A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Concetta Trombetta
Al fine di sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, l’art. 1, commi da 536 a 539, della Legge n. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per le donazioni, erogate sotto forma di borse di studio, effettuate dalle imprese negli anni 2021 e 2022, a favore di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
La L. 23 luglio 2021 n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 luglio 2021 ed entrata in vigore a partire dal giorno successivo, nel convertire in legge il c.d. Decreto Sostegni Bis (Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73), ha aggiunto al testo originario del decreto l’art. 60- bis, il quale ha apportato delle modifiche rispetto a quanto era già statuito dai commi 536 – 539, dell’art. 1 succitato.
Il fine ultimo dell’incentivo in oggetto è quello di favorire l’inserimento dei giovani e dei neolaureati nel mondo del lavoro. Nello specifico, questo nuovo credito si pone l’obiettivo di incrementare gli investimenti in risorse umane nei settori considerati trainanti per lo sviluppo economico del Paese ed è riconosciuto a tutte le imprese che investono nel 2021 o nel 2022 in borse di studio e corsi di formazione per migliorare e sviluppare le competenze manageriali.
Il credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione, è concesso nella seguente misura:
- fino al 100% per le piccole e microimprese;
- fino al 90% per le medie imprese;
- fino all’80% per le grandi imprese;
con un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 100 mila euro.
Per accedere al credito d’imposta, è necessario che:
- le iniziative formative realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscano almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore;
- nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, tali soggetti devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB ed i corsi devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
I soggetti cui è data la possibilità di erogare i corsi devono rientrare nella sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”, appositamente creata dall’Istat per tale scopo.
Con successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l’attuazione del presente credito d’imposta.
Let’s Talk
Vitalba Passarelli
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director
Giovanni Marra
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director