Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Finanza sostenibile

Integrazione dei fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nei quadri normativi MiFID II, SOLVENCY II, IDD, AIFMD E UCITS

Pubblicazione di Atti delegati della Commissione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 2 agosto 2021 sono stati pubblicati i sei atti delegati della Commissione europea del 21 aprile che modificano ed integrano la normativa di derivazione MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), IDD (Direttiva (UE) 2016/97), SOLVENCY II (Direttiva 2009/138/CE), AIFMD (Direttiva 2011/61/UE) e UCITS (Direttiva 2009/65/CE), per includervi aspetti legati alla sostenibilità.

Nello specifico si tratta dei seguenti provvedimenti:

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1253 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1255 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1256 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1257 che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi;
  • Direttiva delegata (UE) 2021/1269 che modifica la Direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
  • Direttiva delegata (UE) 2021/1270 che modifica la Direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Nello specifico, il Regolamento delegato (UE) 2021/1253, prevede modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/565 integrativo della Direttiva MiFID II, volte a fare in modo che le imprese di investimento conducano una valutazione delle preferenze di sostenibilità dei propri clienti, integrando, quindi, i fattori di sostenibilità nell’ambito dei propri requisiti organizzativi nonché negli obblighi di governance dei prodotti finanziari.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1255, invece, prevede modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che integra la Direttiva AIFMD (Direttiva 2011/61/UE), per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori difondi d’investimento alternativi (FIA) debbono tenere conto.

Con riferimento alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, invece, il Regolamento delegato (UE) 2021/1256 modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 integrativo della Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE), per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1257, modifica in modo mirato il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 (Regolamento POG) e il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 (Regolamento IBIPs) – integrativi della Direttiva IDD – per includere i fattori, i rischi e le preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi, nonché nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti IBIPs.

Con riferimento, invece, alle Direttive delegate, la Direttiva delegata (UE) 2021/1269 reca modifiche mirate alla Direttiva delegata (UE) 2017/593 integrativa della Direttiva MiFID II, volte ad integrare i fattori di sostenibilità negli obblighi di governancedei prodotti finanziari, mentre la Direttiva delegata (UE) 2021/1270 prevede modifiche mirate alla Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva OICVM, riguardanti l’integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nella gestione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

I Regolamenti delegati e le Direttive delegate sopra richiamate entrano in vigore il 22 agosto 2021.

Per quanto riguarda l’applicabilità:

  • Regolamenti delegati saranno direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 2 agosto 2022;
  • la Direttiva delegata (UE) 2021/1269 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 21 agosto 2022 e diventerà applicabile dal 22 novembre 2022;
  • la Direttiva delegata (UE) 2021/1270 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2022 e diventerà applicabile dal 1° agosto 2022.

Regolamento delegato (UE) 2021/1253

Regolamento delegato (UE) 2021/1255

Regolamento delegato (UE) 2021/1256

Regolamento delegato (UE) 2021/1257

Direttiva delegata (UE) 2021/1269

Direttiva delegata (UE) 2021/1270

Normativa europea – Antiriciclaggio

Ruolo del Compliance Officer in ambito AML/CFT

Progetto di Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 2 agosto 2021 un documento di consultazione per l’elaborazione di un set di Orientamenti, dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849”.

Si tratta di un progetto di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 8 appartenente alla Sezione II “Valutazione del rischio” e del Capo VI “Politiche, procedure e vigilanza” della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) volta ad impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, il richiamato art. 8 prevede che i soggetti obbligati adottino politichecontrolli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tra cui quelli per la gestione della conformità e per la nomina di un responsabile della conformità.

Nello specifico, il progetto di Orientamenti dettaglia, anche a livello di gruppo, il ruolo, i compiti e le responsabilità dell’organo di gestione – responsabile degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) – e del responsabile della conformità (Compliance Officer).

Si segnala, ad esempio, il livello di anzianità richiesto al Compliance Officer, il quale deve essere in grado di sottoporre all’organo di gestione, di propria iniziativa, tutte le misure volte ad assicurare la conformità ed efficacia delle policy interne in materia di AML/CFT; inoltre, il progetto di Orientamenti definisce le informazioni – che devono essere chiare e complete – da includere nel rapporto sull’attività del responsabile della conformità AML/CFT da presentare all’organo di gestione.  

È possibile fornire commenti consultazione fino al 2 novembre 2021

Consultation Paper. Draft Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

Normativa europea – Benchmark Regulation

Integrazione al Benchmark Regulation

Pubblicazione di Regolamenti delegati della Commissione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 agosto 2021 sono stati pubblicati i seguenti cinque Regolamenti delegati:

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1348 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1349 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la valutazione di conformità da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1350 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell’amministratore siano sufficientemente solidi;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1351 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento; e
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1352 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità.

Si tratta di Regolamenti delegati che integrano il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (cd. Benchmark Regulation) con le norme tecniche di regolamentazione sviluppate ai sensi delle deleghe introdotte nel Benchmark Regulationstessodal Regolamento (UE) 2019/2175, riguardante la revisione della vigilanza europea.

Nello specifico, tali Regolamenti delegati riguardano:

  • con riferimento al Regolamento delegato (UE) 2021/1348, i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità inerente alle ragioni per cui un amministratore possa non rispettare alcune disposizioni del Regolamento Benchmark;
  • con riferimento al Regolamento delegato (UE) 2021/1349, i criteri sui quali si basa la valutazione da parte dell’autorità competente in caso di trasferimento dell’indice di riferimento critico ad un nuovo amministratore e in caso di cessazione di un indice di riferimento critico;
  • con riferimento al Regolamento delegato (UE) 2021/1350, i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance implementati dagli amministratori degli indici siano sufficientemente solidi;
  • con riferimento al Regolamento delegato (UE) 2021/1351, le caratteristichedei sistemi e dei controlli utilizzati dagli amministratori degli indici per la segnalazione delle violazioni alle autorità competenti; e
  • con riferimento al Regolamento delegato (UE) 2021/1352, le condizioni volte a garantire che la metodologia applicata dagli amministratori per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti del Regolamento Benchmark.

I Regolamenti delegati entrano in vigore dal 2 settembre 2021 e si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.

Regolamento delegato (UE) 2021/1348

Regolamento delegato (UE) 2021/1349

Regolamento delegato (UE) 2021/1350

Regolamento delegato (UE) 2021/1351

Regolamento delegato (UE) 2021/1352

Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

Pubblicazione del Regolamento delegato integrativo della BRRD II

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 agosto 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione del 22 aprile 2021 che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione”.

Il Regolamento delegato integra le disposizioni della Direttiva 2014/59/UE istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. Direttiva BRRD) – come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (cd. Direttiva BRRD II,).

In particolare, il Regolamento delegato – conformemente a quanto previsto dell’art. 71-bis Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione” inserito nella Direttiva BRRD dalla BRRD II – determina il contenuto delle clausole contrattuali che devono essere incluse in tutti i contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo e che sono stati conclusi da parte (i) degli enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di enti creditizi o di imprese di investimento e (ii) di determinate società di partecipazione finanziaria.

Tali clausole riguardano, tra gli altri elementi, i poteri dell’Autorità di risoluzione di sospendere o limitare alcuni diritti e obblighi derivanti da contratti disciplinati dal diritto di un paese terzo, al fine di garantire che tali contratti siano in linea con quelli previsti nell’ambito della normativa comunitaria.

Il Regolamento delegato entra in vigore il 5 settembre 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stato membri.

Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione del 22 aprile 2021 che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione

Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio

Revisione Direttiva UCITS

Adozione da parte della Commissione della Proposta di Direttiva modificativa della Direttiva UCITS

La Commissione ha pubblicato, il 5 agosto 2021, la “Proposta di Direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)“.

Nello specifico, la Commissione propone di inserire all’interno della Direttiva 2009/65/CE (cd. Direttiva UCITS) l’articolo 82-bisInformazioni chiave per gli investitori fornite mediante il documento contenente le informazioni chiave“, al fine di garantire che i documenti contenenti le informazioni chiave che rispettano il Regolamento (UE) n. 1286/2014, siano considerati conformi ai requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all’articolo 94 (in tema di disposizioni speciali applicabili agli OICVM che commercializzano le loro quote in stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti) della Direttiva UCITS.

In tal modo la Commissione intende evitare che due diversi documenti informativi precontrattuali siano messi a disposizione degli investitori al dettaglio per lo stesso OICVM (senza tale intervento, infatti, allo stato attuale, all’investitore dovrebbe essere fornito un documento contenente le informazioni chiave a norma del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e un altro documento contenente le informazioni chiave della Direttiva UCITS).  

La Direttiva entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.U.E.

Gli Stati membri dovranno attuare tale Direttiva entro il 30 giugno 2022 adottando le disposizioni nazionali necessarie, che si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022.

È possibile inviare commenti alla consultazione fino al 9 settembre 2021.

Proposta di Direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio

Comunicazioni di marketing ai sensi del Reg. relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi

Orientamenti ESMA

ESMA ha pubblicato, in data 2 agosto 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti sulle comunicazioni di marketing a norma del regolamento relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi”.

Nello specifico, si tratta degli Orientamenti elaborati da ESMA ai sensi dell’articolo 4 “Requisiti per le comunicazioni di marketing” del Regolamento (UE) 2019/1156 del 20 giugno 2019, volto a facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo”.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di chiarire l’applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketingche i gestori di fondi di investimento alternativi (cd. FIA), di fondi europei per il venture capital (cd. EuVECA), di fondi europei per l’imprenditoria sociale (cd. EuSEF), di fondi europei a lungo termine (cd. ELTIF), di fondi comuni monetari (cd. MMF) nonché le società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. OICVM) dovranno destinare agli investitori.

Più nello specifico, tali requisiti sono volti a garantire che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali (Sez. 4), descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM (Sez. 5) nonché assicurinoche tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano correttechiare e non fuorvianti (Sez. 6), tenendo conto anche del carattere online di tali comunicazioni di marketing.

Le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA, entro il 2 ottobre 2021, la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2022.


Orientamenti sulle comunicazioni di marketing a norma del regolamento relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi

Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio

Commercializzazione in Italia di OICVM e FIA ai sensi del Reg. relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi

Avviso Consob

Con Avviso del 2 agosto 2021, Consob ha pubblicato:

  • le informazioni relative alle disposizioni applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione in Italia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e di Fondi di Investimento Alternativi (FIA), nonché:
  • le informazioni relative ai contributi di vigilanza dovuti a Consob in relazione all’operatività in Italia di società di gestione UE e di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE.

In particolare, si tratta delle informazioni pubblicate dall’Autorità ai sensi degli articoli 5 “Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione” e 10 “Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri” del Regolamento (UE) 2019/1156, sulla distribuzione transfrontaliera di organismo di investimento collettivi del risparmio (OICR).

Nello specifico, Consob ha pubblicato le disposizioni nazionali di cui sopra seguendo i modelli definiti dal Regolamento (UE) 2021/955 – di esecuzione del Regolamento (UE) 2019/1156.

Pertanto, con riferimento alle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione, l’Autorità dettaglia e sintetizza i requisiti per la commercializzazione in Italia, rispettivamente, di OICVM e di FIA.

Con riferimento, invece, alle disposizioni nazionali relative a spese e oneri, Consob dettaglia le spese e gli oneri regolamentari che le sono dovutiper l’esercizio delle sue funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuSEF, gestori di EuVECA e società di gestione di OICVM, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, distinguendo le spese e gli oneri dovuti per la gestione transfrontaliera da quelli dovuti per la commercializzazione transfrontaliera.

Avviso Consob 2 agosto 2021: Commercializzazione in Italia di OICVM e FIA: pubblicate le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/1156

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Avv. Giovanni Stefanin

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