A cura di Giulia Spalazzi e Antonella Carullo
Pubblicata sulla G.U. n. 224 del 18 settembre 2021 la L. n. 125 del 16 settembre 2021, di conversione del D.L. n. 103/2021, che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
L’articolo 3 della predetta legge, inerente il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, introduce in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per una durata massima di ulteriori 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021 e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021.
Chi deciderà di beneficiare di tale misura, non potrà avviare procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Vengono introdotti, inoltre, dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale (in particolare per l’anno 2022) destinati a quei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e a quei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività. Le necessarie disposizioni applicative saranno adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Altra novità è rappresentata dall’articolo 3-ter, inerente i c.d. accordi di riallineamento, che stabilisce che: “L’articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata e firmataria dell’accordo provinciale di riallineamento”.
Infine, per quanto concerne gli sgravi contributivi, l’articolo 4 estende al 2022 l’esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il TFR, sia dal pagamento del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale tra il 2019 e 2021 per cessazione di attività.
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