La nuova situazione dei lavoratori fragili alla luce del D.L. n. 105/21

A cura di Giulia Spalazzi, Sara Tanieli e Paola Dell’Utri

Nella newsletter pubblicata lo scorso 22 luglio 2021 (cui si rinvia per maggiori dettagli) si era osservato come, non essendo sino a quel momento intervenute previsioni di proroga delle precedenti disposizioni normative, a partire dal 1° luglio 2021 i lavoratori c.d. “fragili” non potevano più considerarsi come titolari di un vero e proprio diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile” (smart working). Tale interpretazione era stata fornita anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 10962 del 5 luglio 2021.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 105/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 luglio,è stato tuttavia prorogato nuovamente lo stato di emergenza previsto dall’art. 26, c. 2 bis D.L. n. 18/20 prevedendo, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021 e sino a tutto il 31 ottobre 2021 (data coincidente con la fine dello stato di emergenza, salvo non si rendano necessarie ulteriori proroghe), il diritto dei lavoratori fragili allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile/smart working, alla condizione che le mansioni da essi svolte siano compatibili con tale modalità.

Si precisa che per tali tipologie di dipendenti il diritto allo smart working può realizzarsi anche attraverso la destinazione degli stessi a diversa mansione (purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

In assenza di previsioni normative specifiche, non essendo intervenute sul punto proroghe, può invece considerarsi ancora applicabile l’interpretazione fornita dall’Ispettorato del Lavoro in punto di comporto e secondo la quale i lavoratori fragili che svolgono attività concretamente non esercitabili in modalità agile che si assentino dal servizio in ragione della loro condizione di “fragilità” vedono ora computata la loro assenza ai fini del comporto, differentemente da quanto era stato eccezionalmente previsto sino al 30 giugno 2021.

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