Circolare n.9/E: primi chiarimenti relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Concetta Trombetta

Con la Circolare 9/E, pubblicata il 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti su diversi quesiti discendenti dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n.178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), che ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, sia “ordinari” che “4.0”, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Prima di fornire una risposta ai vari quesiti, la Circolare, già nelle premesse, fornisce indicazioni importanti, confermando l’esclusione del vincolo di subordinazione dell’investimento in un bene incluso nell’allegato B (beni immateriali 4.0) rispetto all’acquisizione di beni materiali 4.0 (di cui all’allegato A) e rammentando che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, novità introdotta dall’art. 20 del DL 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis).

Riportiamo sinteticamente qui di seguito i principali chiarimenti resi dall’Agenzia:

  • Ambito temporale e oneri documentali

Per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021 c’è una parziale sovrapposizione della nuova disciplina con la precedente, ovvero quella riportata nell’ articolo 1, commi da 184 a 197 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). In questo caso, se l’ordine vincolante per il fornitore ed il versamento di un acconto pari almeno al 20% (cd. “prenotazione”) sono stati eseguiti entro il 15 novembre 2020, sempre che l’investimento risulti ultimato entro il 30 giugno 2021, gli investimenti seguono la disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020. In caso contrario, mancando al 15 novembre uno dei due requisiti, andrà applicata la disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2021.

La documentazione richiesta in caso di controlli, ovvero ordini d’acquisto, fatture ed altri documenti connessi, devono riportare i dovuti riferimenti delle disposizioni di legge che prevedono l’agevolazione applicabile. A tal proposito segnaliamo che, nel caso di documenti già emessi, non può escludersi che sia stato indicato il riferimento normativo sbagliato, ovvero i commi della legge di bilancio 2020 in luogo di quelli della legge di bilancio 2021, e viceversa. In tali casistiche, i soggetti interessati possono integrare (rectius, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità riportate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020. In particolare, per le fatture cartacee il soggetto acquirente può riportare sull’originale di ogni fattura il riferimento alle disposizioni agevolative; per le fatture elettroniche si può provvedere o con un’integrazione elettronica da unire all’originale o con la stampa del documento e l’apposizione sullo stesso del riferimento normativo e poi procedere con la conservazione del documento.

  • Determinazione dell’agevolazione: rilevanza IVA

Costituisce costo agevolabile l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis del Decreto IVA o quella pagata dai soggetti di cui al regime 36-bis, mentre non si ritiene agevolabile l’IVA parzialmente detraibile per effetto del pro-rata, in quanto in questo ultimo caso essa si qualifica come costo generale.

  • Acquisti tramite contratto di leasing

Nel caso di acquisti di beni con contratto di leasing finanziario, il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore. Per il locatore, infatti, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione.

  • Utilizzo del credito
  • Accesso al credito d’imposta: è fondamentale il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, requisiti che valgono anche per gli esercenti arti e professioni. Il DURC aggiornato al momento dell’utilizzo del credito costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, se esso è “irregolare” preclude la possibilità di accedere alla fruizione del credito d’imposta.
  • Utilizzo oltre il terzo anno: nel caso in cui la quota annuale di credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale, fermo restando che ai fini della fruizione del credito d’imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali.
  • Limite dimensionale di 5 milioni di euro: per i soggetti che non superano i limiti dimensionali previsti dalla norma è disposta un’eccezione alla ripartizione dell’utilizzo in tre quote annuali di pari importo e quindi l’utilizzo del credito in un’unica quota rappresenta per tali contribuenti una facoltà.
  • Ritardo nell’interconnessione: nell’eventualità in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene si produce solo un semplice slittamento del momento a partire dal quale si può iniziare a godere del beneficio, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 4/E del 2017 con riferimento all’iper-ammortamento. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena” a partire da tale momento. Inoltre, se l’interconnessione avviene anche in un anno successivo rispetto all’effettivo investimento e all’entrata in funzione del bene, solo per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, in questo caso l’agevolazione non viene meno ma il bene deve essere in possesso, già al suo primo utilizzo, delle caratteristiche richieste dalla norma e queste devono permanere per l’intero periodo in cui il soggetto fruisce del credito d’imposta.
  • Operazioni straordinarie: il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui norme giuridiche specifiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, tra cui ad esempio: fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, scissione o cessione del ramo d’azienda che lo ha generato. Quindi, in caso di operazioni straordinarie che prevedono la veicolazione dell’azienda o di un suo ramo e qualora in esse è rinvenibile il bene agevolato da cui discende il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito anche se l’agevolazione è maturata in capo al dante causa. Inoltre, il credito matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
  • Cumulo con altre agevolazioni

È possibile il cumulo con altre agevolazioni, sia fiscali che di altra natura, insistenti sui medesimi costi ammissibili e nel limite del costo sostenuto (a meno che le altre agevolazioni non prevedano incompatibilità) entro il limite del 100% del costo sostenuto, considerando tutti i benefici al lordo. Nella sommatoria dei benefici si deve tener conto anche di quello ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

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Vitalba Passarelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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