A cura dell’Energy Team
In seguito all’Alert pubblicato in data 1 luglio 2021 recante le novità in ambito energetico apportate dal Decreto Semplificazioni n. 77/2021 (“Decreto Semplificazioni Bis) e dal DL 92/2021, si segnala che lo scorso 31 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 (la “Legge di conversione”), la quale ha apportato diverse modifiche al testo.
Di seguito riportiamo le principali e ulteriori novità del Decreto Semplificazioni Bis come emendato dalla Legge di conversione.
1. Modifiche alla soglia di potenza ai fini della sottoposizione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) per gli impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare.
La Legge di conversione introduce una modifica alla lett. b) dell’allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006 (“Testo Unico Ambiente”), relativo alle soglie da prendere in considerazione ai fini della sottoposizione dei progetti al procedimento di screening regionale, prevedendo che per le seguenti tipologie di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare, e relative opere connesse e indispensabili:
- impianti localizzati all’interno di siti di interesse nazionale;
- impianti situati in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali;
- impianti in aree classificate come industriali
la soglia di cui alla lettera b) del medesimo Allegato si intende elevata a 10 (dieci) MW.
Per tali tipologie di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare, quindi, ai fini della sottoposizione a screening regionale, non dovrà più farsi riferimento alla soglia di 1 (uno) MW bensì di 10 (dieci) MW.
2. Repowering degli impianti esistenti e modifiche sostanziali
Il Decreto Semplificazioni Bis, attraverso la modificato dell’art. 5 del Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28 ha provveduto a identificare gli interventi, con particolare riferimento alla disciplina per gli interventi di repowering, da poter definire come “non sostanziali” e per i quali è sufficiente, ai fini autorizzativi, presentare una comunicazione al relativo Comune.
Ebbene, la Legge di conversione ha specificato, per quanto attiene alla dimensione dei nuovi aerogeneratori, che l’altezza massima dei nuovi impianti non potrà essere:
- superiore al doppio dell’altezza dell’aerogeneratore già esistente (nel caso in cui l’aerogeneratore preesistente fosse già più alto di 70 mt);
- superiore a 2,5 volte l’altezza dell’aerogeneratore già esistente (nel caso di aerogeneratori di dimensioni inferiori a 70 mt).
Inoltre, la Legge di conversione ha previsto la possibilità di procedere all’intervento di repowering su impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica attraverso una semplice comunicazione al Comune anche per quegli interventi che comportino una riduzione della superficie o dei volumi occupati, anche in assenza di sostituzione degli aerogeneratori stessi.
3. Aree agricole e incentivi
Il Decreto Semplificazioni Bis, attraverso la modifica dell’art. 65 del Decreto Legge, 24 gennaio 2012, n. 1 ha previsto la possibilità, inter alia, che gli impianti agrovoltaici con soluzioni integrative, con montaggio verticale dei moduli, che non compromettano la continuità delle attività di coltivazione agricola, anche se aventi moduli collocati a terra in aree agricole, potranno ricevere gli incentivi statali.
Ebbene la Legge di conversione ha ulteriormente specificato che tale tipologia di impianti potrà essere idonea a percepire gli incentivi statali “anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione” e che l’accesso agli incentivi sarà subordinato “alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”. Inoltre, qualora non siano rispettate le condizioni menzionate, cesseranno anche i benefici fruiti.
4. Aree contermini
Il Decreto Semplificazioni Bis ha previsto che sarà necessario un parere obbligatorio ma non vincolante, da parte del Ministero dei Beni Archeologici, della Cultura e del Turismo (“MIBACT”), nei procedimenti di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo, 29 dicembre 2003, n. 387 aventi ad oggetto progetti sia localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. N. 42/2004, sia nelle aree contermini (ovvero adiacenti) a queste.
In tale contesto, attraverso la Legge di conversione, è stato specificato che la partecipazione del MIBACT sarà obbligatoria non solo quando i procedimenti avranno ad oggetto gli impianti, ma anche in eventuali procedimenti relativi alle opere di connessione e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi impianti.
5. Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) fino a 20 MW
Il Decreto Semplificazioni Bis ha previsto, attraverso la modifica dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, la possibilità di procedere con procedura abilitativa semplificata (“PAS”) per la costruzione ed entrata in esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare con potenza nominale fino a 10 (dieci) MW, connessi alla rete elettrica in media tensione e localizzati in aree con destinazione industriale, produttiva o commerciale.
In tale ambito, la Legge di conversione ha apportato due importanti modifiche al medesimo art. 6 del D.Lgs. 28/2011:
- innalzamento della soglia da 10 (dieci) MW a 20 (venti) MW per i casi in cui è possibile procedere con PAS;
- oltre alla localizzazione in aree con destinazione industriale, viene prevista la possibilità di procedere con PAS anche ai progetti inseriti in discariche o cave ove sia stata completata l’attività di ripristino ambientale.
Si segnala tuttavia che non è mutata la soglia prevista per l’attivazione della procedura di screening regionale, pari a 10 (dieci) MW.
Difatti l’Allegato IV alla Parte II del Testo Unico Ambiente recante “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” prevede che per i progetti relativi all’industria energetica ed estrattiva “le lettere b) e c) si devono ritenere integrate dall’articolo 6, comma 9-Bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, introdotto dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2010, che recita «9-Bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW […].”
Anche l’Allegato II alla Parte II del Testo Unico Ambiente recante “Progetti di competenza statale” prevede ancora la soglia superiore a 10 (dieci) MW per l’attribuzione della competenza statale degliimpianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
6. Biocarburanti e biogas
La Legge di conversione ha stabilito, nell’ambito dei biocarburanti, che i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas per la produzione di biometano attraverso la purificazione del biogas, sono riconosciute come materie prime idonee anche per la produzione di biocarburante avanzato.
Inoltre, la Legge di conversione ha previsto nuovamente la possibilità per gli impianti a biogas:
- con potenza elettrica non superiore a 300 kW;
- facenti parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile;
- la cui alimentazione derivi per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto
di accesso agli incentivi i cui al DM 23 giugno 2016.
7. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
La Legge di conversione è intervenuta sull’art. 32 del Decreto Semplificazioni Bis, attraverso l’identificazione dell’attività di realizzazione dei punti e delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici come attività di edilizia libera.
Inoltre, il soggetto che è intenzionato a effettuare l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su un suolo pubblico, dovrà presentare alla Pubblica Amministrazione proprietaria della strada sia l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico, sia per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione.
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