Preparato da Andrea Werner Beilin e Lorenzo Pirola
Con l’approvazione della Legge n. 178/2020, pubblicata il 30/12/2020 (nel seguito anche “Legge di bilancio 2021”), sono state modificate le modalità per la comunicazione dei dati i relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, così come definite dall’art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 125/2015.
Nello specifico, ai sensi del novellato articolo 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2022, sarà obbligatorio trasmettere al Sistema di Interscambio (“SdI”) anche le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Tale adempimento, ad oggi facoltativo ed alternativo alla comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro), diventerà quindi obbligatorio. Di conseguenza, a partire dal 2022, l’Esterometro sarà abolito.
Nel seguito riportiamo una breve descrizione dell’obbligo normativo e degli aspetti sanzionatori.
Cessioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti dal 1° gennaio 2022
I dati relativi alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti/non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente al SdI.
A tal fine, il soggetto passivo residente o stabilito nel territorio dello Stato dovrà convertire i dati della fattura in formato .XML e dovrà trasmetterla al SdI entro gli ordinari termini di emissione (i.e. solitamente entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).
Il file .XML dovrà avere la medesima struttura di quello attualmente in uso per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti residenti.
Acquisti effettuati da fornitori/prestatori non residenti dal 1° gennaio 2022
Come per le operazioni attive, anche i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, ricevuti da fornitori/prestatori non residenti/non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente al SdI.
A tal fine, il soggetto passivo residente o stabilito nel territorio dello Stato sarà tenuto a convertire i dati del documento integrativo o dell’autofattura in formato .XML e dovrà trasmetterli al SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura di acquisto (nel caso di fornitori/prestatori stabiliti nella Unione Europea) o di effettuazione delle operazioni (nel caso di fornitori/prestatori stabiliti fuori dalla Unione Europea).
Il file .XML dovrà avere la medesima struttura di quello attualmente in uso per le operazioni attive, ma presenta delle peculiarità nel contenuto: tra le altre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto dei codici <TipoDocumento> specifici, utili ad identificare i documenti oggetto di comunicazione, in particolare:
- TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da controparti non residenti;
- TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto locali di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972.
Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica
In considerazione della portata innovativa delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida alla compilazione dei nuovi documenti il cui ultimo aggiornamento risale al 7 luglio 2021.
Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’osservanza di tali indicazioni permette la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle Entrate.
Aspetti sanzionatori
Sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 1, comma 1104, Legge di Bilancio 2021, prevede una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (disposizione recepita all’interno dell’articolo 11, comma 2-quater, D.lgs. 471/1997).
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita in merito ai nuovi obblighi, alle tempistiche di emissione e di registrazione ed al contenuto della fattura .XML, vi preghiamo di contattare:
Luca Lavazza
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
Andrea Werner Beilin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager