La cessione di marchi registrati in Italia rientrante nell’ambito di una cessione d’azienda esistente all’estero è considerata un’autonoma prestazione di servizi ai fini dell’IVA

A cura di Davide Accorsi e Stefano Luigi Airaghi

Con la risposta ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro applicabile ad una cessione di marchi registrati in Italia rientrante nell’ambito di una più ampia cessione d’azienda esistente all’estero.

In particolare, nel caso oggetto del citato interpello, l’istante è una società stabilita in Svizzera che, con atto formato in Svizzera, ha ceduto la propria azienda, comprensiva tra l’altro di marchi registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche “UIBM”), ad un’altra società Svizzera di nuova costituzione (di seguito anche “newco”). Al momento di presentazione dell’istanza d’interpello, il passaggio di proprietà dei marchi trasferiti dall’istante a newco non è ancora stato trascritto nel registro dell’UIBM. Nessun altro asset esistente in Italia è stato incluso nella cessione d’azienda. Inoltre, né la società istante, né la newco hanno una stabile organizzazione in Italia.

In tali circostanze, la società istante ha richiesto all’Agenzia di confermare che la cessione dei marchi compresi nel trasferimento del complesso aziendale avvenuto all’estero debba essere considerata ai fini dell’IVA come una autonoma prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, secondo comma, numero 2, D.P.R. n. 633/1972 e non come parte integrante di una cessione d’azienda non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. b), D.P.R. n. 633/1972 e che, nel momento in cui il passaggio di proprietà dalla società istante a newco verrà trascritto all’interno del registro dell’UIBM, alla cessione dei marchi si applichi l’imposta di registro in misura fissa.

In riferimento al primo quesito, dopo aver ripercorso la principale normativa e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, nonché i principali documenti di prassi di riferimento relativamente (i) al trattamento IVA applicabile alle cessioni di azienda, (ii) alla definizione di azienda ai fini IVA ed (iii) ai beni da ricomprendere nel concetto di azienda, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di specie, non è individuabile in Italia la sussistenza di un complesso aziendale ai sensi dell’articolo 19 della Direttiva n. 2006/112/CE[1].

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che tale norma comunitaria postula che il complesso aziendale oggetto del trasferimento in conseguenza di una operazione straordinaria sia situato nel territorio di uno Stato membro e che tale Stato abbia optato per l’introduzione del regime di esclusione da IVA in commento[2]. Tale interpretazione è consequenziale alla natura opzionale del regime previsto dall’articolo 19 della Direttiva e ne conferisce anche un senso logico. Anche nel caso in cui uno Stato si sia avvalso di tale opzione, il trattamento da riservare ai fini IVA è condizionato al fatto che siano verificati in via preliminare i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale richiesti dalla Direttiva n. 2006/112/CE. La corretta verifica del requisito della territorialità implica che la norma sia applicata da ciascuno Stato membro (che abbia optato per l’introduzione del regime in commento) con riferimento alle operazioni che abbiano ad oggetto il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni esistente nello Stato stesso.

Per questo motivo, mancando un complesso aziendale esistente in Italia, in relazione ai marchi trasferiti dall’istante a newco, quale cessionaria del complesso aziendale situato in Svizzera, non può ritenersi applicabile il regime di neutralità, previsto per le cessioni d’azienda o di rami d’azienda, di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972. Al contrario il trasferimento dei marchi va qualificato ai fini IVA come un’autonoma prestazione di servizi, ai sensi dell’art 3, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, la quale, dal momento che sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi stabiliti all’estero, non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

In riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha poi puntualizzato che, considerato che la cessione dell’azienda, comprensiva tra l’altro dei marchi registrati, è avvenuta con atto formato all’estero e che non esiste in Italia alcun complesso aziendale, non può trovare applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 2, lettera d) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, “TUR”) e dunque nemmeno l’aliquota proporzionale del 3% prevista dalla Tariffa, Parte Prima, art. 2 allegata al TUR. Tuttavia, nel momento in cui si verifica il caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del TUR, l’atto di cessione andrà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa di registro di 200 euro prevista dalla Tariffa, Parte Seconda, articolo 11 allegata al TUR.


[1] Letteralmente, l’articolo 19 prevede che “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’applicazione di questo articolo”.

[2] Tale opzione è stata esercitata dallo Stato italiano che ha previsto l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA delle cessioni e dei conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda (cfr. art. 2, terzo comma, lettera b), Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

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Stefano Luigi Airaghi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager


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