Operazioni di intermediazione nella vendita di estensione della garanzia incluse nel calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA – sentenza dell’8 luglio 2021 della Corte di Giustizia nella causa C-695/19

A cura di Alessia Zanatto, Luca Ghelli e Beatrice Pelo

La Corte di Giustizia, con la recente sentenza dell’8 luglio 2021, resa nella causa C-695/19, ha affermato il principio secondo il quale le operazioni di intermediazione nella vendita di estensione della garanzia, poste in essere da soggetti che svolgono prevalentemente attività di vendita di beni, costituiscono prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione (esenti ai sensi dell’articolo 135,paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 112/2006/CE ( “Direttiva”)  che rilevano ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione IVA.

Descrivendo in breve i fatti in causa, una società portoghese (Rádio Popular – Electrodomésticos SA, “la Società”) si occupava in via principale della vendita al dettaglio o all’ingrosso di elettrodomestici e altri beni del settore elettronico/informatico.

La Società forniva altresì ai propri acquirenti una serie di servizi aggiuntivi, tra cui l’estensione della garanzia sugli articoli acquistati. Tale estensione derivava da un contratto di assicurazione tra l’impresa di assicurazione e gli acquirenti degli articoli venduti dalla Società, con il quale l’impresa di assicurazione garantisce all’acquirente, in caso di sinistri, la riparazione dell’articolo acquistato o, eventualmente, la sua sostituzione, per un periodo che va oltre il periodo coperto dalla garanzia standard fornita dal fabbricante.

In base ai fatti riportati in causa, agendo in qualità di intermediario nella vendita di prodotti assicurativi, la Società addebitava al cliente, a fronte dell’estensione della garanzia sottoscritta, un importo aggiuntivo rispetto al prezzo del prodotto acquistato. L’attività di vendita di estensioni di garanzia veniva effettuata utilizzando le stesse risorse materiali e personali destinate alla vendita degli articoli.

Con riferimento all’operazione descritta (i.e. l’estensione della garanzia), la Società non provvedeva ad addebitare l’IVA, considerandola esente ma detraeva integralmente l’imposta versata a monte per tutte le operazioni svolte.

Sulla vicenda, l’Amministrazione finanziaria portoghese instaurava un contenzioso nei confronti della Società, cui veniva contestata l’indebita detrazione dell’IVA, in quanto si riteneva che la Società avrebbe dovuto detrarre l’IVA sugli acquisti secondo il metodo del pro-rata di detrazione.

Nello specifico, il Fisco portoghese rilevava che le operazioni di vendita di estensioni di garanzia fossero da computare nel conteggio del pro-rata di detrazione. Difatti, le attività di intermediazione esercitate dalla Società, pur rappresentando operazioni di assicurazione esenti da IVA, in virtù dell’art. 135, par. 1, lett. a), Direttiva     , non potevano essere ricondotte alle attività finanziarie e accessorie. Solo queste ultime attività, difatti, secondo quanto disciplinato dall’art. 174, par. 2, lett. b) e c),      Direttiva, non sono da tenere in considerazione ai fini del calcolo del pro-rata dell’IVA.

Infatti, il citato articolo 174 esclude dal conteggio del pro-rata le operazioni (i) accessorie immobiliari e finanziarie      e (ii) quelle contemplate dalle lettere da b) a g), dell’art. 135, ossia le operazioni di natura finanziaria, laddove accessorie. Non prevede, invece, l’esclusione per le operazioni      di cui alla lettera a)      del citato articolo 135, quali le prestazioni di assicurazione e le relative intermediazioni.

A sostegno delle proprie ragioni, la Società giustificava l’esclusione dal calcolo del pro-rata dei suddetti proventi ribadendo che gli stessi fossero da ricondurre alla categoria delle “operazioni accessorie finanziarie”, di cui all’art. 174, par. 2, lett. b) e c), della Direttiva.

Al riguardo, la Corte evidenziava l’inammissibilità di una coincidenza tra la nozione di “operazione di assicurazione”, esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva, e quella di “operazione finanziaria”, di cui all’articolo 174, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.

Sul punto, si afferma che, sulla base del principio di neutralità fiscale, operazioni simili contemplate dalla Direttiva sono assoggettate al medesimo trattamento ai fini dell’IVA e non possono essere definite con nozioni diverse.

La Corte, al fine di interpretare il caso di specie, esamina il contenuto delle prestazioni (estensione garanzia) offerte dalla Società, per verificare che siano effettivamente      operazioni      esenti      IVA in quanto “prestazioni di servizi relative a dette operazioni [di assicurazione, ndr], effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”. Sulla base dei fatti riportati dal giudice del rinvio, la risposta è affermativa, in virtù dell’attività effettuata dalla Società a tal riguardo, ed alla struttura contrattuale in essere.

Successivamente, viene affermato il seguente principio di diritto, laddove la Corte afferma che, ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione, rilevano anche le operazioni di intermediazione relative alla vendita delle estensioni della garanzia effettuate nell’ambito dell’attività di vendita di elettrodomestici, a prescindere dal loro carattere accessorio:

 “L’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro-rata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva”.

Per ragioni di completezza, pare opportuno sottolineare che la conclusione cui è giunta la Corte di Giustizia evidenzierebbe un disallineamento tra la disciplina unionale e quella italiana.

Difatti, a livello domestico,      le operazioni di intermediazione assicurativa, esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 2 e 9,      d.P.R. n. 633/1972, sono escluse dal calcolo del pro-rata IVA di detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, se non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o sono accessorie alle operazioni imponibili.

In altri termini, il legislatore italiano avrebbe implementato le esclusioni di cui all’art. 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della Direttiva in modo più ampio, facendovi rientrare anche le operazioni di assicurazione e le prestazioni di intermediazione/mediazione ad esse relative laddove accessorie ad operazioni imponibili o non rientranti nell’attività propria dell’impresa.

La previsione normativa ha trovato conferma, peraltro, anche da parte dell’Agenzia delle Entrate in alcuni documenti di prassi (e.g. Consulenza Giuridica 954-49/2014), in cui è stata ritenuta corretta l’esclusione dal calcolo del pro rata di detrazione delle operazioni di intermediazione su polizze assicurative effettuate da alcune società di leasing, in quanto non formanti oggetto dell’attività propria della società di leasing).

Ciò detto, occorre ricordare che, per effetto del divieto del c.d. “reverse direct effect”, lo Stato italiano non potrebbe far valere l’efficacia di una sentenza della Corte di Giustizia UE in presenza di una normativa nazionale non compatibile con la Direttiva.

Pertanto, la sentenza della Corte di Giustizia UE non dovrebbe avere effetti sul passato. Pro futuro, la normativa nazionale dovrebbe, invece, essere modificata per tenere conto dei suddetti principi.

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