A cura di Cristian Sgaramella, Michele Giuliani e Emilia Messina
Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 118 recante “misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” (il “Decreto”).
Con tale provvedimento, il Legislatore intende, tra l’altro, sostenere le imprese nel contenere e superare gli effetti dell’attuale situazione di crisi economica causata dall’epidemia da COVID-19, sia mediante nuovi strumenti finalizzati ad individuare soluzioni alternative per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, sia intervenendo su istituti già esistenti per agevolare l’accesso alle procedure diverse dal fallimento.
Di seguito, limitatamente alle tematiche inerenti alla crisi d’impresa, una breve sintesi delle principali novità del Decreto.
Rinvii
L’art. 1, Decreto, prevede alla lett. a) il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019), e alla lett. b) il differimento al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore delle procedure di allerta e di composizione della crisi, disciplinate nel titolo II, parte prima, dello stesso Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Gli artt. 2 e seguenti regolano in dettaglio il nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, strumento finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà che sarà efficace a partire dal 15 novembre 2021.
Più nello specifico, l’imprenditore commerciale ed agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da paventare il rischio di crisi o di insolvenza per cui, però, risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, potrà chiedere al segretario generale della Camera di Commercio territorialmente competente, la nomina di un esperto che avrà il compito di agevolare le trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione utile al risanamento dell’impresa (art. 2).
L’esperto che affiancherà l’imprenditore, dovrà essere in possesso di specifici requisiti di formazione, oltre che di indipendenza, previsti dall’art. 4, Decreto, e sarà nominato da una commissione costituita presso ogni Camera di Commercio. Il suo compenso varierà da un minimo di € 4.000 a un massimo di € 400.000 e sarà calcolato proporzionalmente all’attivo dell’impresa debitrice (art. 16).
Per accedere alla composizione negoziata, l’imprenditore dovrà presentare istanza di nomina dell’esperto tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di Commercio (istituita ai sensi dell’art. 3), corredata da:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati e, per coloro non tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, oltre ad una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, non oltre 60 giorni;
- una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere, unitamente alla presenza di diritti reali e personali di garanzia;
- una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi, non anteriore a tre mesi;
- un certificato dei debiti contributivi (art. 5).
Il professionista, nominato entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza, una volta accettato l’incarico, valuterà in contraddittorio con le parti interessate al risanamento l’esistenza di una soluzione adeguata al superamento della crisi. Qualora le prospettive risultino concrete, l’esperto indicherà le possibili strategie di intervento; in caso contrario, chiederà l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata (art. 5).
Con l’accesso a tale strumento, l’imprenditore:
- potrà chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio volte ad inibire la prosecuzione o l’attivazione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (artt. 6 e 7);
- potrà godere della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento previste in caso di riduzione del capitale sociale o di perdite (art. 8);
- conserverà la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con l’obbligo di informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Il professionista non potrà opporsi al compimento di tali atti, ma qualora li riterrà pregiudizievoli per le trattative, per i creditori o per le prospettive di risanamento, lo segnalerà per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto verrà posto in essere, l’imprenditore lo comunicherà all’esperto, il quale potrà iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; se il pregiudizio è arrecato ai creditori, l’iscrizione sarà obbligatoria (art. 9);
- potrà farsi autorizzare dal Tribunale a contrarre nuovi finanziamenti e rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodica, ad esecuzione differita qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia (art. 10);
- avrà accesso a misure premiali di natura fiscale relative a sanzioni, interessi e dilazioni (art. 14).
Le trattative potranno alternativamente concludersi con un contratto, con una convenzione di moratoria, o con un piano di risanamento che, se sottoscritto anche dall’esperto, non necessiterà dell’attestazione del professionista. In alternativa, l’imprenditore potrà:
- domandare al Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con una riduzione della percentuale di ammissibilità al 60%, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale;
- predisporre un piano attestato di risanamento;
- proporre domanda di accesso ad un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato dall’art. 18, Decreto;
- accedere ad una delle procedure disciplinate dal Regio Decreto n. 267 del 1942, dal D. Lgs 8 luglio 1999, n. 270, o dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (art. 11).
La conclusione delle trattative comporterà (i) la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale anche se la composizione sfocerà in una delle procedure previste dalla legge fallimentare e (ii) l’inesperibilità della revocatoria ex art. 67, II comma, L.F., per tutti i pagamenti, gli atti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, salvo che questi non abbia reso, rispetto agli stessi, parere negativo (art. 12).
Il Decreto regola, altresì, l’accesso alla composizione negoziata da parte dei gruppi di imprese secondo quanto disposto dall’art. 13, Decreto, e delle società sottosoglia (di cui all’art. 1, II comma, L.F.), ai sensi dell’art. 17, Decreto.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Gli artt. 18 e 19, Decreto, disciplinano una nuova forma di concordato semplificato con finalità liquidatorie da richiedere solo in caso di impossibilità, certificata dalla relazione presentata dall’esperto all’esito del tentativo di composizione negoziata, di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi.
In tale situazione, l’imprenditore potrà presentare, entro i 60 giorni successivi all’emissione della relazione, una proposta di concordato con cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, chiedendo l’omologazione del concordato.
Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nominerà in luogo di un commissario, un ausiliario.
Successivamente, con decreto ordinerà che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale del professionista, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato da quest’ultimo al momento dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. Questi ultimi, differentemente dalla disciplina ordinaria, non avranno alcun potere decisionale all’interno del concordato semplificato.
Da ultimo, il Tribunale omologherà il concordato ove, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileverà che la proposta non risulti pregiudizievole per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque utile a ciascun creditore.
Avverso il decreto di omologa sarà ammissibile, entro 30 giorni, il reclamo alla Corte d’Appello e contro il decreto di quest’ultimo la proposizione del reclamo alla Corte di Cassazione.
Alla liquidazione del patrimonio si applicheranno, in quanto compatibili, le relative disposizioni della L.F.
Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda l’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, darà esecuzione alla proposta e alla vendita si applicheranno gli artt. da 2919 a 2929 del c.c.
Se il piano di liquidazione prevede che l’offerta debba essere accettata prima della omologazione, l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, vi darà esecuzione previa autorizzazione del Tribunale.
Modifiche alla legge fallimentare
Da ultimo, si evidenzia che gli artt. 20 e seguenti, Decreto, riguardano le modifiche alla Legge Fallimentare e, più nello specifico, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo.
Tra le principali modifiche, si segnalano:
- la procedura di omologa anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria. A questi ultimi, viene ora concesso un termine di 90 giorni decorrenti dal deposito dalla proposta, per far pervenire la propria eventuale adesione;
- l’estensione degli accordi anche a creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, al ricorrere di specifiche condizioni disciplinate nel Decreto;
- la necessità di ottenere una nuova attestazione da parte del professionista nonché la rinnovazione delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori che partecipano agli accordi, qualora intervengano modifiche sostanziali al piano prima della sua omologazione;
- in presenza di determinati requisiti, l’estensione degli effetti della convenzione di moratoria anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria;
- la proroga del termine per il deposito dell’atto di rinuncia al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti al 31 dicembre 2022, qualora l’imprenditore abbia predisposto un piano di risanamento ex art. 67, III comma, lettera d), L.F.;
- l’improcedibilità, fino al 31 dicembre 2021, dei ricorsi per risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato ex art. 186 bis, L.F.
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Cristian Sgaramella
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
Michele Giuliani
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director