A cura di Andrea Werner Beilin e Francesco Maria Mariani
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Finanze datato 21 giugno 2021 (nel seguito solo “il Decreto”), sono state definite le modalità applicative in merito all’emissione delle fatture in modalità elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di/da controparti residenti a San Marino.
Il Decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021; tuttavia fino al 30 giugno 2022 sarà possibile emettere fatture cartacee, con le modalità stabilite dal Decreto, nei confronti degli operatori sanmarinesi.
Dal 1° luglio 2022, invece, sarà obbligatorio emettere esclusivamente fatture elettroniche nelle modalità di seguito descritte.
Processo di fatturazione “Italia –> San Marino”
Il processo di fatturazione nei confronti degli operatori residenti a San Marino presenterà delle peculiarità rispetto alle fatture che, ad oggi, sono inviate attraverso il Sistema di Interscambio (“SdI”).
In particolare, le fattura elettroniche e le note di variazione relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, una volta inviate allo SdI, saranno da quest’ultimo trasmesse all’ufficio tributario di San Marino, il quale, effettuate opportune verifiche, convaliderà la fattura mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate italiana.
A tal fine, l’esito della verifica sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate all’emittente italiano, mediante apposito canale telematico.
Sul punto, come indicato dall’articolo 3, Decreto, nel caso in cui nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario sammarinese non convalidasse la regolarità delle operazioni effettuate, il cedente italiano dovrà emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, d.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Nel caso, invece, in cui l’ufficio sammarinese abbia convalidato la regolarità della cessione effettuata, la stessa cessione può essere considerata a tutti gli effetti non imponibile ai sensi degli art. 8 e 9, d.P.R. 633/1972. Infatti, per le cessioni di beni effettuate con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino ed i servizi ad esse connessi, la non imponibilità ai fini IVA sarà subordinata alle seguenti condizioni:
- in caso di fattura elettronica, dalla convalida da parte dell’ufficio tributario sammarinese della regolarità del documento emesso dal cedente italiano;
- in caso di fattura cartacea, emessa (laddove consentito dalla normativa) secondo le modalità previste dall’art. 4, Decreto, dal fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino – Uff. tributario».
Infine, si precisa che l’emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetti passivi sammarinesi non sarà obbligatoria per le ipotesi di esclusione previsti dalla normativa generale di fatturazione (e.g. cessioni cui all’art. 22, d.P.R. n. 633/1972).
Processo di fatturazione “San Marino –> Italia”
Le fatture emesse da operatori sammarinesi nei confronti di soggetti passivi italiani (con trasporto dei beni da San Marino all’Italia) seguiranno, invece, il percorso inverso.
In particolare, le fatture elettroniche relative a tali cessioni saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese in formato elettronico al Sistema di Interscambio italiano, il quale le metterà a disposizione del cessionario attraverso un apposito canale telematico.
Il Decreto, inoltre, disciplina le differenti modalità di assolvimento dell’imposta nei casi di fattura elettronica o cartacea e del trattamento IVA applicato dal fornitore sammarinese.
Vendite a distanza
L’articolo 15 del Decreto prevede che le vendite a distanza di beni effettuate nei confronti di consumatori privati (ad esempio, le cessioni a distanza da soggetto passivo italiano nei confronti di consumatore sammarinese), scontano l’imposta nel Paese di destinazione al superamento della soglia di 28.000 euro. Tuttavia, anche al di sotto di tale soglia, il cedente potrà optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni.
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