A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Disciplina sui PRIIPs
Modifiche delle norme tecniche di regolamentazione
Adozione da parte della Commissione dell’atto delegato modificativo del Reg. delegato (UE) 2017/653
La Commissione europea ha pubblicato, in data 7 settembre 2021, la bozza di Regolamento delegato adottata dal titolo “Regolamento delegato (UE) …/… della Commissione recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo”.
Si tratta della bozza di Regolamento delegato che dispone modifiche al “Regolamento delegato (UE) 2017/653 integrativo del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti”.
Tra le modifiche previste all’atto delegato si segnala:
- la modifica ad alcune disposizioni del Capo I “Contenuto e presentazione del documento contenente le informazioni chiave” riguardanti la Sezione relativa alle informazioni generali (art. 1), la Sezione “Cos’è questo prodotto” (art. 2), la Sezione “Quali sono i costi?” (art. 5) e la Sezione “Altre informazioni rilevanti” (art. 8);
- la modifica della rubrica del Capo II – precedentemente denominato “Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave” – in “Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento” nonché modifiche a vari articoli contenuti in tale Capo, tra cui l’integrale sostituzione delle disposizioni relative alla Sezione “Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico (art. 13) e delle disposizioni sulle “Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante” (art. 14);
- l’inserimento del nuovo Capo II bis rubricato “Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave per taluni OICVM e FIA” e relativo a disposizioni specifiche sul KID per taluni OICVM e FIA;
- la proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2022 – in linea con il Reg. PRIIPs – del regime transitorio previsto per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del Reg. PRIIPs come opzioni di investimento sottostante (esenzione dall’utilizzare il cd. “PRIIPs KID” all’articolo 14 “Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante” del Reg. delegato (UE) 2017/653).
L’atto delegato è stato sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio che hanno tre mesi di tempo per decidere sull’approvazione del testo.
La data di applicabilità del Regolamento delegato è prevista per il 1° luglio 2022, ad eccezione della norma sulla proroga del regime transitorio per taluni ideatori di PRIIPs che si applica dal 1° gennaio 2022.
Normativa europea – Direttiva PSD 2
Segnalazione dei gravi incidenti
Traduzione nelle lingue dell’Unione Europea degli Orientamenti EBA aggiornati
EBA ha pubblicato, in data 7 settembre 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2”.
Si tratta della revisione complessiva degli “Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366” pubblicati da EBA nel dicembre 2017, elaborati ai sensi dell’articolo 96 “Notifica degli incidenti” della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2) e riguardanti la classificazione dei gravi incidenti operativi o di sicurezza nonché le procedure per la segnalazione alle autorità competenti di tali incidenti.
Le modifiche apportate agli Orientamenti del 2017 sono volte ad ottimizzare e semplificare il processo di segnalazione dei gravi incidenti, riducendo al contempo gli oneri di segnalazione previsti in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP).
Tra le modifiche e le integrazioni apportate si segnala – nell’ambito della Sezione 4 rivolta ai PSP – l’introduzione del nuovo criterio per la classificazione relativo alla “Violazione della sicurezza della rete o dei sistemi informativi” che si incentra sulle azioni illecite che hanno compromesso la sicurezza della rete o dei sistemi informativi connessi alla prestazione dei servizi di pagamento; tale nuovo criterio consentirà la segnalazione di incidenti di sicurezza aggiuntivi, di interesse per le autorità di vigilanza.
Inoltre, per ridurre l’onere di segnalazione per i PSP, EBA ha rimossoalcuni passaggi superflui del processo di reporting, concedendo più tempo per la presentazione all’autorità del rapporto finale sugli incidenti (da due settimane a 20 giorni lavorativi). Allo stesso tempo, EBA ha semplificato e ottimizzato il modulo per la segnalazione dei gravi incidenti, anche nell’ottica di un allineamento tra i vari quadri di segnalazione degli incidenti dell’UE.
Gli Orientamenti – che si sostituiranno integralmente ai quelli del 2017 sopra richiamati – si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro il 7 novembre 2021, la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2
Normativa europea – Regolamento EMIR
Obbligo di compensazione
Pubblicazione di un Regolamento delegato
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 settembre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/1456 della Commissione, del 2 giugno 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti”.
In particolare, il Regolamento delegato è stato elaborato dalla Commissione ai sensi dell’art. 4 “Obbligo di compensazione” del Regolamento (UE) 2012/648 (cd. Regolamento EMIR), così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. Regolamento EMIR REFIT – Regulatory Fitness and Performance programme) volto a rendere l’applicazione dell’EMIR più semplice, proporzionata e meno costosa.
Ai sensi di tale articolo, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione per i contratti derivati OTC (over the counter), direttamente o indirettamente, sono tenuti a fornire tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
Pertanto, il Regolamento delegato precisa – in Allegato – i criteri secondo i quali tali condizioni commerciali, proposte nell’ambito dei servizi di compensazione, possono effettivamente essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 9 settembre 2021ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stato membri a partire dal 9 marzo 2022.
Normativa nazionale – Informazione societaria degli emittenti
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
Delibera Consob n. 21990 dell’8 settembre 2021
Determinazione per l’anno 2021 dei parametri previsti dall’art. 89-quater del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche
In data 8 settembre 2021, Consob ha emanato la Delibera n. 21990avente ad oggetto la “Determinazione per l’anno 2021 dei parametri previsti dall’art. 89-quater del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche“.
Nello specifico, l’art. 89-quater del Regolamento n. 11971/1999 (cd. Regolamento Emittenti) denominato “Criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari“, è volto a determinare annualmente l’insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo.
Con la Delibera, Consob stabilisce – ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo – i parametri rappresentatividel rischio relativo alla correttezza e alla completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato per l’anno 2021.
A tal fine, Consob tiene conto delle categorie di informazioni finanziarie specificate nel medesimo articolo 89-quater e stabilisce per ognuna di esse i seguenti parametri:
- per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate: un indicatore di rendimento degli attivi immobilizzati, l’ammontare delle svalutazioni rispetto alla media del settore, il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, un indicatore che misuri la capacità di rimborso del debito a breve termine e la variazione del patrimonio netto nell’ultimo anno;
- per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente: le comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza, le segnalazioni di fatti censurabili, i giudizi con rilievi e negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione, le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;
- per le attività sui titoli: l’andamento del prezzo azionario, la capitalizzazione di borsa, la volatilità dei prezzi azionari;
- per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati: le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni, dalla Banca d’Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall’autorità giudiziaria, e le informazioni significative fornite da soggetti interessati;
- ulteriori parametri non espressamente individuati dall’art. 89-quater (quali le attività ispettive o di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, la presenza di operazioni straordinarie rilevanti, le informazioni concernenti il merito creditizio degli emittenti, l’anzianità di analisi di ciascuna società).
Consob ha, inoltre, precisato che la selezione casuale degli emittenti per i quali non esistano rischi significativi avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell’emittente e/o del controvalore collocato al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni.
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