A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Antiriciclaggio
Pacchetto di misure della Commissione
Adozione del pacchetto di misure della Commissione Europa in tema di AML / CFT
La Commissione europea ha pubblicato, in data 20 luglio 2021, un Comunicato con il quale rende noto di aver adottato un pacchetto di misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT),come preannunciato nelPiano di azione in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo di maggio 2020.
Il pacchetto include le seguenti quattro proposte legislative:
- una proposta di Regolamento che istituisce una nuova autorità dell’UE in materia di AML/CFT;
- una proposta di Regolamento in materia di AML/CFT, contenente norme armonizzate che saranno direttamente applicabili (cd. Codice unico in materia AML/CFT);
- una proposta di Direttiva (“VI Direttiva AML”), che si sostituirà all’attuale Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”, come modificata dalla “V Direttiva AML”), contenente disposizioni – da recepire nel diritto nazionale – relative agli organismi di vigilanza nazionali e alle Unità di informazione finanziaria negli Stati membri; e
- una proposta di Regolamento modificativo del Regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.
L’obiettivo della Commissione è il consolidamento dell’attuale quadro normativo dell’UE in materia di AML/CFT, nonché l’adeguamento dello stesso alla luce delle nuove sfide emergenti concernenti (i) il ricorso crescente all’innovazione tecnologica (come, ad esempio, l’affermarsi di valute virtuali), (ii) la maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico e (iii) la natura globale delle organizzazioni terroristiche.
In particolare, attraverso il primo provvedimento normativo, la Commissione intende modificare il sistema di vigilanza AML/CFT, istituendo una nuova Autorità antiriciclaggio europea (cd. AMLA), che avrà il compito di rafforzare la cooperazione delle UIF nazionali, vigilare direttamente sugli enti finanziari più rischiosi e coordinare gli organismi di vigilanza nazionali.
Il secondo provvedimento normativo, invece, raggruppa tutte le disposizioni in materia di AML/CFT relative al settore privato che saranno direttamente applicabili negli Stati membri; si tratta del cd. “Codice Unico dell’UE in materia di AML/CFT” volto a raggiungere un maggiore livello di armonizzazione nell’applicazione delle regole AML/CFT sull’intero territorio UE; tra le disposizioni rientrano anche quelle specifiche relative all’adeguata verifica della clientela, alla titolarità effettiva, al massimale per i pagamenti in contanti e alle competenze delle UIF.
Il terzo provvedimento reca una proposta di Direttiva (VI Direttiva AML/CFT) che si sostituirà alla IV Direttiva AML/CFT e prevede disposizioni relative all’organizzazione del sistema istituzionale AML/CFT a livello nazionale.
Infine, il quarto provvedimento intende estendere l’ambito di applicazione della disciplina AML/CFT all’intero settore delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi all’adeguata verifica della clientela, garantendo la piena tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività e vietando i portafogli anonimi di cripto-attività.
I commenti in merito alle iniziative legislative possono essere inviati dai soggetti interessati fino al 17 settembre 2021 e saranno trasmessi dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio allo scopo di alimentare il dibattito legislativo.
Proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849
Proposal for a Regulation on information accompanying transfers of funds and certain crypto assets
Normativa europea – Direttiva MIFID II
Politiche e prassi retributive
Revisione Orientamenti ESMA su politiche e prassi retributive ai sensi della MIFID II
ESMA ha pubblicato, in data 19 luglio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements”.
Si tratta del documento attraverso il quale ESMA propone una revisione complessiva dei propri “Orientamenti sulle politiche e prassi retributive” emanati a giugno 2013 ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID), a seguito dell’adozione – nel frattempo avvenuta – della Direttiva (UE) 2014/65 (cd. Direttiva MiFID II).
Nello specifico, l’obiettivo dell’Autorità è quello di chiarire alcuni aspetti inerenti ai requisiti di remunerazione previsti dalla Direttiva MiFID II, nonché di garantirne un’applicazione uniforme, al fine di rafforzare la protezione degli investitori.
A tal fine, ESMA propone i seguenti interventi agli Orientamenti del 2013: (i) l’integrazione dei nuovi requisiti in materia di remunerazioneprevisti dalla MiFID II (soprattutto in materia di tutela degli investitori); (ii) la previsione di ulteriori dettagli su alcuni aspetti già trattati negli Orientamenti del 2013; e (iii) l’incorporazione dei risultati delle attività di vigilanza espletate dalle Autorità nazionali competenti.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 19 ottobre 2021.
Si specifica che ESMA ha intenzione di adottare gli Orientamenti finali entro la fine del primo semestre del 2022.
Consultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements
Normativa nazionale – Concessione e monitoraggio prestiti
Attuazione nella normativa nazionale degli Orientamenti EBA
Aggiornamento delle Disposizioni di Banca d’Italia per le banche e gli intermediari finanziari per il recepimento degli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti
Con Nota n. 13 del 20 luglio 2021, Banca d’Italia ha comunicato di aver attuato nell’ordinamento nazionale gli “Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti”, di giugno 2020, che specificano i presidi di governance e quelli in materia di rischio di credito e controparte relativi al processo di erogazione e monitoraggio dell’attività creditizia.
A tal fine, l’Autorità ha aggiornato le proprie Disposizioni di vigilanza per le banche e gli intermediari finanziari, pubblicando, rispettivamente, il 36 °aggiornamento della Circolare 285/2013“Disposizioni di Vigilanza per le banche”e il 4° aggiornamento dellaCircolare 288/2015“Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari”.
Relativamente alle modifiche apportate alla Circolare 285, queste sono volte ad assicurare il raccordo tra le previsioni nazionali in materia di governo societario, sistema dei controlli interni e processo per la gestione del rischio di credito e quanto disposto dagli Orientamenti EBA.
In particolare, è stata modificata la Sezione I “Disposizioni preliminari e principi generali” e l’Allegato A “Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio” del Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”, Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” della Parte I “Recepimento in Italia della CRD IV” della Circolare.
Con riferimento, invece, alle modifiche apportate alla Circolare 288, queste riguardano il Capitolo 1 “Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni” del Titolo III “Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni” della Circolare.
Si precisa che gli Orientamenti EBA si applicano alle banche e ai gruppi bancari per intero, nonché agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB che erogano contratti di credito rientranti nell’ambito di applicazione delle Direttive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive, CCD) e 2014/17/EU (Mortgage Credit Directive, MCD), limitatamente alle previsioni contenute nella Sezione 5 “Procedure per la concessione di prestiti” degli Orientamenti (con alcune eccezioni).
Gli Orientamenti si applicano ai prestiti e alle anticipazioni concessi dal 21 luglio 2021.
Si precisa, infine, che nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari non dispongano di tutte le informazioni e i dati pertinenti richiesti dagli Orientamenti da utilizzare per il monitoraggio dei clienti esistenti o delle linee di credito concesse prima della data di applicazione, essi possono raccogliere le informazioni e i dati mancanti entro il 30 giugno 2024, nell’ambito del processo di revisione periodica del merito creditizio dei clienti.
Nota Banca d’Italia n. 13 del 20 luglio 2021
Atto di emanazione del 36° aggiornamento del 20 luglio 2021 della Circolare n. 285/2013
Testo del 36° aggiornamento della Circolare 285/2013
Atto di emanazione del 4° aggiornamento del 20 luglio 2021 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015
Testo del 4° aggiornamento della Circolare 288/2015
Normativa nazionale – Imprese di assicurazione
Antiriciclaggio
Lettere al mercato Ivass relative all’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito dei rami vita
Ivass ha pubblicato, in data 16 luglio 2021, le seguenti Lettere al mercato nell’ambito della mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML) nel settore assicurativo, dal titolo:
- “Richiesta d’informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi al fine di valutare i rischi di AML nell’ambito dei rami vita”, e
- “Autovalutazione dei rischi di AML da parte di imprese e sedi secondarie operanti nei rami vita”.
Si tratta, in particolare, di due documenti attraverso i quali l’Autorità specifica il termine entro il quale le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’UE (o in un Paese aderente allo SEE) e le imprese di assicurazione italiane nonché le sedi secondarie in Italia di imprese con sede nella UE / SEE sono tenute, rispettivamente, a trasmettere ad Ivass informazioni:
- sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami vita in regime di libera prestazione di servizi, allo scopo di consentire a Ivass di valutare i rischi di AML insiti nella distribuzione assicurativa da parte degli intermediari di cui dette imprese si avvalgono;
- sull’autovalutazione dei rischi di AML cui risultano essere esposte.
Si precisa che le due Lettere fanno seguito al Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021 che ha previsto, tra le altre cose, modifiche al Regolamento Ivass n. 44 del 12 febbraio 2019 recante “Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di AML in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela”.
È stata, infatti, introdotta la nuova Sezione VI “Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” all’interno del Capo II sul sistema dei controlli interni, con la quale Ivass ha delineato la metodologia che le imprese devono utilizzare per condurre l’autovalutazione periodica del rischio di AML.
L’Autorità precisa che il termine per l’inoltro delle informazioni sopramenzionate con riferimento all’esercizio 2020 è il 30 settembre 2021 e che tali Lettere vengono inviate per l’ultima volta. Dal 2022, infatti, le imprese saranno tenute ad inoltrare (di propria iniziativa) le informazioni richieste entro il 30 giugno di ogni anno.
Si segnala, infine, che le informazioni richieste sono necessarie all’Autorità per l’elaborazione di indicatori per la stima del rischio AML delle imprese e per indirizzare la propria azione di vigilanza.
Richiesta di informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi al fine di valutare i rischi di AML nell’ambito dei rami vita
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