Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria

A cura di Cristian Sgaramella, Michele Giuliani e Carolina Notario

Il 3 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (il “Decreto”), presso il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”), con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda di accesso al fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria (il “Fondo”).

Per il Fondo, istituito dall’art. 37 del Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni 1), disciplinato dal Decreto Interministeriale del 5 luglio 2021 e, da ultimo, autorizzato dalla Commissione europea il 16 agosto 2021, è stata allocata una dotazione di 400 milioni di euro.

Il contributo finanziario in commento si inserisce tra le misure urgenti adottate dal Governo al fine di sostenere le imprese e gli operatori economici a fronte della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica, nell’ambito delle quali si annovera, anche, il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa, adottato con il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), oggetto della newsalert del 18 febbraio 2021.

L’intera gestione è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (“Invitalia”).

Possono beneficiare del Fondo solo le grandi imprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, anche in amministrazione straordinaria, che alla data di presentazione della domanda si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. versano in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica;
  2. presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  3. sono regolarmente costituite e iscritte presso il Registro delle Imprese;
  4. hanno sede legale od operativa ubicata sul territorio nazionale;
  5. non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  6. devono avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal MISE un ordine di recupero.

Ai fini dell’accesso al Fondo, le imprese sono considerate in stato di temporanea difficoltà (i) qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, o (ii) quando tale difficoltà rientra nella definizione di cui il Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si rinvia all’art. 5, comma IV, del Decreto per l’indicazione delle imprese escluse.

Il contributo sarà concesso nella forma di finanziamento agevolato tramite la stipulazione di un contratto tra l’impresa beneficiaria e Invitalia, con durata massima di 5 anni.

L’importo erogato, in ogni caso non eccedente i 30 milioni di euro, non potrà essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile;
  • al 25% del fatturato totale dell’impresa beneficiaria nel 2019.

L’importo massimo può essere incrementato nel caso in cui nel progetto di sostegno all’impresa partecipi anche la Regione interessata o altra amministrazione pubblica/Ente.

Ai fini di accesso al Fondo, la proponente deve trasmettere ad Invitalia una specifica istanza a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, tramite la compilazione della domanda in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile sul sito sul sito www.invitalia.it.

La modulistica necessaria è già resa disponibile sulla piattaforma dedicata.

La domanda di accesso deve contenere un piano aziendale realistico/credibile, finalizzato al rilancio dell’impresa e certificato dal professionista avente i requisiti per l’iscrizione all’Albo (come previsto ex art. 356 Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolenza).

Invitalia eseguirà l’attività istruttoria delle domande nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, istruttoria che dovrà concludersi entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Le imprese avranno diritto all’intervento nei limiti della disponibilità del Fondo,il cui esaurimento verrà comunicata tempestivamente dal MISE.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Cristian Sgaramella

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Michele Giuliani

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director