Periodi di quarantena da Covid-19 e indennità economica di malattia

A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi

Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l’INPS ha ricordato ai datori di lavoro privati che i periodi di quarantena da Covid-19 disposti dalle Autorità Sanitarie competenti per l’anno 2021, non potranno essere indennizzati dall’Istituto.

In particolare, si ricorda che l’art. 26 comma 1 del c.d. “Decreto Cura Italia” – D.L. n. 18/2020 – aveva disposto che il periodo di quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato fosse equiparato, dal punto di vista economico, alla malattia e che, pertanto, sarebbe stato indennizzato dall’INPS nei limiti delle risorse stanziate dal Legislatore per l’anno 2020 (663,1 milioni di euro).

Il suddetto quadro normativo non risulta ad oggi innovato con la conseguenza che, allo stato attuale, non risultano ulteriori stanziamenti affinché i periodi di quarantena intervenuti nel corso dell’anno 2021 possano essere posti a carico dello Stato (per il tramite dell’INPS).

Pertanto, prima con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 e poi con il Messaggio n. 2842 sopra richiamato, l’INPS ha ribadito che l’equiparazione economica dei periodi di quarantena alla malattia rappresenta una misura a tetto di spesa, che cessa di produrre effetti al raggiungimento degli importi stanziati. Ne deriva che, salvo successivi interventi normativi volti allo stanziamento di ulteriori fondi, l’Istituto non potrà indennizzare i periodi di quarantena intervenuti nel corso dell’anno 2021, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate con riferimento agli eventi di quarantena verificatisi la data di pubblicazione del Messaggio di cui sopra.

Nell’ipotesi in cui non intervenissero ulteriori stanziamenti per l’anno 2021, i datori di lavoro privati si troverebbero a gestire le assenze dei lavoratori interessati dai periodi di quarantena senza poter beneficiare dell’indennità economica riconosciuta dall’INPS. Va tuttavia evidenziato che risultano attualmente in corso verifiche da parte dei dicasteri interessati volte allo stanziamento delle risorse necessarie per rifinanziare le tutele sopra indicate anche per l’anno 2021.

Infine, si precisa che tutto quanto sopra richiamato non deve ritenersi applicabile nè ai periodi di malattia conclamata da Covid-19 (che continueranno ad essere gestiti secondo le ordinarie regole vigenti), nè ai periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori c.d. “fragili” che siano impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (riguardo ai quali l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero – e la conseguente copertura economica – sarà riconosciuta per gli eventi che si verifichino entro il 30 giugno 2021, e comunque nei limiti di disponibilità dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 282,1 milioni di euro).

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Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director