Rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di prezzo – Risposta n. 529/2021

di Andrea Werner Beilin e Arcangelo Vitelli

Con la risposta ad interpello n. 529 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA degli aggiustamenti di prezzo dei beni determinati sulla base dei profitti conseguiti dalle parti.

In particolare, nel caso oggetto del citato interpello, l’Istante (di seguito “Alfa”) e “Beta”, società operanti nel settore farmaceutico, avevano stipulato un contratto in base al quale:

  • “Alfa” era responsabile della produzione e dello sviluppo di un principio attivo; e
  • “Beta” si occupava dell’acquisto del principio attivo da “Alfa”, della sua trasformazione in prodotto finito e della successiva fase di commercializzazione.

Le due società (nel seguito anche “le Parti”) avevano concordato una particolare modalità di determinazione del prezzo del principio attivo: in sede di cessione, infatti, Alfa applicava un prezzo provvisorio (definito “Target Supply Price”) che era soggetto ad un successivo aggiustamento sulla base dei profitti conseguiti dalle Parti (c.d. “Profit True Up”).

Sul punto, Alfa chiedeva all’Agenzia delle Entrate di confermare che l’aggiustamento di prezzo fosse rilevante ai fini IVA e, pertanto, incidente sulla base imponibile ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso principi interpretativi dalla Corte di Giustizia Europea con riferimento all’ articolo 73 della direttiva n. 2006/112/CE (cfr. Corte di Giustizia, sentenze del 7 novembre 2013, nelle cause riunite C-249/12 e C-250/12; del 19 dicembre 2012, in causa C-549/11; del 26 aprile 2012, nelle cause riunite C-621/10 e C-129/11), ha confermato la tesi proposta da Alfa.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, le modalità di determinazione del prezzo descritte nel contratto tra le Parti evidenziano un legame diretto (cfr. Working paper n. 923 della Commissione europea del 28 febbraio 2017), tra il Profit True Up e l’originaria cessione del principio attivo.

Conseguentemente, nel caso di specie, il Profit True Up è rilevante ai fini Iva e, pertanto, costituisce una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile originaria ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972.

Let’s Talk

Luca Lavazza

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Andrea Werner Beilin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager