A cura di Alessandro Di Stefano, Giovanni Consiglio e Giuseppe Falduto
In breve
A parere delle Autorità fiscalità tedesche, (i) la semplice registrazione di diritti di proprietà intellettuale (come marchi, brevetti, disegni, etc.) nel registro tedesco che hanno generato un flusso di pagamento di royalties tra soggetti non residenti e che sono connessi a vendite realizzate sul territorio tedesco da parte del licenziante non residente, ovvero (ii) l’utilizzo degli IP in Germania da parte di una stabile organizzazione tedesca, indipendentemente dalla registrazione degli stessi, è sufficiente a generare un nexus con il territorio tedesco.
Di conseguenza, in presenza di tale nexus, i pagamenti di royalties tra soggetti non residenti tedeschi originano obblighi di applicazione e versamento di ritenute (15,825% sul corrispettivo) e obblighi dichiarativi in Germania. Nel caso in cui non si adempia correttamente a tali obblighi, i soggetti non residenti e loro responsabili legali potranno essere sottoposti a conseguenti sanzioni amministrative oltreché penali.
Simili obblighi fiscali si estendono anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione degli IP.
Tuttavia, tale norma non trova applicazione qualora il soggetto non residente, percettore del reddito, soddisfi i requisiti per beneficiare della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Germania ed il proprio paese di residenza e l’esclusione dal campo di applicabilità delle disposizioni anti-elusive (anti-treaty shopping provisions) tedesche. Di regola, per non applicare le ritenute tedesche il soggetto non residente è tenuto in via preventiva (i.e. prima del pagamento delle royalties) a presentare istanza di esenzione alle autorità fiscali tedesche, per dimostrare i requisiti di cui sopra. Le autorità, post verifica dei requisiti, rilascia apposito certificato di esenzione in base al quale il soggetto è formalmente intitolato di non applicare le ritenute in Germania.
Nel caso in cui il certificato sia stato ottenuto dopo il pagamento delle ritenute, l’eventuale ritenuta tedesca, operata in misura piena, potrà essere chiesta a rimborso, qualora siano rispettati i requisiti (richiesti dalla convenzione e dalle disposizioni anti-elusive).
In via del tutto eccezionale, il Ministero delle Finanze ha consentito di poter presentare suddetta istanza anche con effetto retroattivo (i.e. post pagamento delle royalties) al fine di ottenere il certificato di esenzione anche per pagamenti di royalties effettuati nel passato (i.e. pagamenti effettuati dal 2014 al oggi). Il certificato dovrà essere ottenuto entro il 30 giugno 2022 al fine della copertura degli anni pregressi.
L’avvalersi di tale procedura dovrebbe sanare la posizione fiscale del soggetto non residente per il passato sia in termini di versamento delle imposte, sanzionatoria e in termini di responsabilità penale.
Nel dettaglio
La circolare del Ministero delle Finanze tedesco dell’11 febbraio ha introdotto nuove procedure di compliance per quanto riguarda le ritenute operate su royalties di IP registrati in Germania.
Approfittando di questa nuova procedura semplificata entro i termini previsti, i contribuenti hanno la possibilità di evitare l’applicazione di sanzioni che verrebbero altrimenti irrogate.
Le nuove procedure forniscono una procedura semplificata per quei contribuenti che, in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni con la Germania, beneficino di una esenzione da imposizione in Germania.
I contribuenti possono richiedere un certificato di esenzione retroattivo, che avrà efficacia in tutti gli anni fiscalmente accertabili.
Tuttavia, la circolare stabilisce un termine perentorio entro il quale i contribuenti possono accedere a tale procedura.
Come discusso oltre più nel dettaglio, la circolare non prevede l’applicazione della ritenuta sulle plusvalenze derivanti da cessioni degli IP registrati in Germania. I contribuenti saranno, tuttavia, obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi in Germania, indipendentemente dal fatto che gli stessi possano beneficiare di una convenzione contro le doppie imposizioni in Germania.
Circolare del 6 novembre 2020
Il Ministero delle Finanze tedesco ha emesso una circolare in veniva confermata l’interpretazione della clausola di “extra-territorialità” secondo cui, la semplice registrazione di un IP nei registri tenuti in Germania, è sufficiente a stabilire un tax nexus tedesco, sia per le royalties che per le plusvalenze da cessione di IP, anche qualora le parti siano non residenti.
Da tale interpretazione, derivano obblighi dichiarativi e di applicazione delle ritenute, per tutti i periodi d’imposta ancora fiscalmente aperti (sette anni).
Questo, anche qualora la potestà impositiva tedesca sia esclusa da una convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero in quei casi in cui non vi sia la possibilità di applicare alcuna convenzione.
Pertanto, nonostante si sia in costanza di convenzione, dovranno comunque essere presentate dichiarazioni trimestrali, per tutti gli anni fiscalmente accertabili, il licenziatario dovrà versare la ritenuta ed il licenziante dovrà richiederla a rimborso. Nella sua circolare dell’11 febbraio, il Ministero delle Finanze ha delineato una procedura semplificata, usufruibile dai contribuenti coperti da convenzione. La procedura semplificata è applicabile qualora siano rispettati specifici requisiti. Tale procedura si applicava agli eventi imponibili realizzati fino al 30 settembre 2021. Le royalty pagate dopo il 30 settembre 2021 invece, erano soggette alla normale disciplina sulle ritenute alla fonte.
Recentemente, con circolare del Ministero delle Finanze tedesco del 14 luglio 2021, è stata estesa la procedura semplificata fino agli eventi imponibili realizzati fino al 30 giugno 2022. Il termine per l’ottenimento del certificato di esenzione riguardo i pagamenti di royalties è stato anch’esso differito al 30 giugno 2022.
- Presupposti
Per il periodo compreso fino al 30 giugno 2022, il licenziatario non è obbligato ad operare la ritenuta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Al momento del pagamento delle royalty, il licenziatario (soggetto giuridico) non deve avere né la sede legale né l’effective place of management in Germania.
- Il licenziante deve poter beneficiare di una convenzione, tenuto conto della limitation of benefits locale e delle disposizioni anti-elusive (anti-treaty shopping provisions) tedesche.
- Il licenziante (o il licenziatario per conto del licenziante) deve richiedere il rilascio di un certificato di esenzione (retroattivo) entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Qualora il contratto di licenza non sia più in vigore e il licenziatario fornisca prova che il licenziante non è disposto o non è in grado di presentare tale domanda, il licenziatario ha il diritto di richiedere lui stesso il rilascio del certificato di esenzione retroattivo, a proprio nome e senza bisogno di procura.
- I contratti di licenza devono essere comunicati all’Ufficio federale delle imposte (in parte in lingua tedesca).
- Eccezioni
Non è possibile optare per la procedura semplificata qualora (i) non vi sia certezza circa l’applicabilità di una convenzione al caso di specie ovvero (ii) si ricada nell’ambito di applicazione delle anti-treaty shopping provisions tedesche. In tali casi, il licenziatario dovrà dichiarare le ritenute e versare l’imposta ed il licenziante potrà chiedere a rimborso l’ammontare delle ritenute subite attraverso la normale procedura di rimborso. L’obbligo di verificare
Il diritto al rimborso del licenziante potrebbe creare difficoltà, soprattutto nei confronti di terzi.
Procedura in caso di rigetto della domanda di esenzione
In caso di rigetto della domanda di esenzione, il licenziatario deve presentare la dichiarazione e versare le imposte entro un mese dall’atto di rigetto.
Determinazione della base imponibile
La circolare del Ministero delle Finanze fornisce indicazioni per determinare la base imponibile su cui applicare la ritenuta. La base imponibile è, in linea di principio, la remunerazione lorda degli IP registrati in Germania.
Tale compenso deve essere espressamente indicato nel contratto. Qualora la remunerazione non sia determinabile contrattualmente, il totale di quanto corrisposto dovrà essere ripartito in modo adeguato.
Il punto di partenza per un’appropriata determinazione è il cosiddetto approccio “top-down”. Il Ministero delle Finanze non accetta i cosiddetti approcci “bottom-up” (cioè, quelli in cui la base imponibile è calcolata su una percentuale fittizia delle vendite o dei profitti, in base a valori ricavati da database).
Secondo la circolare, anche la determinazione del reddito basata sui costi di registrazione (incluso il margine di profitto, se applicabile) non è appropriata.
Qualora le autorità fiscali non siano in grado di determinare il relativo reddito, procederanno al calcolo di una stima.
Cessione degli IP
Nessuna ritenuta è dovuta sulle plusvalenze da cessione. Tuttavia, deve comunque essere inviata una dichiarazione dei redditi (annuale) per non residenti. La circolare prevede che le dichiarazioni debbano essere presentate anche qualora le plusvalenze siano coperte da convenzione.
Takeaway
La nuova circolare consente una procedura semplificata per dichiarare le ritenute estero-su-estero, per un periodo di tempo limitato. I contribuenti non residenti dovrebbero guardare con favore a questa possibilità in quanto volta a ridurre significativamente gli adempimenti fiscali. La procedura semplificata è disponibile solo se il licenziante ha diritto inequivocabilmente ai vantaggi derivanti da una convenzione contro le doppie imposizioni che esclude il diritto impositivo della Germania sui canoni di IP registrati in Germania. La circolare non prevede procedure semplificate nei casi in cui non vi sia una convenzione, né prevede norme specifiche che prevedano ulteriori semplificazioni in caso di royalties corrisposte tra soggetti terzi.
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