, che disciplinano i profili attuativi concernenti il processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (cd. capital add-on).
L’obiettivo delle misure di capital add-on è quello garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza.
Nello specifico, il Regolamento detta norme di dettaglio, in tema di procedimento per l’adozione, modifica e revoca delle decisioni di introdurre maggiorazioni di capitale e valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale – volte ad attuare il quadro normativo europeo e nazionale.
Il Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Regolamento Ivass n. 48 del 13 luglio 2021
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