A cura di Davide Accorsi, Luca Ghelli e Andrea Casalini
In occasione della Consulenza giuridica n.12 del 7.09.2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA ridotta al 4% è sempre applicabile nelle transazioni avente ad oggetto l’olio d’oliva, a prescindere dalla destinazione di quest’ultimo.
Tale aliquota ridotta, pertanto, può essere applicata anche all’olio d’oliva impiegato in settori diversi rispetto al settore alimentare, come, ad esempio, la cosmesi.
Come osservato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il punto n. 13, parte II, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, a differenza di quanto avviene per gli “oli vegetali“, non richiede specificatamente per l’olio d’oliva la destinazione all’alimentazione umana o animale.
A tal proposito, tuttavia, si evidenzia che ai fini dell’applicazione al 4% sarà necessario verificare che gli oli d’oliva siano coerenti con le voci doganali 15.09 e 15.10, le quali includono esclusivamente oli provenienti dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.
Pertanto, dovranno essere esclusi dal regime IVA di maggior favore gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura.
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