A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Direttiva CRD V
Impresa madre nell’UE intermedia
Orientamenti EBA
EBA ha pubblicato, in data 14 settembre 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea di un set di Orientamenti dal titolo “Orientamenti sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia ai sensi dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE”.
Si tratta degli Orientamenti elaborati da EBA ai sensi dell’art. 21-ter “Impresa madre nell’UE intermedia” introdotto nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e riguardante gli enti autorizzati nell’Unione facenti parte di gruppi di paesi terzi.
Il sopramenzionato art. 21-ter prevede, infatti, che gli enti (enti creditizi e imprese di investimento) che appartengono a gruppi di paesi terzi – il cui valore totale delle attività nell’Unione è pari o superiore a euro 40 miliardi – istituiscano una società capogruppo detta “impresa madre nell’UE intermedia”(intermediate EU parent undertakings, IPU).
Pertanto, attraverso gli Orientamenti, EBA specifica (i) la metodologia di calcolo e di monitoraggio che gli enti devono utilizzare per calcolare la soglia per l’obbligo di costituire un’impresa madre nell’UE intermedia e (ii) alcuni aspetti procedurali relativi alla costituzione di imprese madri nell’UE intermedie.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 14 novembre 2021 e, entro tale data, le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa europea – Regolamento CRR II
Limiti alle grandi esposizioni
Progetto finale di Orientamenti EBA sui limiti alle grandi esposizioni
EBA ha pubblicato, in data 15 settembre 2021, un documento contenente la versione finale di un set di Orientamenti dal titolo “Report Final Guidelines specifying the criteria to assess the exceptional cases when institutions exceed the large exposure limits of Article 395(1) of Regulation (EU) n. 575/2013 and the time and measures to return to compliance pursuant to Article 396(3) of Regulation (EU) n. 575/2013”.
Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 396 “Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) riguardante i limiti previsti per le grandi esposizioni.
Il suddetto art. 396 prevede che, in alcuni casi eccezionali, tali limiti possano essere superati con l’obbligo per gli enti di segnalare immediatamente il valore dell’esposizione alle autorità competenti; queste ultime possono, infatti, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l’ente dovrà conformarsi al limite previsto.
Pertanto, attraverso gli Orientamenti, EBA precisa le modalità secondo le quali le autorità competenti stabiliscono (i) i casi eccezionali per il superamento dei limiti, (ii) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità e (iii) le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell’ente.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti la cui data di applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2022.
Normativa europea – Sistemi di garanzia dei depositi (SGD)
Prove di stress
Progetto finale di Orientamenti EBA
EBA ha pubblicato, in data 15 settembre 2021, un documento contenente la versione finale di un set di Orientamenti dal titolo “Final Report On the Revised Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU repealing and replacing Guidelines EBA/GL/2016/04 (‘Revised Guidelines on DGS stress tests’)”.
Si tratta del documento che revisiona complessivamente gli “Orientamenti sulle prove di stress dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (SGD)” del 2016, al fine di rafforzare ulteriormente il quadro delle prove di stress (stress test) dei sistemi di garanzia dei depositi (cd. SGD).
Con tale revisione, EBA intende estendere l’ambito delle prove di stress dei SGD, prevedendo ulteriori test in grado di disciplinare aspetti supplementari degli interventi dei SGD, assicurando allo stesso tempo una maggiore armonizzazione e comparabilità in materia.
A tal fine, EBA richiede ai SGD di accedere a tutte le fonti di finanziamento disponibili, tenendo conto dei vari scenari di stress (dovuti, ad esempio, alla pandemia da Covid-19).
Nello specifico le modifiche apportate mirano a fornire un modello più completo, chiaro e armonizzato per la presentazione all’EBA dei risultati delle prove di stress che i SGD devono eseguire ai sensi dell’articolo 4 “Riconoscimento ufficiale, appartenenza a un sistema e vigilanza” della Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD).
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti la cui data di applicabilità è prevista per il 15 settembre 2021; dalla stessa data è prevista l’abrogazione degli Orientamenti del 2016 sopra richiamati.
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)
Strumento del Bail-in
Regolamento delegato sul riconoscimento contrattuale del bail-in ex 55
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione del 31 maggio 2021 che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione”.
Si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 55(6) “Riconoscimento contrattuale del bail-in” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II).
Il Regolamento delegato definisce le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente includere la clausola contrattuale per il riconoscimento del bail-in in determinate categorie di passività, nonché le condizioni e i tempi ragionevoli per cui l’autorità di risoluzione può richiedere l’inclusione di una clausola contrattuale per il riconoscimento del bail-in.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 7 ottobre 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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