I lavoratori fragili nella fase di “ripresa” dalla pandemia da Covid-19

A cura di Francesca Tironi, Sara Tanieli e Paola Dell’Utri

Con Nota n. 10962 del 5 luglio 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha osservato che, non essendo intervenute previsioni di proroga delle precedenti disposizioni normative, a partire dal 1° luglio 2021 i lavoratori fragili che si assentino dal servizio in ragione della loro condizione di “fragilità” vedono computata tale assenza ai fini del comporto e non possono più godere del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile” (smart working).

Di seguito maggiori dettagli.

Definizione di lavoratore fragile 

Come precisato dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro con circolare n. 13 del 4/9/20, il concetto di fragilità va individuato in tutte quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore derivanti da patologie pregresse che potrebbero per costui determinare, in caso di infezione da Covid-19, un esito più grave o infausto se posto in confronto con la generalità della popolazione.

In particolare, allo stato, ai sensi dell’art. 26 c. 2 D.L. n. 18/20, i soggetti fragili vengono identificati in quei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rispetto ai quali i competenti organi medico-legali abbiano accertatouna condizione di rischio derivante da:

  • immunodepressione;
  • patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita, inclusi i lavoratori cui sia stata riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. n. 104/92.

Per quanto invece concerne i lavoratori di età avanzata, la circolare interministeriale sopra menzionata ha chiarito che, in base alle attuali evidenze scientifiche, il parametro dell’età non costituisce di per sé elemento sufficiente per definire come “fragile” un lavoratore: in tal senso, piuttosto, “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio” (sul punto, v. anche circolare INAIL n. 44/20).

Situazione prima del 1/7/21

Ai sensi dell’art. 26, c. 2 bis, D. L. n. 18/20, dal 16 ottobre 2020  al 30 giugno 2021 ai lavoratori fragili era riconosciuto il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile/smart working, alla condizione che le mansioni svolte fossero compatibili con tale modalità (come noto, lo smart working consente di avere meno vincoli di tempo e di luogo nello svolgimento della mansione, fermo restando l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro). Per tali tipologie di dipendenti il diritto allo smart working poteva realizzarsi anche attraverso la destinazione degli stessi a diversa mansione (purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Per quanto invece riguarda i lavoratori che svolgevano attività concretamente non esercitabili in modalità agile in quanto richiedenti necessariamente l’espletamento dell’attività nella sede aziendale (si pensi alle mansioni di natura operaia), era prevista la possibilità di assentarsi dal servizio previa presentazione di apposito certificato medico. Ai sensi dell’art. 26, c. 2, D.L. n. 18/20, dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 tale assenza, equiparata al ricovero ospedaliero, non era computabile ai fini del periodo di comporto, con la conseguenza che tali dipendenti non potevano essere licenziati se, considerando il suddetto periodo di assenza, risultava superato quel particolare lasso di tempo – generalmente stabilito dal contratto collettivo applicato – in cui il dipendente, pur assente dal lavoro, ha il diritto alla conservazione del proprio posto. 

Situazione dopo il 1/7/21

Come anticipato in epigrafe, dal 1° luglio 2021 sono tornate in vigore le previsioni pre-Covid, con la conseguenza che attualmente:

  • i lavoratori fragili non godono più di un vero e proprio diritto allo smart working;
  • l’assenza dal servizio dettata dalla loro condizione di fragilità è computata ai fini del comporto.

Sino al 31 luglio 2021 resta ferma, invece, la previsione dell’istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale, ossia la richiesta di fissazione di visite mediche a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di comorbilità, inoltrata dal datore di lavoro al medico competente, ove già presente, oppure, nei casi in cui non sia necessaria la nomina del medico competente, alternativamente al medico appositamente nominato per il periodo di emergenza o ai servizi territoriali dell’INAIL (cfr. art. 83 D.L. n. 34/20, conv. in L. n. 77/20 e art. 11, c. 1, DL n. 52/21, conv. in L. n. 87/21).

Come ha osservato l’INAIL, l’introduzione dell’istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale ha configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, andando ad ampliare, sebbene per il solo periodo dell’emergenza sanitaria, le norme in materia di sorveglianza sanitaria contenute nell’art. 41 D. lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. a tutela di tutti i dipendenti. Infatti, con tale istituto si consente al medico, all’esito della visita, di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore fragile, fornendo al datore di lavoro indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute di tale dipendente a fronte del rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea alla mansione è invece riservato ai soli casi che non consentano soluzioni alternative (v. circ. INAIL n. 44/20).

Per aggiornamenti si veda la newsletter del 28 Luglio 2021.

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