Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Finanza sostenibile

Lettera della Commissione

Posticipo applicabilità RTS integrativi del Regolamento SFDR

ESMA ha reso nota, in data 23 luglio 2021, la Lettera dalla Commissione europea dell’8 luglio 2021 avente ad oggetto “Information regarding regulatory technical standards under the Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088”.

Si tratta della Lettera attraverso cui la Commissione europea comunica che l’applicabilità delle norme tecniche di regolamentazione delle ESAs integrative del Regolamento 2019/2088 (SFDR) (sia quelle già trasmesse in febbraio 2021 alla Commissione stessa sia quelle ulteriori, in corso di sviluppo) è posticipata di sei mesi, ossia dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.

L’Autorità ritiene necessario tale posticipo alla luce della copiosità e della complessità tecnica delle norme che dovranno essere recepite dagli operatori; viene, inoltre, comunicato che la Commissione farà confluire tutte le norme tecniche di regolamentazione – 13 RTS in totale – in un unico documento.

Letter from the EU Commission to EP and Council – SFDR

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Grandi esposizioni / Sistema bancario ombra

Bozza di RTS EBA sull’individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra ai sensi del CRR II

EBA ha pubblicato, in data 26 luglio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on criteria for the identification of shadow banking entities under Article 394(4) of Regulation (EU) n. 575/2013”.

Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 394 “Obblighi di segnalazione” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), rientrante nell’ambito delle “Grandi esposizioni”.

In particolare, la bozza di RTS specifica i criteri per l’identificazione dei soggetti facenti parti del sistema bancario ombra, tenendo in considerazione gli sviluppi internazionali nel frattempo occorsi a quest’ultimo.

Infatti, ai sensi del richiamato articolo 394, gli enti sono tenuti a segnalare alle autorità competenti – tra le altre cose e nell’ambito delle grandi esposizioni – una serie di informazioni riguardanti le dieci maggiori esposizioni detenute su base consolidata verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.

È possibile partecipare alla consultazione fino al ­26 ottobre 2021.

Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on criteria for the identification of shadow banking entities under Article 394(4) of Regulation (EU) N. 575/2013 

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Impresa madre nell’UE intermedia

Progetto finale di Orientamenti EBA sull’impresa madre nell’UE intermedia ai sensi della CRD V

EBA ha pubblicato, in data 28 luglio 2021 la versione finale di un set di Orientamenti dal titolo “Final Report. Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU”.

Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 21-ter “Impresa madre nell’UE intermedia” introdotto nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e riguardante gli enti autorizzati nell’Unione facenti parte di gruppi di paesi terzi.

Il sopramenzionato art. 21-ter prevede, infatti, che gli enti che appartengono a gruppi di Paesi terzi – il cui valore totale delle attività nell’Unione è pari o superiore a Euro 40 miliardi – istituiscano una società capogruppo detta “impresa madre nell’UE intermedia”(intermediate EU parent undertakings, IPU).

Pertanto, attraverso gli Orientamenti, EBA specifica (i) la metodologia che gli enti dovranno utilizzare per calcolare il valore totale delle attività nell’Unione dei gruppi di Paesi terzi (da calcolare come la media degli ultimi quattro trimestri) e (ii) le modalità e le tempistiche di monitoraggio di questo valore, ai fini della conformità al requisito relativo alle IPU.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti.

Final Report. Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU

Normativa europea – Pagamenti transfrontalieri

Codificazione delle norme europee in materia di pagamenti transfrontalieri

Regolamento del Parlamento e del Consiglio

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 30 luglio 2021è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione, (codificazione)”.

Si tratta, in particolare, della codificazione del “Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il Regolamento (CE) n. 2560/2001” e, in generale, delle disposizioni sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità europea.

La finalità del processo di codificazione è la semplificazione e la chiarezza della normativa, soprattutto qualora la normativa in questione abbia subito frequenti modifiche che ne rendono difficoltosa la consultazione. La codificazione, inoltre, non comporta alcuna modifica sostanziale ma si limita a riunire più atti normativi apportando le necessarie modifiche formali.

A tal fine, con il Regolamento, si è proceduto alla codifica del richiamato Regolamento (CE) n. 924/2009 incorporando le disposizioni nel frattempo occorse in materia di pagamenti transfrontalieri, ossia:

  • il “Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” e
  • il “Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria”.

Contestualmente, viene abrogato il richiamato Regolamento (CE) n. 924/2009; i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo Regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Il processo di codificazione, infine, ha consentito di aggiornare i riferimenti normativi; in particolare viene ora richiamata la Direttiva PSD 2 che nel frattempo ha sostituito la Direttiva PSD 1 (e sulla quale si basa il Regolamento (CE) n. 924/2009).

Il Regolamento (UE) 2021/1230 entra in vigore il 19 agosto 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione, (codificazione)

Normativa europea / nazionale – Distribuzione dividendi e politiche di remunerazione variabile

Raccomandazione BCE e Banca d’Italia

Revoca del divieto di distribuzione dei dividendi per le banche

Con Raccomandazioni pubblicate rispettivamente il 29 e il 27 luglio 2021, BCE e Banca d’Italia hanno comunicato la revoca – dal 30 settembre 2021 – delle proprie Raccomandazioni dello scorso dicembre (Raccomandazione della Bce del 15 dicembre 2020 e Raccomandazione di Banca d’Italia del 16 dicembre 2020) recanti il divieto di distribuzione dei dividendi per le banche e di riacquisto di azioni proprie.

In particolare, visti i segnali di miglioramento dell’economia rilevati con le ultime proiezioni macroeconomiche, BCE – per le banche più significative – e Banca d’Italia – per le banche meno significative – ritengono di tornare all’adozione dei criteri di valutazione del capitale e dei piani di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni nell’ambito dell’ordinario processo SREP.

Le Autorità hanno però raccomandato alle banche di mantenere un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche distributive e di riacquisto delle proprie azioni e le politiche di remunerazione, tenendo sempre in considerazione la sostenibilità del proprio modello di business e la possibilità del verificarsi di ulteriori impattanti perdite allo scadere delle misure di sostegno introdotte a seguito della pandemia.

Raccomandazione della BCE del 23 luglio 2021 che abroga la raccomandazione BCE/2020/62 (BCE/2021/31)

Raccomandazione della Banca d’Italia sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile delle banche che abroga la Raccomandazione del 16 dicembre 2020

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Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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